IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente
risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di
competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito
del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo
articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
22 gennaio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, ad euro 3.205 e tenuto conto dei rimborsi ancora da
effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visti i propri decreti in data 20 dicembre 2001 e 8 gennaio 2002
con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro
tranches dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della
durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24") con decorrenza 2 gennaio 2002
e scadenza 31 dicembre 2003;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
quinta tranche di "CTZ-24", con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza
31 dicembre 2003, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro,
di cui al decreto ministeriale del 20 dicembre 2001, citato nelle
premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei
certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 20 dicembre
2001.
Art. 2.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con
l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato
decreto ministeriale del 20 dicembre 2001, entro le ore 11 del giorno
28 gennaio 2002.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del
20 dicembre 2001. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente art. 2, avra' inizio il collocamento della sesta tranche
dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta
tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non
inferiore al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verra'
assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato
decreto del 20 dicembre 2001, in quanto applicabili, e verra'
collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa
alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 29 gennaio 2002.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ-24", ivi compresa quella
di cui
all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al
collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori
assegnatari il 31 gennaio 2002, al prezzo di aggiudicazione.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo
giorno 31 gennaio 2002; la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato rilascera', per detto versamento, apposita
quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al
capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 8.
Art. 5.
L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto,
relativo all'anno finanziario 2003, fara' carico ad appositi capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537
(unita' previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto
ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unita'
previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra
il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello
stato di previsione per l'anno in corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6
del citato decreto del 20 dicembre 2001, sara' scritturato dalle
sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico
al
capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002.
Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2002
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato