IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del
Tesoro;
Visto il proprio decreto del 23 gennaio 2002 che ha disposto per il
31 gennaio 2002 l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari
del Tesoro, con scadenza 16 dicembre 2002, della durata residua di
319 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale 16 novembre 2000, occorre indicare con apposito decreto
il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione della seconda
tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2002;
Decreta:
Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro
del 31 gennaio 2002, il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del
Tesoro a 319 giorni e' risultato pari a 96,982.
La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002, ammonta a Euro 45.268.929,03 per i
titoli a 319 giorni con scadenza 16 dicembre 2002.
A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
Il prezzo minimo accoglibile per i buoni ordinari del Tesoro a 319
giorni e' risultato pari a 96,160.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2002
Il direttore generale: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato