IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori
italiani operanti all'esteroed il sistema di determinazione delle
relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e
comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali
di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto l'art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 36, comma 1, della legge
21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini
fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro
dipendente prestato all'estero;
Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale Autorita'
concertante;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' il
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto
2001, n. 317, con i quali rispettivamente sono stati istituiti il
Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il
Ministero delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, in luogo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente
modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del
computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori
italiani rimpatriati;
Visto l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai
fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di
retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di
lavoratori;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, relativo alla
determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo
di paga in corso al 1 gennaio 2001 e fino a tutto il periodo di paga
in corso al 31 dicembre 2001;
Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per
le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata
omogeneita';
Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2002 alla
determinazione delle retribuzioni in questione;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 341 del 1990, svoltasi il 26 novembre ed
il 3 dicembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2002 e fino
a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2002, le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei
contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36,
com-ma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella
misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Fasce di retribuzione
Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la retribuzione
convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con
la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle
tabelle citate all'art. 1.
Art. 3.
Frazionabilita' delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di
assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di
ventisei giornate.
Art. 4.
Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il
trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2002
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato