IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso
Ministero trasporti e navigazione - Unita' di gestione del trasporto
marittimo e per le vie d'acqua interne
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla convenzione dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO),
sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio
dei brevetti ed alla guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978;
Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al
deposito presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto
1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione
suddetta, entrata in vigore per l'Italia il 26 novembre 1987,
conformemente all'art. XIV della medesima convenzione;
Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'annesso della sopraccitata convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale
con la quale e' stato adottato il codice di addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (codice STCW);
Vista la regola VI/1 dell'annesso sopra richiamato, nonche' la
sezione A-VI/1 paragrafo 2 del codice STCW'95 relativa
all'addestramento di base;
Visto il decreto dirigenziale 19 giugno 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2001, relativo all'istituzione del
corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali (personal
safety and social responsabilities PSSR);
Visto il decreto dirigenziale 7 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2001, relativo alla modifica
della certificazione del corso sopravvivenza e salvataggio;
Visto il decreto dirigenziale 17 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2001, relativo alla modifica della
certificazione del corso antincendio di base;
Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2001, relativo alla deroga al
corso antincendio di base per il personale di camera e cucina e per
il personale addetto ai servizi complementari di bordo;
Visto il decreto dirigenziale 14 dicembre 2001, relativo allo
svolgimento dell'addestramento di primo soccorso sanitario
elementare;
Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra
richiamate sono entrati in vigore dal 1 febbraio 1997;
Considerata la necessita' di dare piena e completa attuazione alla
sopraccitata regola VI/1;
Ritenuta la necessita' di comprovare l'avvenuto addestramento di
base con un'unica annotazione;
Decreta:
Art. 1.
1. La certificazione di avvenuto conseguimento dell'addestramento
di base, cui alla regola VI/1 della Convenzione STCW'95 e sezione
A-VI/1 paragrafo 2 del codice STCW'95, e' comprovata dal possesso
delle attestazioni previste dai decreti direttoriali citati in
premessa, ovvero dalla verifica delle relative equipollenze.
Art. 2.
1. Ai marittimi in possesso della certificazione cui al precedente
art. 1, viene riportata sul libretto di navigazione apposita
attestazione, conforme all'allegato A del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2001
Il dirigente generale: Noto
Allegato A
(art. 2)
MODELLO DI ANNOTAZIONE RILASCIATO AI SENSI ART. 2
Qualificato in conformita' con le disposizioni della regola VI/1
dell'annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW'95 e della
sezione A-VI/1, paragrafo 2 del codice STCW (addestramento di base).
Qualified in accordance with regulation VI/1 of the IMO STCW'95
convention and of STCW code, section A-VI/, para 2 (basic training).
Validita': dal .... al .............................
Validita': from .... to .............................
Timbro
Seal
Il comandante del porto
Timbro e firma
................................
Name of duly authorized official
......................................
Signature of duLy authorized official
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato