IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del
Tesoro;
Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449,
recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 febbraio 2002
e' pari a 18.090 milioni di euro;
Decreta:
Per il 15 febbraio 2002 e' disposta l'emissione, senza
l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al
portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14
febbraio 2003, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000
milioni di euro.
La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'esercizio finanziario 2003.
L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 16 novembre 2000, citato nelle premesse.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre le ore 11 del giorno 12 febbraio 2002, con l'osservanza delle
modalita' stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto
ministeriale 16 novembre 2000.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2002
p. Il direttore generale: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato