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Gazzetta Ufficiale N. 37 del 13 Febbraio 2002

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 novembre 2001 - Dati, formato e modalita' della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996
sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante
"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento", ed, in particolare, l'art.
10, comma 2, secondo cui i dati e il formato della comunicazione
prevista dal comma 1 del medesimo articolo sono individuati con
decreto del Ministro dell'ambiente, conformemente a quanto stabilito
dalla Commissione europea;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)" ed il
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1997, n. 335, che ha
introdotto il regolamento concernente la disciplina delle modalita'
di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente in strutture operative;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, recante
attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la liberta' di
accesso alle informazioni in materia ambientale;
Vista la decisione della Commissione europea 2000/479 del 17
luglio 2000 sull'attuazione del Registro europeo delle emissioni
inquinanti (EPER, European Pollutant Emission Register) ai sensi
dell'art. 15 della direttiva 96/61/CE e il documento intitolato
"Guidance Document on EPER implementation according to Art. 3 of the
Commission Decision of 17 July 2000 (2000/479/EC)";
Considerato il carattere innovativo del processo che si avviera'
con la prima dichiarazione, riguardante i dati dell'anno 2001;
Considerato quindi che la prima dichiarazione servira' anche a
sperimentare il procedimento di raccolta dei dati, che si assestera',
qualitativamente, con le dichiarazioni degli anni successivi;

Decreta:

Art. 1.
Finalita'

1. Il presente decreto, conformemente a quanto disposto dalla
Commissione europea, stabilisce i dati, il formato e le modalita'
della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

Art. 2.
Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 del decreto
legislativo n. 372/99, ai fini del presente decreto si intende per:
1) Complesso IPPC: struttura industriale o produttiva costituita
da uno o piu' impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore
svolge una o piu' delle attivita' elencate nell'allegato I del
decreto legislativo n. 372/99.
2) Scarico diretto: emissione di sostanze direttamente nell'aria e
nell'acqua.
3) Scarico indiretto: emissione di sostanze nell'acqua per
trasferimento, tramite fognatura, ad un impianto di depurazione
esterno al complesso IPPC.
4) Validazione: controllo al fine di assicurare la completezza e
la consistenza di ogni singola comunicazione e dell'insieme delle
comunicazioni, in conformita' al presente decreto.

Art. 3.
Dati e formato della comunicazione

1. I dati ed il formato della comunicazione di cui all'art. 1 sono
stabiliti negli allegati 1 e 2, contenenti le Linee guida e il
Questionario per la dichiarazione delle emissioni.

Art. 4.
Modalita' e scadenze della comunicazione

1. Tutti i gestori di complessi IPPC comunicano all'autorita'
competente di cui all'art. 2, comma 1, numero 8), del decreto
legislativo 372/99 e all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, di seguito denominata ANPA, secondo le modalita'
indicate all'art. 3, entro il 1 giugno del 2002, i dati
identificativi del complesso e, nel caso in cui siano superati i
valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I,
anche i dati sulle emissioni, relativi all'anno 2001.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall'anno 2003,
tutti i gestori di complessi IPPC le cui emissioni superano i valori
soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I, comunicano
all'autorita' competente di cui al comma 1 e all'ANPA, secondo le
modalita' indicate all'art. 3, i dati relativi all'anno precedente.
3. Le autorita' competenti di cui al comma 1, diverse
dall'autorita' statale, trasmettono all'ANPA, previa validazione, le
comunicazioni relative all'anno precedente, entro il 30 settembre
2002 per quanto riguarda i dati relativi all'anno 2001, ed entro il
30 giugno di ogni anno per quanto riguarda i dati relativi agli anni
successivi.
4. I gestori di complessi IPPC e le autorita' competenti di cui al
precedente comma trasmettono i dati previsti dal presente articolo
all'ANPA per via telematica, secondo le modalita' indicate al punto
1.1 dell'allegato 1.
5. L'ANPA elabora e trasmette i dati di cui al presente articolo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di seguito
denominato Ministero, entro il 31 dicembre 2002 per quanto riguarda i
dati relativi all'anno 2001, ed entro il 30 novembre di ogni anno per
quanto riguarda i dati relativi agli anni successivi. La trasmissione
e' effettuata anche ai fini del successivo invio dei dati alla
Commissione europea.

Art. 5.
Pubblicita' dei dati

1. L'ANPA e il Ministero assicurano, nel rispetto del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e conformemente a quanto
stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati
di cui al presente decreto, anche attraverso l'istituzione di un
Inventario nazionale delle emissioni e delle loro sorgenti, aperto
alla consultazione secondo le modalita' indicate al punto 1.1
dell'allegato 1.

Art. 6.
Revisione ed aggiornamento

1. Entro il 2004, alla luce del primo ciclo di comunicazione dei
dati alla Commissione europea e degli sviluppi concernenti il
Registro europeo delle emissioni inquinanti, l'ANPA puo' sottoporre
al Ministero proposte di revisione delle Linee guida e del
Questionario allegati al presente decreto e delle modalita' di
comunicazione, anche ai fini di integrare le procedure di
comunicazione e di trasmissione dei dati al Modello unico di
dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2001
Il Ministro: MATTEOLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 17

Allegato 1

1.1 LA DICHIARAZIONE E LE LINEE GUIDA
DICHIARAZIONE - In base alla presente normativa i complessi
produttivi IPPC sono tenuti ad una dichiarazione annuale che
riguarda: informazioni per l'identificazione del complesso e delle
attivita' sorgenti di emissioni che vi sono svolte, informazioni
sulle emissioni in aria ed acqua di sostanze o gruppi di sostanze
stabiliti, se superiori a determinati valori soglia.
La dichiarazione si compone essenzialmente di tre parti. La prima
parte riguarda l'identificazione del complesso produttivo e delle
attivita' sorgenti di emissioni che vi sono svolte. La seconda parte
riguarda le emissioni in aria. La terza parte riguarda le emissioni
in acqua (nel questionario e' presente anche una quarta parte, che e'
relativa alle emissioni in acqua).
Le informazioni dichiarate andranno a costituire l'Inventario
nazionale INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti)
e il Registro EPER (European Pollutant Emission Register). Attraverso
l'Inventario INES e il Registro EPER le informazioni saranno rese
pubbliche.
Nel 2002 tutti i complessi IPPC devono dichiarare i dati relativi al
2001. I complessi IPPC che, in base ai criteri riportati nel presente
allegato, non hanno emissioni da dichiarare devono compilare solo la
prima parte del questionario relativa all'identificazione del
complesso IPPC (in questo caso i dati non saranno resi pubblici). I
complessi IPPC che, in base ai criteri riportati nel presente
allegato, hanno emissioni da dichiarare, devono compilare il
questionario anche per le parti relative alle emissioni in aria e/o
acqua.
Le dichiarazioni successive all'anno 2002 riguarderanno solo i
complessi IPPC che, in base ai criteri riportati nel presente
allegato, hanno emissioni da dichiarare.
Le dichiarazione devono essere inviate contemporaneamente alla
propria autorita' competente e all'ANPA entro il 30 marzo.
Le modalita' di invio saranno definite e diffuse in tempo utile,
tramite internet, sul sito dell'Agenzia Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente (www.sinanet.anpa.it e/o www.anpa.it).
LINEE GUIDA - Le linee guida, che contengono le istruzioni per la
dichiarazione, sono rivolte agli operatori dei complessi produttivi.
Esse, dopo aver messo l'operatore del complesso in grado di capire se
deve dichiarare o meno, guidano il dichiarante nel reporting: quali
informazioni acquisire, come acquisirle e come dichiararle.
Nelle linee guida sono riportati criteri e modalita' per la
produzione dei dati. Cio' che e' richiesto al dichiarante e' di porre
grande attenzione alla qualita' dei dati e di fornire, secondo le
indicazioni delle linee guida, i migliori dati possibili.
Le linee guida si compongono dei seguenti capitoli: "Criteri ed
indicazioni per la dichiarazione" dove sono riportate tutte le
indicazioni necessarie per una corretta compilazione del
questionario: chi deve dichiarare, quali inquinanti dichiarare e
quando dichiararli, come acquisire e come esprimere i dati di
emissione. Sono inoltre riportati elenchi di riferimenti nazionali ed
internazionali dove si possono trovare informazioni utili per la
produzione dei dati di emissione; "Particolarita'" dove sono
riportate indicazioni per risolvere alcune difficolta' che si possono
incontrare nella dichiarazione; "Riferimenti" che e' un elenco di
tutti i riferimenti normativi nazionali e comunitari che sono alla
base della dichiarazione delle emissioni in aria ed acqua di origine
industriale; "Glossario" che contiene le definizioni di alcuni
termini e acronimi usati nel testo (una piccola "g" posta in apice ad
una parola nel testo indica che nel "Glossario" si puo' trovare la
sua definizione); "Allegati" dove sono riunite tutte le tabelle e le
figure alle quali si fa riferimento nelle linee guida ed anche nel
questionario.
Le linee guida saranno sottoposte a processi di revisione annuali in
base agli sviluppi del registro europeo EPER e della normativa
ambientale nazionale ed internazionale.
La consultazione delle linee guida e' indispensabile per la corretta
compilazione del questionario.
Le presenti Linee Guida sono disponibili sul sito Internet
dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(www.sinanet.anpa.it e/o www.anpa.it).
L'Inventario Nazionale delle Emissioni e delle loro Sorgenti e' reso
disponibile, per la consultazione da parte del pubblico, sui siti
Internet www.minambiente.it e www.sinanet.anpa.it
1.2 CRITERI ED INDICAZIONI PER LA DICHIARAZIONE
1.2.1 Il complesso IPPC
L'unita' dichiarante e' il complesso IPPCg. Per complesso si intende
una struttura industriale o piu' genericamente produttiva costituita
da uno o piu' impiantig nello stesso sitog, in cui lo stesso
operatore svolge una o piu' attivita'.
Un complesso e' detto IPPC quando al suo interno e' svolta almeno
un'attivita' IPPC (vedi paragrafo successivo). Un complesso e' detto
non IPPC quando al suo interno non e' svolta alcuna attivita' IPPC.
1.2.2 Le attivita' IPPC
Le attivita' IPPC sono le attivita' dell'allegato I della Direttiva
IPPC. Esse sono riportate in Tab. 1.6.1. Se un'attivita' non e'
compresa in Tab.1.6.1, e' definita attivita' non IPPC.
In Tab. 1.6.1 le attivita' IPPC sono distinte in categorie; ciascuna
categoria e' identificata da un codice IPPC a due cifre. Il codice
IPPC ad una cifra identifica gruppi di categorie di attivita'. A
ciascuna categoria e' poi associato uno o piu' codici NOSE-Pg (cinque
cifre) e uno o piu' codici NACEg.
Come si puo' vedere in Tab.1.6.1, alle categorie spesso e' associato
un valore soglia1 riferito alla potenza termica installata o alla
capacita' produttiva.
Quando alla categoria di attivita' e' associato un valore soglia, si
intende che solo le attivita' con potenza o capacita' superiore al
valore soglia sono attivita' IPPC.
Quando alla categoria di attivita' non e' associato alcun valore
soglia, si intende che tutte le attivita' di questa categoria sono
attivita' IPPC.
Se piu' attivita' della stessa categoria sono svolte nel medesimo
complesso, le capacita' di queste installazioni devono essere sommate
per ottenere la capacita' della categoria (ovviamente le capacita'
devono essere espresse nella stessa unita' di misura per essere
sommate).
Esempio: Se in un complesso ci sono due caldaie di 40 e 25 MWth
rispettivamente, le singole capacita' devono essere sommate per
ottenere la capacita' della categoria, che sara' pari a 65 MWth. (In
questo esempio mentre le singole capacita' sono inferiori, la somma
e' superiore al valore soglia per la categoria 1.1)
Ciascuna attivita' sorgente di emissione e' dunque identificata da
una terna di codici: un codice IPPC, uno NOSE-P e uno NACE.
1.2.3 Gli inquinanti e i valori soglia
Nelle Tab. 1.6.2 e 1.6.3 sono riportati gli inquinanti2 le cui
emissioni rispettivamente in aria ed in acqua sono da dichiarare. Gli
inquinanti sono generalmente accompagnati da indicazioni per la loro
identificazione e da un valore soglia espresso in kg per anno (kg/a).
L'emissione di un inquinante deve essere dichiarata quando
l'emissione totale del complesso IPPC dichiarante e' superiore al
valore soglia.
Eccezioni:
1. Le emissioni totali annue di anidride solforosa e di ossidi di
azoto provenienti da impianti di combustione con potenza termica
nominale pari o superiore a 50 MW (categoria IPPC 1.1),
indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido,
liquido o gassoso) devono essere dichiarate anche se inferiori al
valore soglia.
2. Per quanto riguarda il selenio e i policlorobifenili in Tab. 1.6.2
e il nonilfenolo e il pentaclorobenzene in Tab. 1.6.3,
provvisoriamente non accompagnati da indicazioni per
l'identificazione e da valori soglia, si raccomanda di dichiarare
comunque l'emissione in caso di presenza dell'inquinante.
1.2.6 Chi deve dichiarare?
Vedere figura

Lo schema precedente mostra chiaramente il percorso che l'operatore
di un complesso produttivo deve seguire per capire se deve
partecipare al censimento e, in caso affermativo, che cosa deve
dichiarare.
1.2.5 Le attivita' IPPC e non IPPC
Se nel complesso IPPC sono svolte piu' attivita' IPPC, tutte le
attivita' IPPC devono essere dichiarate.
Se nel complesso IPPC oltre alle attivita' IPPC sono presenti anche
attivita' non IPPC che contribuiscono alle emissionig totali del
complesso, il contributo delle attivita' non IPPC deve essere
sottratto dal totale delle emissioni. Se non e' possibile valutare il
contributo delle emissioni da attivita' non IPPC (es: perche' sono
convogliate insieme a quelle da attivita' IPPC o per altri motivi
tecnici) e' consentito lasciarle incluse nel dato di emissione
totale; in questo caso si deve semplicemente indicare la presenza e
la tipologia delle attivita' non IPPC che contribuiscono
all'emissione totale del complesso IPPC.
1.2.6 La principale attivita' IPPC
La principale attivita' IPPC e' quella che contribuisce maggiormente
alle emissioni
Se nel complesso e' svolta una singola attivita' IPPC, essendo
l'unica, e' anche la principale.
Se nel complesso sono svolte piu' attivita' IPPC, tra quest'ultime
deve essere indicata qual'e' la principale. Generalmente la
principale attivita' IPPC coincide con la principale attivita'
economica. Se la determinazione della principale attivita' economica
e' difficile e/o non risultasse chiara la coincidenza tra principale
attivita' economica e principale attivita' IPPC, il giudizio di
esperti e delle autorita' competenti guideranno nella identificazione
dell'attivita' principale.
1.2.7 Le sottoliste di inquinanti
Nelle tabelle da 1.6.4.1 a 1.6.5.6 sono riportate sottoliste
specifiche, che indicano per ciascuna categoria di attivita', i
principali inquinanti che possono essere presenti nelle emissioni. Le
tabelle da 1.6.4.1 a 1.6.4.6 sono relative alle emissioni in aria. Le
tabelle da 1.6.5.1 a 1.6.5.6 sono relative alle emissioni acqua. Le
sottoliste non sono elenchi di minima (dichiarare almeno le emissioni
degli inquinanti riportati nelle sottoliste) ne' di massima
(dichiarare al massimo le emissioni degli inquinanti riportati nelle
sottoliste): le sottoliste sono liste di controllo che devono essere
utilizzate come guida per la selezione degli inquinanti da
dichiarare.
E' responsabilita' del dichiarante dichiarare le emissioni di tutti
gli inquinanti di Tab. 1.6.2 e Tab. 1.6.3. Cio' non vuol dire che il
dichiarante deve misurare o stimare tutti gli inquinanti di Tab.
1.6.2 e Tab. 1.6.3 per sapere se sono presenti o meno nelle
emissioni. In base alla conoscenza dei processi svolti nel complesso
produttivo, il dichiarante sa se un determinato inquinante e'
presente o meno nelle emissioni generate dai processi stessi. Solo se
ritiene che un certo inquinante sia presente nelle emissioni deve
acquisire il dato di emissione e dichiararlo secondo quanto riportato
nel paragrafo 1.2.6.
Conseguentemente la lista degli inquinanti emessi da una attivita'
puo' anche differire dalle sottoliste, come puo' avvenire, ad
esempio, per l'industria chimica dove grande e' la varieta' dei
processi per la produzione di differenti prodotti.
1.2.8 Emissioni in aria
In riferimento alla Tab. 1.6.2, l'emissione di un inquinante in aria
deve essere dichiarata quando l'emissione totale del complesso IPPC
dichiarante e' superiore al valore soglia.
Eccezioni:
1. Le emissioni totali annue di anidride solforosa e di ossidi di
azoto provenienti da impianti di combustione con potenza termica
nominale pari o superiore a 50 MW (categoria IPPC 1.1),
indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido,
liquido o gassoso) devono essere dichiarate anche se inferiori al
valore soglia.
2. Si raccomanda di dichiarare comunque le emissioni di selenio e di
policlorobifenili provvisoriamente non accompagnati da valori soglia.
L'emissione totale deve includere emissioni puntuali (convogliate) e
diffuse/non puntuali (non convogliate). E' richiesto di indicare la
tipologia dell'emissione totale dichiarata (emissione puntuale o
emissione puntuale + diffusa/non puntuale), anche nel caso in cui non
sia possibile eccezionalmente valutare entrambi i contributi.
Se all'emissione totale del complesso dichiarante contribuiscono
anche attivita' non IPPC, i corrispondenti contributi devono essere
sottratti dal totale, ma possono rimanere inclusi come specificato
nel paragrafo 1.2.3.
Se all'emissione totale del complesso dichiarante contribuiscono
attivita' svolte in complessi diversi da quello dichiarante (es: un
impianto di abbattimento condiviso tra due o piu' operatori di
diversi complessi), i contributi provenienti da attivita' svolte in
complessi diversi da quello dichiarante devono essere sottratti
dall'emissione totale.
Se il complesso dichiarante condivide con altri operatori un impianto
di abbattimento situato in un altro complesso confinante adiacente,
deve calcolare e dichiarare la propria quota che contribuisce
all'emissione totale.
L'emissione totale del complesso dichiarante deve essere ripartita
tra le attivita' IPPC sorgenti di emissione svolte nel complesso.
Se nel complesso e' svolta solo un'attivita' IPPC, l'emissione totale
sara' attribuita tutta all'unica attivita' IPPC svolta nel complesso.
Se nel complesso IPPC sono svolte piu' attivita' IPPC, l'emissione
totale sara' distribuita tra tutte le attivita' IPPC sorgenti di
emissione.
Alla dichiarazione delle emissioni in aria e' dedicata la parte II
del questionario.
1.2.9 Emissioni in acqua
La dichiarazione delle emissioni in acqua e' piu' complessa rispetto
a quella delle emissioni in aria. La maggiore complessita' e' dovuta
soprattutto alla presenza o meno di processi di depurazione3 degli
effluenti e alla ubicazione degli eventuali impianti di trattamento.
Il complesso IPPC dichiarante deve dichiarare la presenza o meno di
processi di depurazione degli effluenti e l'ubicazione del/i
impianto/i di depurazione. Nel caso in cui i reflui o parte di essi
siano sottoposti ad un processo di depurazione, il complesso IPPC
dichiarante in particolare deve dichiarare se l'impianto di
depurazione fa parte:
- del complesso IPPC dichiarante (depurazione on-site),
- di un complesso IPPC diverso dal dichiarante (depurazione off-site,
altro IPPC)
- di un complesso non IPPC (depurazione off-site, altro non IPPC)
- di nessun complesso (depurazione off-site, unita' tecnica a se',
depuratore consortile)
In Fig. 1.6.1 e' schematizzata la richiesta di informazioni sulla
presenza ed ubicazione dell'impianto di depurazione.
Le emissioni in acqua sono distinte in scarichi diretti ed indiretti.
Lo scarico diretto e' lo scarico avviato direttamente al corpo
recettore (corso d'acqua) anche dopo eventuale depurazione on-site;
lo scarico indiretto e' lo scarico avviato, previo trasferimento
tramite fognatura, ad un impianto di depurazione off-site.
In riferimento alla tab. 1.6.3, l'emissione di un inquinante in acqua
deve essere dichiarata quando l'emissione totale del complesso IPPC
dichiarante e' superiore al valore soglia.
Eccezione: Si raccomanda di dichiarare comunque le emissioni di
nonilfenolo e pentaclorobenzene provvisoriamente non accompagnati da
valori soglia.
Per le emissioni in acqua, l'emissione totale da confrontare con il
valore soglia e' la somma di scarichi diretti e scarichi indiretti.
L'emissione totale deve includere emissioni puntuali (convogliate) e
diffuse/non puntuali (non convogliate). E' richiesto di indicare la
tipologia dell'emissione totale dichiarata (emissione puntuale o
emissione puntuale + diffusa/non puntuale), anche nel caso in cui non
sia possibile eccezionalmente valutare entrambi i contributi.
Se all'emissione totale del complesso dichiarante contribuiscono
anche attivita' non IPPC, i corrispondenti contributi devono essere
sottratti dal totale, ma possono rimanere inclusi come specificato
nel paragrafo 1.2.3.
L'emissione totale del complesso dichiarante deve essere ripartita
tra le attivita' IPPC sorgenti di emissione svolte nel complesso. Se
nel complesso e' svolta solo un'attivita' IPPC, l'emissione totale
sara' attribuita tutta all'unica attivita' IPPC svolta nel complesso.
Se nel complesso IPPC sono svolte piu' attivita' IPPC, l'emissione
totale sara' distribuita tra tutte le attivita' IPPC sorgenti di
emissione.
In Fig.1.6.2 e' schematizzata la situazione effluenti idrici di un
ipotetico complesso IPPC i cui reflui idrici in parte non necessitano
e in parte necessitano di depurazione e la depurazione e' in parte
interna ed in parte esterna. La spiegazione allegata alla Fig. 1.6.2
e la successiva Tab. 1.6.6 illustrano le principali modalita' di
dichiarazione dell'ipotetico complesso IPPC di Fig.1.6.2.
Per ogni scarico idrico e' inoltre richiesto di comunicare il nome ed
il codice del bacino recettore.
Alla dichiarazione delle emissioni in acqua e' dedicata la parte III
del questionario
Depurazione off-site presso un depuratore che e' un'unita' tecnica a
se' (depuratore consortile)
Nel caso di depurazione off-site quando il depuratore e' una unita'
tecnica a se' (un impianto di depurazione consortile e' una unita'
tecnica a se) e' consentito eccezionalmente al complesso IPPC
dichiarare anche l'emissione dopo la depurazione off-site.
L'adozione di questa eccezione non cancella l'obbligo di dichiarare
gli scarichi indiretti secondo le modalita' gia' illustrate. Nel caso
di adozione di questa eccezione gli scarichi indiretti non saranno
inseriti nel Registro Europeo delle Emissioni (EPER), cioe' i dati di
emissione in acqua prima della depurazione non saranno comunicati per
l'inserimento in EPER; al loro posto saranno comunicati i dati di
emissione in uscita dal depuratore.
L'adozione di questa eccezione deve avvenire secondo le seguenti
modalita':
1. sara' completa cura del complesso produttivo che vuole adottare
questa eccezione fornire le informazioni necessarie alla propria
autorita' competente e all'ANPA;
2. se piu' complessi IPPC, che inviano i propri reflui ad uno stesso
depuratore consortile, vogliono adottare questa eccezione, e'
sufficiente che uno solo di essi invii alla propria autorita'
competente e all'ANPA le informazioni necessarie affinche'
l'eccezione sia applicata a tutti i complessi IPPC. In pratica uno
solo tra i complessi IPPC dichiaranti che inviano i propri reflui
allo stesso depuratore consortile deve farsi carico dell'onere
dell'invio delle informazioni;
3. le informazioni necessarie che devono essere comunicate alla
propria autorita' competente e all'ANPA affinche' l'eccezione possa
essere adottata sono le seguenti:
- consenso del gestore del depuratore a dichiarare informazioni
relative al suo impianto di depurazione e che tali informazioni siano
rese pubbliche;
- elenco dei complessi IPPC dichiaranti che inviano i propri
effluenti allo stesso depuratore consortile, con l'indicazione di
quali intendono adottare questa eccezione;
- dati di identificazione del depuratore consortile;
- dati di emissione diretta in acqua del depuratore consortile.
L'acquisizione da parte della propria autorita' competente della
lettera di consenso del gestore del depuratore consortile e'
indispensabile per l'utilizzo da parte delle autorita' stesse delle
informazioni sul depuratore;
4. per il depuratore, analogamente a ciascun complesso dichiarante
IPPC, deve essere indicata la principale attivita' IPPC. In questo
caso la principale attivita' IPPC (associata alle emissioni del
depuratore) sara' l'attivita' IPPC che contribuisce maggiormente alle
emissioni dirette in acqua in uscita dal depuratore, selezionata tra
quelle svolte presso i complessi produttivi IPPC dichiaranti che
inviano i propri reflui al depuratore. La principale attivita' IPPC
deve essere identificata dal codice IPPC e codice NOSE;
5. il dato di emissione del depuratore dovrebbe corrispondere solo
alla quota relativa ai contributi di tutti i complessi IPPC che
inviano i propri reflui al depuratore. Se non e' possibile valutare
(e scorporare dall'emissione totale) il contributo proveniente da
eventuali altre sorgenti non IPPC (complessi produttivi non IPPC,
insediamenti civili) che inviano i propri scarichi al depuratore
consortile, e' consentito dichiarare l'emissione totale in uscita del
depuratore. In questo caso si raccomanda di comunicare in "Note e
comunicazioni" la presenza di sorgenti non IPPC.
Alla dichiarazione delle emissioni dopo depurazione off-site quando
il depuratore e' un'unita' tecnica a se', e' dedicata la parte IV del
questionario.
1.2.10 Misurare, calcolare, stimare
Le informazioni quantitative sugli inquinanti presenti nelle
emissioni possono essere acquisite attraverso le tre seguenti
procedure: Misura, Calcolo e Stima. Qualunque sia la modalita'
utilizzata per acquisire il dato, il dichiarante deve comunque sempre
porre grande attenzione alla qualita' dei dati e fornire, secondo le
indicazioni delle presenti linee guida, i migliori dati possibili. Si
precisa che la qualita' e l'accuratezza4 del dato dichiarato, e'
responsabilita' del dichiarante stesso. La modalita' di acquisizione
del dato di emissione deve essere indicata accompagnando ciascun dato
di emissione dichiarato con la lettera M o C o S a seconda se e'
stato Misurato, Calcolato o Stimato.
- Misura - Una emissione si intende misurata (M) quando
l'informazione quantitativa deriva da misure realmente fatte su
campioni prelevati nell'impianto stesso utilizzando metodi
standardizzati o ufficialmente accettati. Spesso per convertire i
risultati delle misure in dati di emissioni sono necessari calcoli
aggiuntivi. Il dato di emissione puo' derivare da misure in continuo
o da monitoraggi con una definita frequenza annua. I monitoraggi in
continuo producono ovviamente i dati piu' accurati, ma spesso non
sono praticabili, puo' essere antieconomico e anche superfluo
realizzarli. Nel caso dei monitoraggi non in continuo e' importante
che la frequenza del campionamento garantisca medie sufficientemente
rappresentative della composizione media annua della emissione,
relativamente all'inquinante in oggetto.
Le misure saltuarie sono quelle eseguite "una tantum", ad esempio una
o poche volte all'anno e generalmente non nell'ambito di un
programmato piano di monitoraggio. A causa della scarsa frequenza
annua le misure saltuarie generalmente non possono fornire dati
rappresentativi dei rilasci annui di un certo inquinante
principalmente per due cause: variazione dei rilasci nel tempo in
relazione ai cambiamenti dei processi e/o dei livelli connessi alla
produzione, e variabilita' connesse alle varie fasi (campionamento e
analisi) dei metodi analitici applicati. Quando ragionevoli motivi
accrescono la rappresentativita' delle misure saltuarie,
nell'impossibilita' di utilizzo di altre procedure di acquisizione
dei dati, anche le misure saltuarie possono essere utilizzate per
valutare l'emissione totale annua. Le misure saltuarie possono
comunque sempre risultare utili per la verifica delle stime.
- Calcolo - Una emissione si intende calcolata (C) quando
l'informazione quantitativa e' ottenuta utilizzando metodi di stima e
fattori di emissione accettati a livello nazionale o internazionale e
rappresentativi dei vari settori industriali. E' importante tener
conto delle variazioni nei processi produttivi, per cui quando il
calcolo e' basato sul bilancio di massa, quest'ultimo deve essere
applicato ad un periodo di un anno o anche ad un periodo inferiore
che sia rappresentativo dell'intero anno. La qualita' dei fattori di
emissione puo' variare molto, in funzione dell'attendibilita' e
applicabilita' dei calcoli e misure da cui derivano. Si raccomanda di
usare i fattori di emissione piu' attendibili, originati da
monitoraggi di impianti e rilasci simili.
- Stima - Una emissione si intende stimata (S) quando l'informazione
quantitativa deriva da stime non standardizzate basate sulle migliori
assunzioni o ipotesi di esperti. La procedura di stima fornisce
generalmente dati di emissione meno accurati dei precedenti metodi di
misura e calcolo, per cui dovrebbe essere utilizzata solo quando i
precedenti metodi di acquisizione dei dati non sono praticabili.
1.2.11 Che cosa faccio: misuro, calcolo o stimo?
Le tre procedure di acquisizione dei dati non sono equivalenti. Un
monitoraggio in continuo fornisce dati sicuramente piu'
rappresentativi, ma laddove non sono praticabili misure sperimentali
con metodi e/o frequenza adeguata, il calcolo basato su fattori di
emissione di buona qualita' o su bilanci di massa e' senz'altro da
preferire. La scelta sara' di volta in volta affidata alle conoscenze
e all'esperienza di coloro che hanno il compito di produrre i dati.
Si raccomanda di porre grande attenzione alla qualita' dei dati e di
fornire i migliori dati possibili ai fini della loro accuratezza e
omogeneita'.
1.2.12 Che cosa indico M, C o S?
Per valutare l'emissione totale di un certo inquinante il primo passo
da fare e' individuare tutti i punti di rilascio, compresi ad esempio
i canali di deflusso, tutti i camini e i punti di fuga. Poi si dovra'
valutare ogni singolo rilascio con una delle procedure descritte.
Molto spesso una sola procedura non e' sufficiente a dare l'emissione
totale. Spesso i dati ottenuti per misura diretta, anche se molto
accurati, non bastano da soli per valutare l'emissione totale
comprensiva di tutti i punti di rilascio, che sara' valutata
ricorrendo anche alle procedure di calcolo e stima. In questi casi
l'emissione totale riportata sara' identificata dalla lettera
corrispondente alla procedura utilizzata per determinare la porzione
piu' grande della emissione. Es: l'emissione annuale di un inquinante
in aria e' determinata con le tre procedure: il 30% del totale e'
misurato (rilasci dal camino), il 15% del totale e' stimato (fughe) e
il 55% e' calcolato (rilasci dalle valvole). Poiche' la maggior parte
e' calcolata, l'emissione totale, somma delle tre, sara' identificata
dalla lettera C.
1.2.13 Come devo esprimere il dato di emissione?
Il dato di emissione deve essere dichiarato come emissione annua. Le
unita' di misura da utilizzare dipendono dagli inquinanti. Per la
maggior parte degli inquinanti si deve utilizzare il chilogrammo per
anno (kg/a); altre unita' di misura sono tonnellate per anno (t/a o
Mg/a) e grammi per anno (g/a). Nel questionario per ogni inquinante
e' indicata l'unita' di misura da utilizzare.
Il dato di emissione di ciascun inquinante deve essere approssimato
alla prima cifra decimale. Es: 226.525,65 ton/anno di CO deve essere
approssimato a 226.525,6; 226.525,66 ton/anno di CO deve essere
approssimato a 226.525,7; 1.018,70 kg/anno di cromo deve essere
approssimato a 1.018,7.
1.2.14 Misura delle emissioni in aria
Per la misura degli inquinanti nelle emissioni in aria si raccomanda
di utilizzare i metodi riportati e/o indicati nella normativa
italiana. I principali riferimenti normativi nazionali italiani dove
si possono trovare metodi ed indicazioni utili sono riportati in Tab.
1.6.7.
Per gli inquinanti non regolamentati dalla normativa nazionale
italiana si raccomanda di utilizzare metodi standardizzati
internazionalmente accettati. Se si vuole usare un metodo non
standardizzato, esso dovra' essere verificato con un metodo standard.
Un elenco indicativo dei principali metodi di analisi standardizzati
e riconosciuti a livello internazionale, elaborati da UNI (Ente
Nazionale Italiano di unificazione), CEN (European Committee for
Standardization), ISO (International Organization for
Standardization), ASTM (American Society for Testing and Materials)
ed EPA (Environmental Protection Agency, USA) e' riportato in Tab.
1.6.8.
I siti web delle principali organizzazioni nazionali ed
internazionali dove e possibile vedere, comprare ed in alcuni casi
scaricare gratuitamente i metodi per la misura degli inquinanti nelle
emissioni in aria sono i seguenti:
UNI http://catalogo.uni.com/catalogo/home.html
CEN http://www.cenorm.be/
ISO http://www.iso.ch/cate/cat.html
ASTM
http://www.astm.org/cgi-bin/SoftCart.exe/STORE/store.htm?E+mystore
EPA http://www.epa.gov/
1.2.15 Misura delle emissioni in acqua
Per la misura degli inquinanti nelle emissioni in acqua si raccomanda
di utilizzare i metodi riportati e/o indicati nella normativa
italiana. I principali riferimenti normativi italiani dove si possono
trovare metodi ed indicazioni utili per la misura sono riportati in
Tab. 1.6.9. E' imminente la pubblicazione dell'edizione 2000 del
volume "Metodi analitici per le acque" (Istituto di Ricerca sulle
Acque, CNR).
Per gli inquinanti non regolamentati dalla normativa nazionale
italiana si raccomanda di utilizzare metodi standardizzati
internazionalmente accettati. Se si vuole usare un metodo non
standardizzato, esso dovra' essere verificato con un metodo standard.
Un elenco indicativo dei principali metodi di analisi standardizzati
e riconosciuti a livello internazionale elaborati da UNI (Ente
nazionale Italiano di unificazione), CEN (European Committee for
Standardization), ISO (International Organization for
Standardization), ASTM (American Society for Testing and Materials)
ed EPA (Environmental Protection Agency, USA) e' riportato in
Tab.1.6.10.
I siti web delle principali organizzazioni nazionali ed
internazionali dove e possibile vedere, comprare ed in alcuni casi
scaricare gratuitamente i metodi per la misura degli inquinanti nelle
emissioni in acqua sono elencati nel paragrafo "Misura delle
emissioni in aria".
1.2.16 Calcolo e stima delle emissioni in aria
E' imminente la pubblicazione di un "Manuale nazionale dei fattori di
emissione in aria", alla cui stesura stanno lavorando gruppi di
lavoro ANPA, ARPAT, ENEA e CESI. Appena possibile sara' disponibile
sul sito SINANET (http://www.sinanet.anpa.it).
Si riporta un elenco di riferimenti internazionali dove trovare
fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni:
- La Task Force su "Emission Inventories" nell'ambito del programma
UNECEs EMEP ha elaborato e aggiorna "Atmospheric Emission Inventory
Guidebook", che a livello europeo e' attualmente la principale fonte
per i fattori di emissione in aria. Gli aggiornamenti sono
disponibili nel working web site della Task Force:
http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/TFEI/unece.htm
- La 2a edizione di "Atmospheric Emission Inventory Guidebook" e'
disponibile anche nel sito web dell'Agenzia Ambientale Europea. La
disponibilita' di copie cartacee e' limitata.
http://themes.eea.eu.int/toc.php/state/air?doc=39186&l=en
- Metodi di stima e fattori di emissione sono disponibili anche nel
sito dello "European Topic Centre on Air emissions"
http://etc-ae.eionet.eu.int/etc-ae/index.htm
- Fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni per
tutti i settori definiti in the United Nations Framework convention
on Climate Change sono riportati nelle lineeguida IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change), versione 1996, per gli
inventari dei gas serra. Inoltre l'IPCC ha sviluppato un rapporto su
"Good practice guidance and uncertainty management in national
greenhouse gas inventories". Entrambi i documenti sono disponibili su
IPCC-NGGIP website.
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
- Tutto il materiale su fattori di emissione e metodi di stima
disponibili elaborati da "US EPA Office of Air Quality Planning &
Standards" possono essere visti ed, in alcuni casi, scaricati dal
sguente sito web. Alcuni prodotti sono elencati.
http://www.epa.gov/ttn/chief/
- Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP-42, Fifth Edition,
Volume I: Stationary Point and Area Sources.
http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42.html
- Volume II: Mobile Sources (AP-42), pending 5th edition (Last
updated: 06 April 1998).
http://www.epa.gov/oms/ap42.htm
- Factor Information REtrieval (FIRE) Data System.
http://www.epa.gov/ttn/chief/fire.html
- TANKS 4.07 for Windows(r)
http://www.epa.gov/ttn/chief/tanks.html
- Fattori di emissioni elaborati nel "The National atmospheric
emissions inventory of the United Kingdom" sono disponibili in:
http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/emissions
- Il manuale "The Australian emission estimation technique manual" e'
disponibile in:
http://environment.gov.au/epg/npi/eet manuals.html
- Materiale su inventari delle emissioni puo' essere consultato in:
http://www.oecd.org/env/
http://appli1.oecd.org/ehs/urchem.nsf/
- Informazioni utili, in particolare per la produzione dei dati di
emissione del PM10 possono essere trovate in:
http://www.iiasa.ac.at%7Erains/index.html
1.2.17 Calcolo e stima delle emissioni in acqua
Le informazioni e i riferimenti utili per il calcolo e la stima delle
emissioni in acqua sono molto piu' scarse rispetto alle emissioni in
aria. Si riporta un elenco di riferimenti internazionali dove trovare
fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni:
- Informazioni generali sulle emissioni in acqua si possono trovare
nel sito web di OSPARCOM in relazione al progetto "Harmonised
Quantification and Reporting Procedures for Hazardous Substances
(HARP)"
http://www.ospar.org/
http://www.sft.no/english/harphaz/
- Estimation methods of Industrial Wastewater Pollution in the Meuse
Basin, Comparison of approaches, LIFE study ENV/F/205, Agence de
l'eau, RIZA, Landesumweltamt Nordrhein Westfalia, Office
International de l'eau, Ministere de la Region Walonne, Vlaamse
Milieumaatschappij. August 1998, Agence de l'eau, Paris France.
- Dutch Notes on Monitoring of Emission to Water. Il documento tratta
di aspetti correlati al monitoraggio delle emissioni in acqua per TWG
Monitoring nell'ambito dell'IPPC, Institute for Inland Water
Management and Waste Water Treatment/RIZA. February 2000, RIZA,
Lelystad, The Netherlands.
1.2.18 Ufficio Europeo IPPC e Documenti BREF
Nell'ambito della Direttiva IPPC, l'Ufficio Europeo IPPC di Siviglia,
in collaborazione con l'industria e organizzazioni ambientali
governative e non governative di tutti gli Stati Membri, sta
elaborando dei documenti denominati BREF (Best available techniques
Reference documents) che contengono informazioni sui processi e
tecniche di produzione, livelli di emissione e misure e tecniche per
la riduzione delle emissioni. I Documenti BREF elaborati finora sono
elencati nella seguente tabella. Informazioni aggiornate sui
Documenti BREF si possono trovare nel sito web dell'Ufficio Europeo
IPPC:
http://eippcb.jrc.es/exe/FActivitie
Documenti BREF disponibili e attesi (Ottobre 2000)

=====================================================================
       Settori industriali        |Stato del documento|     Data
=====================================================================
       Cemento e calce viva       | documento finale  |  marzo 2000
---------------------------------------------------------------------
             Ceramica             |     previsto      |     2003
---------------------------------------------------------------------
           Cloro-alcali           |  proposta finale  | agosto 2000
---------------------------------------------------------------------
Gestione/trattamento comuni delle |                   |
 acque reflue/dei gas di scarico  |  prima proposta   | maggio 2000
---------------------------------------------------------------------
      Refrigerazione e vuoto      |  proposta finale  |settembre 2000
---------------------------------------------------------------------
Questioni economiche e trasversali|                   |
         ai vari comparti         |     previsto      |     2002
---------------------------------------------------------------------
     Emissioni prodotte dallo     |                   |
 stoccaggio di materiali sfusi o  |                   |
            pericolosi            |     previsto      |     2002
---------------------------------------------------------------------
Trasformazione dei metalli ferrosi|  proposta finale  | agosto 2000
---------------------------------------------------------------------
         Alimenti e latte         |     previsto      |     2002
---------------------------------------------------------------------
      Lavorazione del vetro       |  proposta finale  | agosto 2000
---------------------------------------------------------------------
      Allevamento intensivo       |     previsto      |     2001
---------------------------------------------------------------------
         Ferro e acciaio          | documento finale  |  marzo 2000
---------------------------------------------------------------------
            Discariche            |     previsto      |     2004
---------------------------------------------------------------------
  Grandi impianti di combustione  |     previsto      |     2002
---------------------------------------------------------------------
   Prodotti chimici organici in   |                   |
        quantità rilevanti        |  prima proposta   | luglio 2000
---------------------------------------------------------------------
   Prodotti chimici inorganici    |                   |
  gassosi e liquidi in quantità   |                   |
            rilevanti             |     previsto      |     2003
---------------------------------------------------------------------
Prodotti chimici inorganici solidi|                   |
      in quantità rilevanti       |     previsto      |     2003
---------------------------------------------------------------------
           Monitoraggio           |     proposta      | gennaio 1999
---------------------------------------------------------------------
  Trasformazione dei metalli non  |                   |
             ferrosi              | documento finale  | maggio 2000
---------------------------------------------------------------------
 Prodotti organici della chimica  |                   |
               fine               |     previsto      |     2004
---------------------------------------------------------------------
             Polimeri             |     previsto      |     2003
---------------------------------------------------------------------
      Pasta da carta e carta      | documento finale  | luglio 2000
---------------------------------------------------------------------
            Raffinerie            |  prima proposta   |febbraio 2000
---------------------------------------------------------------------
   Macelli/carcasse di animali    |     previsto      |     2002
---------------------------------------------------------------------
Impianti di forgiatura e fonderie |     previsto      |     2001
---------------------------------------------------------------------
 Specialità chimiche inorganiche  |     previsto      |     2004
---------------------------------------------------------------------
   Trattamento superficiale dei   |                   |
             metalli              |     previsto      |     2003
---------------------------------------------------------------------
   Trattamenti superficiali con   |                   |
             solventi             |     previsto      |     2003
---------------------------------------------------------------------
             Concerie             | seconda proposta  | giugno 2000
---------------------------------------------------------------------
     Lavorazione dei tessili      |     previsto      |     2002
---------------------------------------------------------------------
    Incenerimento dei rifiuti     |     previsto      |     2003
---------------------------------------------------------------------
 Recupero/smaltimento dei rifiuti |     previsto      |     2004

1.3 PARTICOLARITA'
1.3.1 Evitare di contare una emissione due volte
Quando piu' di una procedura di produzione di dati e' usata c'e' il
rischio di contare due volte una emissione. Es.: In un impianto le
acque di lavaggio del pavimento di un'area di processo sono raccolte
e scaricate all'esterno attraverso un unico scarico. In questo caso,
se la quantita' stimata di sostanza presente nelle acque di lavaggio
del pavimento viene addizionata alla quantita' misurata nello scarico
finale, il dato finale sara' affetto da un errore per eccesso (doppia
conta degli inquinanti presenti nelle acque di lavaggio del pavimento
dell'area di processo).
1.3.2 Che cosa faccio quando....?
Che cosa faccio quando in base alla conoscenza dei processi di
produzione che si svolgono nel complesso IPPC dichiarante non posso
escludere la presenza di un certo inquinante nelle emissioni e il
metodo analitico di determinazione generalmente utilizzato nello
stabilimento "non e' adeguato" agli scopi della dichiarazione?
Nel contesto di queste linee guida per metodo "non adeguato" si
intende un metodo analitico che non e' in grado di fornire
indicazioni quantitative sufficienti per stabilire se i valori soglia
di Tab 1.6.2 e 1.6.3 sono superati o meno. Cio' accade quando il
limite di rivelabilita' del metodo e' superiore alla concentrazione
dell'inquinante che si vuole determinare; questo perche' il metodo e'
stato messo a punto e generalmente utilizzato per altri scopi, ad
esempio per stabilire se un certo limite normativo (diverso dai
valori soglia di Tab 1.6.2 e 1.6.3. e generalmente espresso in
concentrazione) e' rispettato o meno o quando l'inquinante e'
presente in tracce e ultratracce, per la cui determinazione
necessiterebbero eventualmente metodi non praticabili. In questo caso
la sola informazione che il metodo disponibile fornisce e' che la
concentrazione dell'inquinante e' < limite di rivelabilita' del
metodo stesso. Questa informazione, spesso sufficiente come gia'
detto per conoscere se un certo limite di emissione (espresso in
concentrazione) stabilito dalla normativa nazionale e' rispettato o
meno, puo' non esserlo per decidere se dichiarare o meno l'emissione
totale annuale di un inquinante nel presente censimento. In questo
caso moltiplicando infatti concentrazioni di inquinante pari al
limite di rivelabilita' del metodo per la portata annuale degli
effluenti gassosi ed acquosi si ottiene una emissione annuale massima
(approssimata per eccesso) che puo' risultare superiore ai valori
soglia di Tab. 1.6.2 e 1.6.3. (se si ottiene un'emissione annuale
inferiore al valore soglia il problema non esiste).
In questo caso, se non e' possibile acquisire un dato di emissione
piu' corretto (utilizzando un metodo con limite di rivelabilita'
adeguato o tramite calcolo o stima), si raccomanda di: assumere la
concentrazione dell'inquinante nelle emissioni pari al limite di
rivelabilita' del metodo, moltiplicare il limite stesso per la
portata annuale per ottenere l'emissione annuale massima, dichiarare
il dato di emissione come < emissione annuale massima.
Il dato di emissione cosi' comunicato non sara' inserito nel Registro
EPER e non sara' reso pubblico.
Si raccomanda di segnalare ulteriormente questi casi negli spazi
"Note e comunicazioni".
Che cosa faccio quando nelle acque prelevate per uso interno del
complesso gia' sono presenti inquinanti (es: cloruri nelle acque di
mare), compresi in Tab. 1.6.3, le cui quantita' possono anche andare
a sommarsi a quelle eventualmente prodotte dalle attivita' svolte nel
complesso?
Questo caso ovviamente non e' un problema quando la presenza
dell'inquinante nelle emissioni e' dovuta unicamente alla sua
presenza gia' nelle acque prelevate, indipendentemente
dall'emissione.
Quando l'emissione totale e' la somma di due contributi, uno
proveniente dalle attivita' IPPC svolte nel complesso e uno
indipendente da esse, quest'ultimo puo' essere sottratto
dall'emissione totale da dichiarare. Se non si puo' valutare
quantitativamente il contributo indipendente dalle attivita' IPPC
svolte si deve dichiarare il dato globale. In entrambi i casi (di
sottrazione o meno del contributo indipendente dalle attivita' IPPC)
indicare la particolarita' di questo dato negli spazi "Note e
comunicazioni". In fase di validazione e controllo si terra' conto
della particolarita' del dato ai fini dell'inserimento nelle banche
dati nazionale ed europea.
1.3.3 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
In Tab. 1.6.2 e 1.6.3 e' specificato che per gli IPA si intende la
somma degli IPA di Borneff (fluorantene, Benzo(b)fluorantene,
Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Benzo(ghi)perilene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene). Al fine di dichiarare dati omogenei a
livello europeo si raccomanda, utilizzando i metodi di misura
indicati nella normativa italiana (tab. 1.6.7 e 1.6.9) e riconosciuti
a livello internazionale (tab. 1.6.8 e 1.6.10) che generalmente
prevedono la determinazione di un numero di composti maggiori e
diversi rispetto a quelli di Borneff, di limitare la dichiarazione ai
soli IPA di Borneff.
In caso di dichiarazione delle emissioni di IPA si raccomanda di
comunicare l'emissione annuale del Benzo(a)pirene espressa in Kg/a.
1.3.4 Cromo e composti
In caso di dichiarazione delle emissioni di Cromo e composti (tab.
1.6.2 e 1.6.3) si raccomanda di comunicare l'emissione annuale del Cr
esavalente (Cr VI) espressa in Kg/a.
1.3.5 Organostannici
In caso di dichiarazione delle emissioni dei composti organostannici
(tab. 1.6.3) si raccomanda di comunicare l'emissione annuale di
tributilstagno e trifenilstagno, espresse in Kg/a.
1.4 RIFERIMENTI
- Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, nota come
Direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)
- Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della
Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento
- Commission Decision 2000/479/EC on the implementation of a European
Pollutant Emission Register (EPER) according to Artiche 15 of Council
Directive 96/61/EC
- Direttiva 90/313/CE del 7 giugno1990 concernente la liberta' di
accesso alle informazioni in materia ambientale.
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione
della direttiva 90/313/CE, concernente la liberta' di accesso alle
informazioni in materia ambientale.
- Direttiva 88/609/CEE del 24 novembre 1988 concernente la
limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti
originati dai grandi impianti di combustione.
- Convention on Long-range Trasboundary Air Pollution (CLRTAP), 1979
Geneva.
- Amended Proposal for a Decision of the European Parliament and the
Council establishing the list of priority substances in the field of
water policy, Brussel 16.01.2001 COC (2001) 17 final 2000/035 COD.
- Criteri per la standardizzazione dei dati conoscitivi e per la
trasmissione delle informazioni richieste ai fini dell'attuazione del
Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
1.5 GLOSSARIO
- Complesso IPPC: Struttura industriale o piu' genericamente
produttiva costituita da uno o piu' impianti nello stesso sito, in
cui lo stesso operatore svolge una o piu' delle attivita' elencate
nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
- Emissione: Scarico diretto di un inquinante nell'aria o nell'acqua
e scarico indiretto, previo trasferimento tramite fognatura, ad un
impianto di depurazione esterno al sito.
- Impianto: Unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu'
attivita' elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, e qualsiasi altra attivita' accessoria, che siano
tecnicamente connesse con le attivita' svolte nel luogo suddetto e
possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento.
- NACE: (National Classification of Economic Activities) La
nomenclatura NACE e' la classificazione standard europea delle
attivita' economiche.
- NOSE-P: (Nomenclature Of Sources of Emission) La nomenclatura NOSE
o NOSE-P e' la classificazione standard europea delle fonti di
emissione. Manual: NOSE Nomenclature for sources of emissions, 8D,
Luxembourg 25 May 1998, Eurostat.
- Sito: Ubicazione geografica del complesso.
Vedere Allegati

 

Allegato 2

 
 



Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato