La presente circolare, che ha lo scopo di sostenere l'attivita'
degli enti culturali anche nel settore dei convegni e delle
pubblicazioni - secondo quanto previsto nel pertinente capitolo di
bilancio - sostituisce la precedente in data 6 luglio 1999, n. 127.
Art. 1.
Destinatari dei contributi
Sono ammessi a presentare domanda di contributo a convegni e
pubblicazioni di rilevante interesse culturale gli istituti, le
associazioni, le fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro,
operanti sul territorio nazionale.
Art. 2.
I s t a n z e
Le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente
circolare, firmate dal legale rappresentante dell'ente devono essere
inviate al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione
generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio III -
via Michele Mercati n. 4 - cap. 00197 Roma. La firma del legale
rappresentante deve essere resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. In particolare
l'interessato dovra' allegare dichiarazione della propria qualita' di
rappresentante dell'ente, sottoscritta e contestuale all'istanza,
nella quale sia altresi' espressamente menzionata la conoscenza delle
sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1998, n. 15,
nella ipotesi di dichiarazione mendace.
Alla dichiarazione dovra' essere allegata copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita', come previsto dall'art. 3,
comma 11 della legge 11 maggio 1997, n. 127, modificato dalla legge
16 giugno 1998, n. 191.
Le domande in bollo, in copia unica, contenenti l'indicazione del
numero di codice fiscale e del numero di conto corrente postale o
bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB, sul quale versare
l'eventuale contributo, devono essere trasmesse entro l'ultimo giorno
lavorativo di febbraio a mezzo plico raccomandato (fa fede la data
del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano e
recanti la dicitura "Domanda per contributo per convegni e
pubblicazioni di rilevante interesse culturale".
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la
scadenza indicata o non complete della documentazione prevista dalla
presente circolare ed elencate nei successivi articoli 3 e 4.
Art. 3.
Convegni
I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al
precedente articolo, i seguenti documenti, firmati in originale dal
legale rappresentante:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
b) relazione illustrativa, programma e relatori del convegno per
il quale si chiede il contributo;
c) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di
entrate e di spesa relative al convegno;
d) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a
trasmettere alla Direzione generale per i beni librari e gli istituti
culturali eventuali atti o pubblicazioni relativi alla
manifestazione.
Art. 4.
Pubblicazioni
Sono prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni
inedite.
I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al
precedente art. 2, i seguenti documenti, in unica copia, firmati in
originale dal legale rappresentante:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
b) relazione illustrativa contenente un dettagliato piano della
pubblicazione (numero di pagine, articolazione interna, notizie su
autore/i ecc.) e bozza del testo;
c) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di
entrata e di spesa relative alla pubblicazione;
d) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a
trasmettere, non appena stampati, tre esemplari della pubblicazione
alla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
Sono prese in esame per il contributo solo le pubblicazioni
attinenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
italiano e non sono ammessi a contributo i cataloghi di mostre e gli
atti di convegno.
Art. 5.
Assegnazione del contributo
L'Amministrazione decide in ordine all'ammissione al contributo,
previa valutazione comparativa, fra tutte le domande pervenute e in
regola, tenuto conto dell'entita' dei fondi a disposizione e del
valore culturale del convegno o della pubblicazione. L'ammontare del
contributo non puo' comunque superare il 50 per cento delle spese
previste.
Ai fini della determinazione dei contributi non sono prese in
considerazione le voci di spesa che non siano strettamente attinenti
all'organizzazione scientifica.
I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere al Ministero
per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni
librari e gli istituti culturali, in duplice copia e firmato dal
legale rappresentante, il bilancio definitivo delle entrate e delle
spese sostenute entro sessanta giorni dallo svolgimento della
manifestazione o della avvenuta pubblicazione. Deve essere comunque
dato un adeguato risalto all'erogazione del contributo concesso dal
Ministero sia negli stampati relativi al convegno che nelle
pubblicazioni.
Art. 6.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento e' il dirigente del Servizio III della
direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
Roma, 4 febbraio 2002
Il Ministro: Urbani
11.02.2002
Istituto
Poligrafico e
Zecca dello
Stato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato