L' AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2001;
Premesso che:
con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive
modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 228/01),
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
ha adottato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione
dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia
elettrica (di seguito: Testo integrato);
secondo il comma 2.1, lettera a), del Testo integrato, i
corrispettivi per l'attivita' di trasporto dell'energia elettrica
sulle reti con obbligo di connessione di terzi, remunerano le
attivita' di trasmissione, distribuzione e dispacciamento
dell'energia elettrica, quest'ultima con l'esclusione dei costi
sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie allo
svolgimento della medesima attivita' nei termini previsti dall'art.
5, della deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 16
giugno 2001, e successive modificazioni e integrazioni, recante
condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito:
deliberazione n. 95/01);
l'art. 5 della deliberazione n. 95/01 riguarda le attivita' per
l'approvvigionamento delle risorse necessarie al mantenimento
dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico
nazionale, la cui remunerazione, sino al 31 dicembre 2001, e'
disciplinata dalla deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n.
13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43
del 22 febbraio 1999, e successive modificazioni e integrazioni (di
seguito: deliberazione n. 13/99);
secondo il comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 228/01,
la deliberazione n. 13/99 e' abrogata con decorrenza dal 1 gennaio
2002;
secondo il comma 2.1, lettera b), del Testo integrato, i
corrispettivi per le attivita' di acquisto e vendita dell'energia
elettrica al mercato vincolato, remunerano le attivita' di vendita
dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ed alle
imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato
vincolato, nonche' di dispacciamento dell'energia elettrica
limitatamente ai costi sostenuti per l'approvvigionamento delle
risorse necessarie per lo svolgimento della medesima attivita'
anteriormente all'avvio del dispacciamento di merito economico di cui
alla deliberazione n. 95/01;
l'attivita' di dispacciamento e' riservata, ai sensi dell'art. 1
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999) allo Stato e attribuita alla societa' Gestore
della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore
della rete) che la svolge sulla base della concessione disciplinata
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (ora Ministro per le attivita' produttive) 17 luglio
2000;
nel mese di dicembre 2001, l'Autorita' ha adottato alcuni
provvedimenti incidenti sulla disciplina delle condizioni economiche
per l'anno 2002 dell'acquisto dell'energia elettrica nel mercato
libero e nel mercato vincolato e quindi sulla ponderazione circa
l'opportunita' del posizionamento sull'uno o sull'altro mercato,
riguardanti segnatamente 1e modalita' e condizioni per le
importazioni di energia elettrica e la definizione di procedure
concorsuali per la cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 3,
comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 per l'anno 2002;
in base alle disposizioni della deliberazione dell'Autorita' 20
ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n.
158/99), la facolta' di recesso dai contratti annuali di vendita
dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato puo' essere
validamente esercitata con onere di preavviso non superiore ad un
mese.
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 79/1999;
Viste:
la deliberazione n. 13/99;
la deliberazione n. 158/99;
la deliberazione n. 95/01;
la deliberazione n. 228/01;
Visti gli esiti della consultazione avviata con la pubblicazione
del documento per la consultazione "Riforma dei corrispettivi di uso
delle reti da parte dei clienti del mercato libero e definizione di
una disciplina transitoria del dispacciamento" diffuso dall'Autorita'
in data 7 agosto 2001;
Considerato che:
la disciplina delle condizioni economiche per l'erogazione del
servizio di dispacciamento ai clienti del mercato vincolato e' stata
compiutamente definita in virtu' delle disposizioni del Testo
integrato dal momento che tale servizio e' parte del servizio di
acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato
vincolato;
quanto ai clienti del mercato libero, l'assetto giuridico di
erogazione del servizio di dispacciamento, comprendente le attivita'
di gestione delle congestioni, mantenimento dell'equilibrio tra
immissioni e prelievi di energia elettrica e gestione delle
immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva, in
considerazione del fatto che ciascuno di detti clienti dovra'
autonomamente approvvigionarsi presso il Gestore della rete del
predetto servizio, deve essere completato, a fronte della abrogazione
della deliberazione n. 13/99 con decorrenza dal 1 gennaio 2002;
secondo le disposizioni della deliberazione n. 95/01,
l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete di trasmissione
nazionale delle risorse necessarie per il bilanciamento del sistema
elettrico nazionale deve avvenire con meccanismi di mercato e che
tale regime entrera' concretamente in operativita' solo
contestualmente all'avvio del sistema delle offerte di cui all'art.
5, del decreto legislativo n. 79/1999, il cui termine di decorrenza
non e' ancora stato determinato essendo pendenti le procedure per la
definizione dei necessari strumenti regolamentari ai sensi del
medesimo art. 5, comma 1; e che, nel momento in cui entrera' in
operativita' il regime previsto dalla deliberazione n. 95/01 il
servizio di dispacciamento, in questo senso dovendo essere innovato
l'assetto posto a base del Testo integrato, avra' autonoma rilevanza
sul piano della regolazione tariffaria e dell'inquadramento
contrattuale.
Ritenuto che:
sia necessario, sino alla entrata in operativita' del sistema
delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 e,
conseguentemente, sino alla piena attuazione delle disposizioni in
materia poste con la deliberazione n. 95/01, definire un regime
transitorio delle condizioni economiche del servizio di
dispacciamento reso ai clienti del mercato libero che risulti
economicamente coerente con il medesimo servizio erogato ai clienti
del mercato vincolato, nonche' di alcune condizioni per la
contrattualizzazione di detto servizio;
sia opportuno che il regime transitorio di cui al precedente
alinea contempli almeno la definizione delle modalita' e condizioni
di erogazione del servizio di bilanciamento dell'energia elettrica,
comprendenti i corrispettivi per la remunerazione del medesimo
servizio, ivi inclusa la copertura dei costi della riserva, nonche'
la definizione delle modalita' e condizioni per lo scambio
dell'energia elettrica, comprendenti la regolazione delle partite
economiche relative allo scambio medesimo;
sia opportuno, in mancanza di segnali di mercato in grado di
mettere in evidenza la correlazione tra i comportamenti degli
operatori, in termini entita' e variabilita' delle immissioni e dei
prelievi di energia elettrica, e i costi che i medesimi comportamenti
provocano sul sistema, che il servizio di bilanciamento sia
remunerato, in via transitoria, in prevalenza attraverso un
corrispettivo proporzionale all'energia elettrica complessivamente
prelevata;
sia opportuno consentire agli operatori, prima che il Gestore
della rete proceda con riferimento a ciascun bimestre alla
regolazione delle relative partite economiche, l'aggiustamento delle
posizioni determinatesi nell'ambito di ciascun contratto per lo
scambio mediante la cessione, a mezzo di libera negoziazione tra i
medesimi, di eventuali saldi di energia elettrica in ciascuna fascia
oraria relativi al medesimo bimestre, configurando la predetta
cessione alla stregua di acquisti e vendita di energia elettrica
negoziata sul mercato libero tra i medesimi operatori;
sia opportuno adottare, al fine di rendere possibile la fornitura
di energia elettrica sul mercato libero a partire dal 1 gennaio 2002,
ulteriori misure volte a ridurre i tempi per gli adempimenti
necessari per l'attivazione di forniture di energia elettrica
modificando, per il periodo ricompreso tra la data di entrata in
vigore della presente deliberazione e il 31 gennaio 2002, il termine
di preavviso per l'esercizio della facolta' di recesso da contratti
di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici
stipulati con clienti del mercato vincolato, come definito dalla
deliberazione n. 158/99;
sia opportuno emanare alcune condizioni transitorie per
l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica
per l'anno 2002, fermo restando l'intendimento dell'Autorita' a
completare il quadro regolamentare relativo al predetto servizio, pur
nel suo assetto transitorio, per quanto attiene agli aspetti relativi
alla contrattualizzazione di detto servizio, nonche' per
l'attivazione da parte del Gestore della rete degli adeguati
meccanismi di contrattualizzazione e selezione delle risorse poste
alla base per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
Delibera:
Di approvare le condizioni transitorie per l'erogazione del
servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e la direttiva in
materia di facolta' di recesso dai contratti di vendita dell'energia
elettrica ai clienti del mercato vincolato, come definite
nell'allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e
sostanziale (allegato A);
Di stabilire la data di entrata in vigore del presente
provvedimento nel 28 dicembre 2001;
Di stabilire che gli articoli da 3 a 8 dell'allegato A alla
presente deliberazione abbiano effetto dal 1 gennaio 2002;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
Milano, 27 dicembre 2001
Il presidente: Ranci
Allegato A
CONDIZIONI TRANSITORIE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DIRETTIVA PER IL RECESSO DAI
CONTRATTI DI FORNITURA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO
TITOLO 1
Disposizioni generali
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate nell'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, come modificato dalla
deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01, integrate
come segue:
"bilanciamento" e' il servizio svolto dal Gestore della rete
nell'ambito del servizio di dispacciamento diretto a impartire
disposizioni per l'utilizzo delle risorse per il mantenimento
dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico
nazionale, tenendo conto dei limiti del sistema medesimo, ivi inclusa
la selezione della riserva;
"riserva" e' l'insieme delle risorse selezionate dal Gestore
della rete e predisposte per il bilanciamento;
"banda di capacita' di trasporto" e' una quota della capacita'
di trasporto sull'interconnessione assegnata ai sensi della
deliberazione n. 301/01;
"banda di capacita' produttiva" e' una quota della capacita'
produttiva assegnata ai sensi della deliberazione n. 308/01;
"componente r(base f)" e' la componente, espressa in centesimi di
euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia
elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore orario
multiorario o integratore, ai fini della remunerazione della riserva;
"componente b(base f)" e' la componente, espressa in centesimi
di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia
elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore
multiorario o integratore, ai fini della remunerazione del
bilanciamento;
"componente b(base h)" e' la componente, espressa in centesimi
di euro/kWh, applicata al valore assoluto della differenza tra
l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di
prelievo dotati di misuratore orario ed il relativo programma di
immissione e di prelievo, ai fini della remunerazione del
bilanciamento;
"contratti bilaterali" sono i contratti di cui all' art. 6 del
decreto legislativo n. 79/1999;
"gestione delle congestioni" e' l'attivita' svolta dal Gestore
della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia
elettrica diretta a rendere compatibili i programmi di immissione e
prelievo con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale;
"impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non
programmabili" sono gli impianti di generazione che utilizzano
l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso,
l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in
quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;
"misuratore orario" e' un misuratore idoneo alla rilevazione e
alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei
punti di immissione e di prelievo in ciascuna ora;
"misuratore multiorario" e' un misuratore idoneo esclusivamente
alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa
e prelevata nei punti di immissione e di prelievo in ciascuna delle
fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
"misuratore integratore" e' un misuratore idoneo esclusivamente
alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa
e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata
per periodo temporale;
"titolare del bilanciamento" e' il soggetto che stipula con il
Gestore della rete un contratto per il bilanciamento;
"titolare dello scambio" e' il soggetto che stipula con il
Gestore della rete un contratto per lo scambio dell'energia
elettrica;
"prezzo PG(base N) e' il prezzo dell'energia elettrica
all'ingrosso di cui all'art. 26 del Testo integrato, al netto delle
componenti a remunerazione della riserva e del bilanciamento;
"programma di immissione" e' il diagramma temporale che
definisce, con riferimento ad un punto di immissione e ad un'ora, le
quantita' di energia elettrica per le quali un soggetto acquisisce il
diritto all'immissione;
"programma di importazione" e' il programma orario comunicato
al Gestore della rete ai sensi del comma 10.2 dell'Allegato A alla
deliberazione n. 301/01;
"programma di prelievo" e' il diagramma temporale che
definisce, con riferimento ad un punto di prelievo e ad un'ora, le
quantita' di energia elettrica per le quali un soggetto acquisisce il
diritto al prelievo;
"scambio dell'energia elettrica" e' l'attivita' di
compensazione delle differenze tra l'energia elettrica immessa e
prelevata nell'ambito dei singoli contratti bilaterali;
"servizio di dispacciamento dell'energia elettrica" e' il
servizio erogato dal Gestore della rete comprendente la gestione
delle congestioni, il bilanciamento e, transitoriamente, lo scambio
dell'energia elettrica;
"servizio di interrompibilita' del carico" e' il servizio
fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di
terzi disponibili a distacchi di carico in tempo reale ovvero con
preavviso;
"titolare del bilanciamento" e' il soggetto che acquista e
dispone di servizio di bilanciamento;
"deliberazione n. 108/97" e' la deliberazione dell'Autorita' 28
ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 255 del 31 ottobre 1997;
"deliberazione n. 301/01" e' la deliberazione dell'Autorita' 5
dicembre 2001, n. 301/01, in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale;
"deliberazione n. 308/01" e' la deliberazione dell'Autorita'
21 dicembre 2001, n. 306/01, in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale;
"Testo integrato" e' l'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, come modificato dalla
deliberazione della medesima Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01,
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad
oggetto la regolazione:
a) del bilanciamento;
b) dello scambio dell'energia elettrica.
2.2 La disciplina del bilanciamento si applica:
a) ai soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per
le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge
9 gennaio 1991, n. 9;
b) ai clienti finali idonei;
c) ai titolari di impianti di produzione che immettono energia
elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ad
esclusione degli impianti che cedono energia elettrica al Gestore
della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999.
2.3 La disciplina dello scambio dell'energia elettrica
nell'ambito di contratti bilaterali si applica:
a) ai soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per
le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9
gennaio 1991, n. 9;
b) ai clienti finali idonei;
c) ai titolari di impianti di produzione che immettono e
prelevano energia elettrica in esecuzione di contratti bilaterali di
cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999;
d) ai titolari di bande di capacita' di trasporto;
e) ai titolari di bande di capacita' produttiva.
2.4 I soggetti di cui al comma 2.2 sono tenuti a stipulare,
direttamente o mediante un soggetto da questi delegato, con il
Gestore della rete un contratto per il bilanciamento, conformemente a
quanto previsto dal presente provvedimento.
2.5 I soggetti di cui al comma 2.3 sono tenuti a stipulare,
direttamente o mediante un soggetto da questi delegato, con il
Gestore della rete uno o piu' contratti per lo scambio dell'energia
elettrica, conformemente a quanto previsto dal presente
provvedimento.
Art. 3.
Disposizioni generali
3.1 Ai fini della determinazione dei corrispettivi e degli oneri
di cui agli articoli 5 e 7, l'energia elettrica immessa sulle reti
con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di
trasmissione nazionale e quella prelevata dalle reti con obbligo di
connessione di terzi e' aumentata di un fattore percentuale per
tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di
trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 13, colonna A,
di cui all'allegato n. 2 del testo integrato.
3.2 Ai fini della determinazione della potenza immessa e
prelevata si applica quanto segue:
a) nel caso di importazione di energia elettrica si considera
immessa nella rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una
potenza pari al programma di importazione comunicato al Gestore della
rete ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla deliberazione n.
301/01;
b) nel caso di esportazione di energia elettrica si considera
prelevata dalla rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una
potenza pari al programma di esportazione comunicato al Gestore della
rete conformemente alla normativa vigente.
3.3 Nel caso di bande di capacita' produttiva l'energia
corrispondente a ciascuna banda si considera immessa nella rete di
trasmissione nazionale.
3.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui ai
titoli 2 e 3 del presente provvedimento, in ciascuna ora che ha
inizio e fine in fasce orarie diverse, il valore delle componenti
differenziate per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, e' determinato
come media tra i valori delle medesime componenti nelle fasce orarie
in cui l'ora ha inizio e fine.
TITOLO 2 Bilanciamento dell'energia elettrica
Art. 4. Gestione delle congestioni
4.1 Il titolare del bilanciamento e' tenuto a comunicare al
Gestore della rete i programmi di immissione e di prelievo relativi,
rispettivamente, a ciascun punto di immissione e di prelievo dotato
di misuratore orario.
4.2 Il Gestore della rete puo' imporre modifiche ai programmi di
immissione e, limitatamente ai soggetti che prestano il servizio di
interrompibilita' del carico, ai programmi di prelievo, comunicati ai
sensi del precedente comma, solo nei casi in cui le modifiche siano
necessarie per la gestione delle congestioni.
4.3 In caso di disservizi di rete determinati da cause
accidentali ed imprevedibili che interessino punti di immissione e di
prelievo e che comportino l'impossibilita' di rispettare i programmi
comunicati ai sensi del comma 4.1, il Gestore della rete e' tenuto a
darne comunicazione ai medesimi soggetti. Limitatamente alla durata
dei disservizi ed ai punti di immissione e prelievo interessati, e'
sospesa l'applicazione del corrispettivo di cui ai commi 5.1, lettera
b), punto i), e 5.5.
4.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento l'energia elettrica prelevata in un punto di
emergenza e', durante il periodo di emergenza, convenzionalmente
attribuita al punto di prelievo, indicato come principale nel
contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed interessato
dal disservizio di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero
per interventi di manutenzione.
Art. 5.
Corrispettivi per il bilanciamento
5.1 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun
punto di prelievo dotato di misuratore orario:
a) il corrispettivo determinato applicando la componente rf, i
cui valori sono fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel
punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
b) il minor valore, determinato su base bimestrale, tra:
i) il corrispettivo determinato applicando la componente bh,
i cui valori sono fissati nella tabella 2, al valore assoluto della
differenza tra la potenza prelevata in ciascuna ora nel punto di
prelievo ed il corrispondente valore del programma di prelievo;
ii) il corrispettivo determinato applicando una componente
pari a 1,5 volte la componente bf, i cui valori sono fissati nella
tabella 1, all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna
delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
5.2 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun
punto di prelievo dotato di misuratore multiorario:
a) il corrispettivo determinato applicando la componente rf
all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia
oraria;
b) il corrispettivo determinato applicando la componente bf
all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia
oraria.
5.3 Con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di
misuratore orario, il titolare del bilanciamento ha facolta' di
scegliere, in alternativa al pagamento del corrispettivo di cui al
comma 5.1, lettera b), il pagamento del corrispettivo di cui al comma
5.2, lettera b), a valere per tutto l'anno. Il titolare del
bilanciamento esercita la facolta' di cui al presente comma, pena la
decadenza, mediante comunicazione al Gestore della rete prima
dell'inizio dell'anno con riferimento al quale la facolta' e'
esercitata.
5.4 Il titolare del bilanciamento e' tenuto al pagamento, con
riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore
integratore dei corrispettivi di cui al comma 5.2 applicati
all'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1,
F2, F3 e F4 cosi' come determinata convenzionalmente in applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 8.
5.5 Il titolare del bilanciamento e' tenuto al pagamento, con
riferimento a ciascun punto di immissione, del corrispettivo
determinato applicando la componente bh, al valore assoluto della
differenza tra la potenza immessa in ciascuna ora nel punto di
immissione ed il corrispondente valore del programma di immissione.
5.6 Il corrispettivo di cui al comma 5.5 non si applica alla
potenza immessa da impianti di generazione alimentati da fonti
rinnovabili non programmabili e agli impianti che mettono a
disposizione del Gestore della rete le risorse di riserva e
bilanciamento.
TITOLO 3
Scambio dell'energia elettrica
Art. 6.
Modalita' per lo scambio dell'energia elettrica
6.1 Il contratto per lo scambio dell'energia elettrica contiene
l'elenco dei titolari del bilanciamento, dei titolari di bande di
capacita' di trasporto e dei titolari di bande di capacita'
produttiva che immettono o prelevano energia elettrica destinata, in
tutto o in parte, al medesimo contratto per lo scambio.
6.2 I titolari del bilanciamento, i titolari di bande di
capacita' di trasporto e i titolari di bande di capacita' produttiva
sono tenuti a comunicare al Gestore della rete i criteri per la
ripartizione dell'energia immessa e prelevata dai medesimi soggetti
tra ciascun contratto per lo scambio cui e' destinata, in tutto o in
parte, la medesima energia.
6.3 Nei casi di cui al comma 6.6 il titolare del bilanciamento e'
tenuto a comunicare il diagramma temporale relativo alla quantita' di
energia immessa e destinata ai clienti del mercato vincolato per
ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
6.4 In assenza della comunicazione di cui al comma 6.2,
relativamente ad uno dei soggetti di cui al medesimo comma, il
Gestore della rete attribuisce l'energia elettrica immessa o
prelevata dal medesimo soggetto in parti uguali a ciascun contratto
per il servizio di scambio in cui il soggetto e' incluso.
6.5 Per gli impianti nella disponibilita' di societa' controllate
dall'Enel S.p.a. o alla medesima collegate la cui energia prodotta
sia anche destinata ai clienti del mercato vincolato, l'energia
elettrica destinata a tali clienti e' determinata come differenza
tra:
a) l'energia immessa nei medesimi punti;
b) l'energia destinata ai contratti per lo scambio relativi ai
medesimi punti comunicata ai sensi del comma 6.2.
6.6 Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6.5 la cui
energia prodotta sia anche destinata ai clienti del mercato vincolato
l'energia elettrica destinata ai contratti per lo scambio e' definita
come differenza tra l'energia immessa in tali punti e l'energia
elettrica ceduta ai medesimi clienti.
Art. 7.
Regolazione delle partite economiche relative allo scambio
dell'energia elettrica
7.1 Al termine di ciascun bimestre il Gestore della rete
determina, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, la
differenza tra l'energia immessa e quella prelevata nell'ambito di
ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica sulla base
delle indicazioni di cui all'art. 6, commi 6.2 e 6.3.
7.2 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente
comma in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore,
l'energia prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 e'
determinata dal Gestore della rete in applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 8.
7.3 Il Gestore della rete determina il saldo per ciascuna delle
fasce orarie F1, F2, F3 e F4, come prodotto tra la differenza di cui
al comma 7.1 e il prezzo PGN di cui al comma 7.7 relativi alla
medesima fascia, e comunica i medesimi saldi agli operatori per lo
scambio interessati.
7.4 Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 7.3,
ciascun titolare dello scambio ha facolta' di cedere ad un altro
operatore, anche in parte, gli eventuali saldi positivi di cui al
medesimo comma, a compensazione di saldi di segno opposto nella
medesima fascia oraria, notificando ciascuna cessione al Gestore
della rete.
7.5 Qualora la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come
modificati per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4, risulti
negativa il titolare dello scambio e' tenuto al pagamento di un
corrispettivo pari al valore assoluto della medesima somma.
7.6 Qualora la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come
modificati per effetto degli scambi di cui al comma 7.4, risulti
positiva, il titolare dello scambio ha titolo a ricevere un
corrispettivo pari al trattamento previsto per le eccedenze di
energia elettrica dalla deliberazione n. 108/97 applicato all'energia
elettrica eccedentaria relativa a ciascuna fascia determinata:
a) attribuendo la medesima somma a ciascuna fascia oraria in
cui la differenza di cui al comma 7.1 risulti positiva in proporzione
alla medesima differenza;
b) dividendo le quantita' cosi' attribuite per il prezzo PGN
di cui al comma 7.7.
7.7 Il prezzo PGN e' fissato pari, in ciascuna delle fasce
orarie F1, F2, F3 e F4, alla differenza tra:
a) il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui
all'art. 26 del testo integrato;
b) la somma della componente rf e della componente bf.
Art. 8.
Ricostruzione dell'energia elettrica prelevata in ciascuna delle
fasce orarie F1, F2, F3 e F4 per i punti di prelievo dotati di
misuratore integratore
8.1 L'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie
F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di prelievo, relativamente al quale
sia disponibile esclusivamente la misura dell'energia elettrica
complessivamente prelevata su base mensile, e' determinata, per
ciascun mese m, moltiplicando l'energia elettrica prelevata nel mese
per il coefficiente:
TITOLO 4
Disposizioni transitorie e finali
Art. 9.
Disposizioni transitorie e finali
9.1 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli
oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di
cui al presente provvedimento.
9.2 Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata,
di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di
cui all'art. 1 della deliberazione n. 158/99, che interessano un
punto di prelievo oggetto di richiesta di bande di capacita' di
trasporto e di bande di capacita' produttiva, e' inserita una
clausola che prevede il riconoscimento a detti clienti, limitatamente
al periodo compreso tra il 28 dicembre 2001 e il 31 gennaio 2002,
della facolta' di recesso senza oneri a decorrere dal 1 gennaio 2002.
9.3 Limitatamente all'anno 2002 il titolare del bilanciamento
esercita la facolta' di cui all'art. 5, comma 5.3, mediante
comunicazione scritta al Gestore della rete entro e non oltre il 15
gennaio 2002.
9.4 L'Autorita' provvede con successivo provvedimento alla
definizione di:
a) modalita' e condizioni contrattuali e amministrative
relative al servizio dispacciamento di energia elettrica;
b) modalita' per l'approvvigionamento, da parte del Gestore
della rete, delle risorse per il servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica.
Tabella 1
COMPONENTI r(base f) e b(base f)
=====================================================================
| r(base f) (centesimi di | b(base f) (centesimi di
Fascia oraria| euro/kWh) | euro/kWh)
=====================================================================
F1.... | 0,82 | 0,23
---------------------------------------------------------------------
F2.... | 0,33 | 0,09
---------------------------------------------------------------------
F3.... | 0,18 | 0,05
---------------------------------------------------------------------
F4.... | 0,00 | 0,00
Tabella 2
COMPONENTE b(base h)
=====================================================================
Fascia oraria | b(ase h)(centesimi di euro/kWh)
=====================================================================
F1.... | 0,10
F2.... | 0,10
F3.... | 0,10
F4.... | 0,10
Tabella 3
COEFFICIENTI z(base Fi) di cui all'art. 8, comma 8.1
--------------------------------------------------------------------
Tipologie contrattuali di cui al comma 2.2
del Testo integrato
Fascia oraria ------------------------------------------------------
lettera c) lettere b) lettera e) lettera f)
(%) e d) (%) (%) (%)
--------------------------------------------------------------------
F1.... 10,0 6,4 9,6 6,7
F2.... 30,4 9,7 33,5 24,3
F3.... 16,3 5,0 18,7 15,7
F4.... 43,2 78,9 38,2 53,3
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato