LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni con il quale sono state disciplinate le
forme pensionistiche complementari;
Visto l'art. 16, comma 2, del citato decreto 21 aprile 1993, n.
124, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di
perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei
fondi per la funzionalita' del sistema della previdenza
complementare;
Visto il successivo art. 17, comma 2, lettera g), del medesimo
decreto 21 aprile 1993, n. 124, il quale attribuisce alla Commissione
di vigilanza la competenza ad indicare i criteri omogenei per la
determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro
redditivita', a fornire disposizioni per la tenuta delle scritture
contabili prevedendo, tra l'altro, il prospetto della composizione e
del valore del patrimonio del fondo pensione attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo
1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e
il rendiconto annuale del fondo pensione;
Vista la propria delibera del 17 giugno 1998, relativa al bilancio
dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilita';
Visti i decreti legislativi 18 febbraio 2000, n. 47, e 12 aprile
2001, n. 168, che hanno modificato, tra l'altro, la disciplina
fiscale applicabile ai fondi pensione;
Considerata la necessita', derivante dal nuovo sistema di
tassazione dei fondi pensione, di fornire un'autonoma
rappresentazione contabile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi;
Delibera:
E' approvato l'unito documento concernente integrazioni alle
disposizioni di contabilita' e di bilancio dei fondi pensione.
La presente delibera e l'unito documento sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della
COVIP.
Roma, 16 gennaio 2002
Il presidente: Francario
Allegato
Il bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di
contabilita': integrazioni. "Rappresentazione contabile dell'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi".
Le presenti disposizioni integrano e sostituiscono, laddove
incompatibili, quelle precedentemente dettate nella delibera del
17 giugno 1998 "Il bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni
in materia di contabilita'" relative ai fondi operanti in regime di
contribuzione definita istituiti ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Le
stesse si applicano a partire dalla redazione dei bilanci relativi
all'esercizio 2001.
Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47 (1 gennaio 2001) la disciplina fiscale applicabile ai
fondi pensione prevedeva che, a fronte di una tassazione dei redditi
di capitale direttamente alla fonte, i fondi pensione fossero
soggetti a tassazione a mezzo di imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi di ammontare fisso (dieci milioni di lire, ridotti a
cinque milioni di lire per i primi cinque periodi di imposta dalla
data di costituzione).
Poiche' la voce relativa all'imposta sostitutiva rivestiva
rilevanza limitata, alla stessa non era stata attribuita autonoma
evidenziazione prevedendone l'inserimento, nel conto economico,
all'interno della sezione relativa alla gestione amministrativa per i
fondi negoziali e nell'ambito degli oneri di gestione per i fondi
aperti.
Nel nuovo sistema di tassazione dei fondi pensione, introdotto
dal citato decreto legislativo, le modifiche attribuiscono la
qualifica al fondo pensione di soggetto cosiddetto "lordista": i
fondi pensione non sono piu' sottoposti, in generale e salvo limitate
eccezioni, al prelievo alla fonte sui redditi di capitale percepiti,
ma sono soggetti all'applicazione di un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi che viene ora commisurata all'11 per cento sul
risultato netto maturato (a fini fiscali) in ciascun periodo di
imposta.
Nel caso in cui il risultato della gestione del fondo e' negativo
la normativa prevede che tale risultato negativo possa essere
computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di
imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza e
senza alcun limite temporale; inoltre il risultato negativo puo'
essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del
risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite,
a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il
risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della
linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.
Le modificazioni del quadro normativo hanno reso necessario
prevedere, anche al fine di garantire una migliore comparabilita' dei
risultati, una rappresentazione autonoma e piu' puntuale della
predetta imposta.
In particolare:
a) gli schemi dei rendiconti della fase di accumulo dei fondi
pensione negoziali a contribuzione definita (sia quelli sintetici,
sia quelli di dettaglio previsti nella nota integrativa) sono
modificati nel seguente modo:
nello stato patrimoniale, tra le attivita' si aggiunge la
voce "50 - Crediti di imposta" e tra le passivita' la voce "50
-
Debiti di imposta";
nel conto economico viene inserito il saldo intermedio "70 -
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta
sostitutiva (10)+(50)+(60)"; la voce relativa all'imposta
sostitutiva, che puo' assumere segno positivo o negativo, e che,
precedentemente, era inclusa nel dettaglio del saldo della gestione
amministrativa, trova autonoma evidenziazione con il numero "80";
la
variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni e' calcolata
come somma algebrica delle voci (70) e (80);
b) gli schemi dei rendiconti della fase di accumulo dei fondi
pensione aperti a contribuzione definita sono modificati nel seguente
modo:
nello stato patrimoniale, tra le attivita' si aggiunge la
voce "30 - Crediti di imposta" e tra le passivita' la voce "40
-
Debiti di imposta";
nel conto economico viene inserito il saldo intermedio "40 -
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta
sostitutiva (10)+(20)+(30)"; la voce relativa all'imposta
sostitutiva, che puo' assumere segno positivo o negativo, e che,
precedentemente, era inclusa negli oneri di gestione, trova autonoma
evidenziazione con il numero "50"; la variazione dell'attivo netto
destinato alle prestazioni e' calcolata come somma algebrica delle
voci (40) e (50);
c) nella nota integrativa (sia dei fondi pensione negoziali che
dei fondi pensione aperti) andra' descritto l'eventuale esercizio
della facolta', previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e dal decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 168, di computare in diminuzione del risultato della
gestione risultati negativi di esercizi precedenti della stessa linea
di investimento o di altre linee di investimento dello stesso fondo,
nonche' di trasferire ad altre linee di investimento dello stesso
fondo i risultati negativi dell'esercizio;
d) nel prospetto della composizione e del valore del patrimonio
(sia dei fondi pensione negoziali che dei fondi pensione aperti)
vengono effettuate integrazioni e modificazioni coerenti con quelle
previste per i summenzionati schemi.
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ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato