IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente
risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di
competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito
del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo
articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e'
stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e
modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in
altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22
gennaio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 3.205 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 2001, con il quale e'
stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati
di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 gennaio 2002 e
scadenza 1 luglio 2009;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con
godimento 1 gennaio 2002 e scadenza 1 luglio 2009, fino all'importo
massimo di nominali 4.000 milioni di euro, di cui al decreto
ministeriale del 21 dicembre 2001, citato nelle premesse, recante
l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2001.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo
comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto
ministeriale del 21 dicembre 2001, entro le ore 11 del giorno 30
gennaio 2002.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 21 dicembre
2001. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente art. 2, avra' inizio il collocamento della quarta tranche
dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza
tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non
inferiore al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verra'
assegnata con le modalita' indicate negli articoli 14 e 15 del citato
decreto del 21 dicembre 2001, in quanto applicabili, e verra'
collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa
alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 31 gennaio 2002.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste "ordinarie" dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui
all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al
collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
Art. 4. Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori
assegnatari il 1 febbraio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con
corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 1 febbraio 2002.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria
Provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art.
4 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al
netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita'
previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 5. Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002
faranno carico al capitolo 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3)
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli
anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2009, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8
del citato decreto del 21 dicembre 2001, sara' scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico
al
capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2002
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato