IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio
2001, di programmazione dei flussi per il 2001, che ha autorizzato
l'ingresso di n. 83.000 cittadini stranieri non comunitari e, in
particolare, ha disposto, all'art. 1, comma 2, di ammettere in
Italia, "per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero, chiamati e autorizzati
nominativamente, entro una quota massima di 33.000 persone";
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, e successive
modifiche, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale prevede che
"in caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione
annuali, la determinazione delle quote e' disciplinata in conformita'
con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico
nell'anno precedente";
Considerato che vi e' la necessita' di autorizzare l'ingresso di
cittadini stranieri non comunitari per lo svolgimento di attivita'
lavorative stagionali per soddisfare le esigenze del settore
turistico alberghiero e agricolo;
Ritenuto pertanto di stabilire, in conformita' alla quota massima
prevista per i lavoratori stagionali dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, una
quota di ingresso di 33.000 lavoratori stagionali per l'anno 2002, in
attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25
luglio 1988, n. 286;
Decreta:
Art. 1.
1. E' stabilita per l'anno 2002, una quota massima di 33.000
lavoratori subordinati stagionali non comunitari, ripartita tra le
regioni e province autonome di cui al prospetto allegato, che fa
parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi
assegnate.
2. La quota di cui al comma 1, riguarda i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari di Paesi candidati all'adesione all'Unione
europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria) e di Paesi per i
quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro
stagionale.
Roma, 4 febbraio 2002
Il Ministro: Maroni
Allegato
Regione:
Piemonte ................. 1.300
Lombardia ................ 1.000
Trento ................... 7.000
Bolzano .................. 13.000
Veneto ................... 5.000
Friuli-Venezia Giulia .... 1.000
Liguria ................... 100
Emilia-Romagna ........... 3.000
Toscana .................. 1.000
Marche .................... 300
Lazio ..................... 300
--------
Totale . . . 33.000
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato