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Gazzetta Ufficiale N. 33 del 8 Febbraio 2002

 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 dicembre 2001
Proroga delle misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 30 agosto
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 268 del 16 novembre 2000;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto
del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del
7 febbraio 2001;
Visto il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e
l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Visto il Regolamento (CE) n. 1326/2001 della commissione che
introduce misure transitorie per consentire il passaggio al sopra
citato Regolamento (CE) n. 999/2001 e ne modifica gli allegati VII e
XI;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001, recante
misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi
trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001, come modificata
dall'ordinanza del 2 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2001;
Tenuto conto che la validita' della predetta ordinanza del Ministro
della sanita' 27 marzo 2001 cessa di avere vigore il 31 dicembre
2001, ma che non essendo state adottate ulteriori decisioni
comunitarie modificative delle precedenti e' necessario e urgente
disporre la proroga delle misure sanitarie nazionali contenute nella
gia' citata ordinanza 27 marzo 2001;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:
Art. 1.

1. Le misure sanitarie di cui all'ordinanza del Ministro della
sanita' 27 marzo 2001, citata in premessa, sono prorogate fino al
30 settembre 2002.
La presente ordinanza viene trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2001
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 21

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato