IL DIRETTORE
del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del
decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito senza modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca
d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato";
Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati
nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che
vengono a scadere dal 1 gennaio 1995;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i
mercati dei titoli di Stato;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 29 maggio 2001, che definisce le modalita'
di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
Vista la determinazione 4 ottobre 2001, con la quale, sulla base
della vigente normativa, e' stata conferita la delega alla firma dei
decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme
depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al
direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;
Visto l'accordo n. 017043 dell'11 dicembre 2001, con il quale, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del menzionato decreto 29
maggio 2001, e' stato conferito l'incarico di eseguire l'operazione
di acquisto di titoli di Stato mediante l'impiego delle
disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
Vista la nota n. 288002 del 24 dicembre 2001 con cui la Banca
d'Italia ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito
del conto "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" gli importi
derivanti dalle predette operazioni di acquisto;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1 del menzionato decreto 29
maggio 2001, il quale prevede che con successivo decreto si provvede
ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente
ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del decreto 29
maggio 2001, citato nelle premesse, si accerta che le specie ed i
relativi importi dei prestiti oggetto delle operazioni di acquisto a
valere sulle disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato risultano come specificati nell'allegato elenco (tabella A),
dimostrativo dell'utilizzo del Fondo alla colonna "controvalore".
Art. 2.
La consistenza del debito e' ridotta dell'ammontare corrispondente
al valore nominale dei titoli elencati nella menzionata tabella A
all'art. 1 del presente decreto.
Ai capitoli di bilancio corrispondenti sono apportate le
conseguenti modifiche.
Art. 3.
Il costo totale delle operazioni, addebitato al "Fondo" risulta
come di seguito specificato per data di regolamento:
1) il giorno 17 dicembre 2001 il costo totale ammonta a
L. 1.062.099.938.963 (euro 548.528.841) ed e' comprensivo
dell'importo di L. 7.797.051.423 (euro 4.026.841) per il pagamento
dei corrispondenti dietimi di interesse;
2) il giorno 18 dicembre 2001 il costo totale ammonta a
L. 844.603.166.826 (euro 436.201.132,50) ed e' comprensivo
dell'importo di L. 6.743.800.898 (euro 3.482.882,50) per il pagamento
dei corrispondenti dietimi di interesse;
3) il giorno 19 dicembre 2001 il costo totale ammonta a
L. 79.370.820.822 (euro 40.991.608) ed e' comprensivo dell'importo di
L. 572.376.902 (euro 295.608) per il pagamento dei corrispondenti
dietimi di interesse.
Il presente decreto viene trasmesso per il visto all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 gennaio 2002
Il direttore: Cannata
Tabella A
(Valori espressi in euro)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato