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Gazzetta Ufficiale N. 33 del 8 Febbraio 2002

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

CIRCOLARE 4 febbraio 2002, n.18
Interventi in materia di comitati nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali e edizioni nazionali.

La presente circolare, che sostituisce la precedente n. 151 del 14
settembre 1998, disciplina gli interventidello Stato a favore dei
comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali e
delle edizioni nazionali, in base a quanto previsto dalla legge n.
420/1997, d'ora in avanti citata con il solo riferimento "legge", e
successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi della normativa richiamata, gli interventi concernono
l'istituzione e il finanziamento di:
a) comitati nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni
culturali (art. 2 della legge);
b) edizioni nazionali (art. 3 della legge).
Art. 1.
Istanze
Le domande di istituzione di comitati nazionali o di edizioni
nazionali e ammissione ai relativi contributi, redatte in carta da
bollo, devono essere indirizzate alla consulta dei comitati nazionali
e delle edizioni nazionali, presso la direzione generale per i beni
librari e gli istituti culturali, via M. Mercati, 4 - 00197 Roma, nei
termini previsti dal successivo art. 5, da enti locali, enti
pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonche' da
Amministrazioni dello Stato (art. 2, punto 1 della legge).

Art. 2.
Comitati nazionali
I richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente
all'istanza di cui al precedente art. 1, una dettagliata relazione
tecnica firmata in originale, contenente i seguenti elementi:
obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione
culturale, con la specifica descrizione delle singole iniziative
previste e l'indicazione di modalita', tempi ed eventuali fasi di
realizzazione del programma stesso;
risorse finanziare necessarie, distinte per parti funzionali e
fasi di attuazione;
bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma
analitica;
elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti
nel programma culturale;
proposte di designazione degli organi del Comitato nazionale
(presidente e segretario-tesoriere);
sono tenute in particolare considerazione le iniziative sostenute
finanziariamente da una pluralita' di soggetti pubblici e privati.
Non sono ammissibili:
progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;
progetti che non indichino con chiarezza i programmi da
realizzare.

Art. 3.
Edizioni nazionali - Costituzione
Ai fini della costituzione delle edizioni nazionali i richiedenti
devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1,
una dettagliata relazione, firmata in originale, contenente i
seguenti elementi:
piano generale dell'edizione nazionale con l'indicazione
dell'articolazione interna dell'opera e del numero complessivo di
volumi previsto;
motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato
degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti;
risorse finanziare complessive necessarie;
elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti.

Art. 4.
Edizioni nazionali - Contributi
Sono ammesse al contributo previsto dall'art. 3, comma 6 della
legge le edizioni nazionali attualmente operanti, nonche' quelle che
sono istituite secondo le modalita' previste dalla presente
circolare.
Le istanze di contributo, firmate in originale dal richiedente,
devono essere corredate da:
programma annuale dei lavori che la commissione intende svolgere
con il contributo richiesto;
relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
bilancio preventivo delle spese redatto in forma analitica;
conto consuntivo relativo all'anno precedente, redatto in forma
analitica e dettagliata;
elenco dei volumi pubblicati nell'anno precedente;
elenco dei volumi in corso di stampa;
indicazione del numero di codice fiscale e del numero del conto
corrente postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB,
sul quale versare l'eventuale contributo delle commissioni gia'
operanti.

Art. 5.
T e r m i n i
Al fine di consentire alla consulta dei comitati nazionali e delle
edizioni nazionali di elaborare i piani di ripartizione delle risorse
finanziarie, le richieste redatte ai sensi degli articoli 2 e 3 della
presente circolare devono essere spedite entro e non oltre il 30
marzo, a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro
postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la
dicitura "Domanda per contributo a edizioni nazionali e comitati
nazionali".
Roma, 4 febbraio 2002
Il Ministro: Urbani


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato