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Gazzetta Ufficiale N. 33 del 8 Febbraio 2002

 

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 febbraio 2002
Adozione del bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a ricetta medica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, nella legge 16 novembre 2001, n. 405;
Decreta:
Art. 1.

Il bollino di riconoscimento previsto all'art. 9-bis del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16
novembre 2001, n. 405, andra' posto, a cura del produttore del
farmaco, su tutte le specialita' medicinali non soggette a
prescrizione medica, cosi' come identificate dall'art. 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.
Il bollino dovra' essere riportato, a stampa o mediante sistema
adesivo non rimovibile, sulle confezioni immesse sul mercato a
partire dal 1 marzo 2002. Da tale data non sara' piu' possibile
commercializzare specialita' medicinali esenti dalla ricetta medica,
prive del bollino di riconoscimento. Le confezioni gia' immesse nel
circuito distributivo in data antecedente al 1 marzo 2002 potranno
essere vendute, fino alla loro naturale scadenza, prive del bollino
di riconoscimento.
Il bollino dovra' essere posto in posizione visibile sulla
confezione esterna, in modo tale da consentire l'integrale
leggibilita' dell'etichetta esterna che dovra' rimanere immodificata
in tutte le sue componenti costitutive.

Art. 2.

Le caratteristiche del bollino sono indicate nell'allegato A che fa
parte integrante del presente decreto.
La raffigurazione del bollino e' riportata nella figura 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua
pubblicazione.
Roma, 1 febbraio 2002
Il Ministro: Sirchia

Allegato A

Descrizione tecnica del bollino

Il bollino e' di forma circolare riportante al centro un simbolo
costituito da una croce rossa al cui interno e' riportata una croce
bianca; al centro del bollino/croce e' raffigurata una faccina
sorridente (Smile) rossa in campo bianco. Il simbolo e' circondato
dalla scritta nera "Farmaco senza obbligo di ricetta" con carattere
Trade Gothic Condensed. Deve essere assicurato uno spazio libero
bianco tra la scritta ed il limite esterno del bollino.
Il bollino di riconoscimento deve possedere le seguenti
dimensioni minime:
diametro complessivo: 17 millimetri;
spazio bianco libero tra la scritta ed il limite esterno del
bollino: 1,00 millimetri;
croce Rossa a bracci uguali posta al centro del bollino:
larghezza braccio 3,00 millimetri; lunghezza braccio 9,5 millimetri;
croce bianca a bracci uguali posta al centro della croce rossa:
larghezza braccio 0,5 millimetri; lunghezza braccio 9,5 millimetri;
faccina rossa in campo bianco inscritta al centro della croce
rosso/bianca: diametro 4,00 millimetri;
per il colore rosso si possono utilizzare i seguenti criteri:
100% magenta + 100% giallo (stampa in quadricromia), oppure pantone
185C;
scritta circondante la croce "Farmaco senza obbligo di
ricetta": in nero, carattere trade gothic condensed 7 pt.
Sono ammesse dimensioni del bollino complessivamente piu' grandi
di quelle minime obbligatorie, purche' siano rispettate le
proporzioni tra le varie parti di esso, individuate con riferimento
alle dimensioni minime obbligatorie.
Fatti salvi gli elementi iconografici indispensabili per la
distintivita' del simbolo (l'icona della croce, la scritta "farmaco
senza obbligo di ricetta") potranno essere previste disposizioni
grafiche ridotte per confezioni particolarmente piccole, laddove la
dimensione del simbolo costituisse elemento di disturbo rispetto alle
informazioni obbligatorie riportate.

Figura 1
Vedere bollino


Dimensioni bollino: diametro 17 mm;
Dimensioni simbolo croce: 9,5 x 9,5 mm;
Carattere: trade gothic condensed 7 pt.

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato