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Gazzetta Ufficiale N. 36 del 12 Febbraio 2002

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2001, n.479

Regolamento recante modifiche al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle vigenti disposizioni sulla
concessione di ricompense al merito di Marina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, recante riforma
delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor
di Marina, come modificato dai decreti del Presidente della
Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081, 9 maggio 1969, n. 397, e
16 luglio 1997, n. 361;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre
2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1938, n.
1324, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361, le parole "sentito, ai sensi
dell'articolo 13, il parere del Consiglio superiore delle Forze
armate, sezione Marina" sono soppresse.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1938,
n. 201.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre
1950, n. 1081, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 15 gennaio 1951, n. 11.
- Il regio decreto 16 luglio 1997, n. 361, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1997, n.
251.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).
Nota all'art. 1:
- Il comma 2 dell'art. 9 del regio decreto 12 luglio
1938, n. 1324, come sostituito dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"2. L'encomio al valore di Marina e le medaglio
d'argento e di bronzo al merito di Marina sono concesse dal
Ministro della difesa.".

Art. 2.
1. Il primo comma dell'articolo 13 del regio decreto 12 luglio
1938, n. 1324, e' sostituito dal seguente:
"Il parere sulla concessione delle ricompense al valore di Marina e
al merito di Marina e' espresso da una commissione presieduta dal
Capo di Stato Maggiore della Marina e da due ammiragli, di cui uno
delle Capitanerie di porto se l'azione o l'attivita' riguarda
personale delle Capitanerie di porto o gente di mare. Le funzioni di
segretario sono svolte da un contrammiraglio o ufficiale superiore.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Scajola, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Lunardi, Ministro delle in-frastrutture
e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 259


Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 13 del regio decreto 12 luglio
1938, n. 1324, come modificato dal decreto qui pubblicato,
e' il seguente:
"Art. 13. - Il parere sulla concessione delle
ricompense al valore di Marina e al merito di Marina e'
espresso da una commissione presieduta dal Capo di Stato
Maggiore della Marina e da due ammiragli, di cui uno delle
Capitanerie di porto se l'azione o l'attivita' riguarda
personale delle Capitanerie di porto o gente di mare. Le
funzioni di segretario sono svolte da un contrammiraglio o
ufficiale superiore.
Qualora non riscontri nell'azione compiuta gli estremi
di cui al precedente art. 2, sempreche' si tratti di atti
di coraggio, puo' proporre che i documenti relativi siano
inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale
concessione di ricompense al valor civile.".


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato