IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso
Ministero trasporti e navigazione - Unita' di gestione del trasporto
marittimo e per le vie d'acqua interne
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla convenzione dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO),
sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio
dei brevetti ed alla guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978;
Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al
deposito presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto
1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione
suddetta, entrata in vigore per l'Italia il 26 novembre 1987,
conformemente all'art. XIV della medesima convenzione;
Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'annesso della sopraccitata convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale
con la quale e' stato adottato il codice di addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (codice STCW);
Vista la regola VI/1-3 paragrafo 2.1.3 dell'annesso sopra
richiamato, nonche' la sezione A-VI/1-3 del codice STCW relativa
all'addestramento di primo soccorso sanitario elementare;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 13 dicembre 2001;
Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra
richiamate sono entrati in vigore dal 1 febbraio 1997;
Considerata la necessita' di dare piena e completa attuazione alla
sopraccitata regola VI/1-3 paragrafo 2.1.3;
Decreta:
Art. 1.
1. Le competenze dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole
della gente di mare, in materia di primo soccorso sanitario
elementare a bordo delle navi mercantili italiane, sono comprovate
dall'attestato di cui al modello allegato A al presente decreto.
Art. 2.
1. L'attestato di primo soccorso sanitario elementare a bordo di
navi mercantili viene rilasciato da un ufficiale della nave munito di
certificato di "medical care" conseguito ai sensi del decreto
interministeriale del 25 agosto 1997, ovvero dal medico di bordo, ove
presente, che e' resonsabile dello svolgimento dell'addestramento
prescritto.
Art. 3.
1. L'attestato di primo soccorso sanitario elementare viene
conseguito a seguito dell'avvenuta istruzione secondo il programma
della sezione A-VI/1-3 del codice STCW contenuto nell'allegato B al
presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2001
Il dirigente generale: Noto
Allegato A
(art. 1)
ATTESTATO
(statement)
SI ATTESTA
We hereby State
Che il sig. ..............
That mr.
nato a ................ il ......... iscritto nelle matricole del
born in on entered in the registers of
compartimento marittimo di ................. al n. ...........
marine department of at n. ...........
ha effettuato l'addestramento in materia di primo soccorso elementare
a bordo di navi mercantili di cui alla regola VI/1-3 ed alla
Sez. A VI/1-3 della Convenzione internazionale sugli standard di
addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi,
STCW'78, come emendata nel 1995, e secondo le modalita' di cui al
D.D.
has effected the training in elementary first aid on board ships in
accordance with regulation VI/1-3 and with Sez. A-VI/1-3 of the
international convention on standards of training certification an
watchkeeping for seafarers, STCW'78, as emended in 1995, and in
compliance with the procedures of the D.D.
Data del rilascio ............ valido fino al .................
Date of issue validity until
Titolare dell'attestato .......................................
Holder of statemeng
Responsabile dell'istruzione
............................
Responsible of training
Allegato B
(art. 3)
Programma dell'addestramento teorico-pratico per il conseguimento
dell'attestato di primo soccorso elementare ai sensi della regola
VI/1-3.
ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO
1. Valutazione delle cure necessarie per infortuni e minacce alla
propria salute.
2. Conoscenza della struttura del corpo umano e delle relative
funzioni.
3. Competenza sulle misure da prendere in caso di una emergenza,
inclusa la capacita' di:
a) localizzare l'infortunio;
b) adottare le tecniche di rianimazione;
c) controllare l'emorragia;
d) adottare le corrette misure nella gestione fondamentale
delle sindromi (colpi);
e) adottare le corrette misure in caso di bruciature e
scottature compresi gli infortuni causati dall'energia elettrica;
f) salvataggio e trasporto di un infortunato;
g) improvvisare delle fasciature ed utilizzare i prodotti della
cassetta di pronto soccorso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Il candidato deve dimostrare di avere acquisito la necessaria
competenza per:
valutare che il modo ed il tempo di attivazione del segnale di
allarme sia appropriato alle circostanze dell'incidente o
all'emergenza sanitaria;
individuare in maniera immediata e completa, la causa probabile
dell'incidente, natura ed entita' delle ferite per intervenire in
maniera proporzionata ad ogni potenziale minaccia per la vita
dell'infortunato;
intervenire affinche' il rischio di incidente ed infortunio sia
ridotto al minimo.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato