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Gazzetta Ufficiale N. 32 del 7 Febbraio 2002

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Rivalutazione per l'anno 2002 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 80, commi 4 e 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2002 ai sensi degli articoli
65, comma 4 e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
pari al 2,7 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT 18 gennaio
2002).
Pertanto:
a) l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere
agli aventi diritto per l'anno 2002, se spettante nella misura
intera, e' pari a Euro 110,58 (L. 214.112,041); per le domande
relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione
economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque
componenti, e' pari a Euro 19904,35 (L. 38.540.198,1.);
b) l'assegno mensile di maternita' da corrispondere agli aventi
diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni
senza affidamento dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, se
spettante nella misura intera, e' pari a Euro 265,20 (L. 513.500),
per complessive L. 2.567.500, ai sensi dell'art. 80, comma 11, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le domande relative alle nascite,
agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento
avvenuti nell'anno 2002, il valore dell'indicatore della situazione
economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre
componenti, e' pari a Euro 27.644,94 (L. 53.528.061,6.).
Le operazioni di riparametrazione dell'indicatore della
situazione economica dei nuclei familiari con diversa composizione e
il calcolo della misura dei benefici da erogare sono effettuati
secondo procedure di cui all'allegato A al decreto del Ministro per
la solidarieta' sociale 25 maggio 2001, n. 337.
Per gli assegni per il nucleo familiare da erogare per il 2001,
(per i procedimenti in corso), continuano ad applicarsi i valori
previsti per il medesimo anno 2001, per gli assegni di maternita' da
erogare per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni
senza affidamento avvenuti dal 1 luglio 2001 continuano ad applicarsi
i seguenti valori: assegno di maternita', se spettante nella misura
intera, pari a L. 500.000 (Euro 258,23); indicatore della situazione
economica, con rifermento a nuclei familiari con tre componenti
L. 52.120.800 (Euro 26.818,15).


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato