IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 19 dicembre 2001;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, con la quale e' stato
istituito, presso la direzione generale della M.C.T.C., l'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, che dispone che
alle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori e a quelle da sostenere per i comitati
provinciali provvede il Comitato centrale utilizzando le quote annue
al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994,
n. 681, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme
sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi;
Vista la normativa contabile di attuazione, di cui all'art. 8,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994,
approvata, d'intesa con la direzione generale della M.C.T.C. dal
Comitato centrale con delibera n. 5/96 del 17 aprile 1996 e
registrata dalla Corte dei conti con registro n. 1, foglio n. 269 in
data 6 giugno 1996, cosi' come modificata con delibera del Comitato
centrale n. 6/00 del 18 maggio 2000;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, che assegna al
Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da
utilizzare per la protezione ambientale e la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture;
Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che a
decorrere dall'anno 2000 rende strutturali le misure previste dalle
disposizioni normative teste' citate, destinando alle stesse la somma
di 90 miliardi di lire annui;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2000, n. 167, convertito nella
legge 10 ottobre 2000, n. 229, con il quale la somma di 90 miliardi
di lire sopra indicata e' stata elevata a 130 miliardi di lire annui;
Vista la direttiva dell'on. Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 2 novembre 2001, con la quale sono state adottate, fra
l'altro, le seguenti disposizioni:
1) il Comitato centrale utilizzera' il 90% delle risorse ad esso
assegnate con la legge 26 febbraio 1999, n. 40 ed elevate all'importo
di lire 130 miliardi con il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito nella legge 10 agosto 2000, n. 229, per la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2001,
differenziata per classi di veicoli commerciali e per fatturato
globale realizzato nella rete autostradale dalle imprese che
effettuano autotrasporto di cose, ivi comprese quelle aventi sede
nell'Unione europea;
2) il Comitato centrale utilizzera' il rimanente 10% delle
risorse ad esso assegnate per le ulteriori finalita' gia' indicate
all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40,
con particolare riferimento a specifici interventi di protezione
ambientale e di sicurezza della circolazione, tendenzialmente volti
ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade
ordinarie e dai centri abitati alle infrastrutture autostradali;
Ritenuto, pertanto, di dover dare tempestiva applicazione alla
suddetta direttiva;
Ritenuto che le modalita' di assegnazione e di utilizzo dettate
dalla sopracitata direttiva del 2 novembre 2001, debbano essere
osservate dal Comitato centrale per l'utilizzo dell'intero fondo
complessivamente assegnato di lire 130 miliardi;
Considerato, pertanto, che ai sensi della predetta direttiva,
possono essere destinati fondi per lire 117 miliardi, ai fini della
riduzione dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2001;
Considerato che, in tal senso, il Comitato centrale ha gia' avviato
trattative con l'AISCAT per la stipula di apposite convenzioni con le
societa' che gestiscono la rete autostradale, il cui onere sara'
posto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo n. 1236 (ex 1595)
"Somma assegnata al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori per le attivita' propedeutiche alla riforma
organica del settore, nonche' per interventi per la sicurezza della
circolazione";
Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, il residuo
importo di lire 13 miliardi deve essere utilizzato per la
realizzazione di interventi volti al miglioramento della protezione
ambientale e della sicurezza della circolazione, tendenzialmente
volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante delle strade
ordinarie e dei centri abitati sulle infrastrutture autostradali;
Ritenuto, altresi', che la parte di risorse eventualmente non
utilizzate per la realizzazione degli ulteriori interventi ai fini
dell'incremento della protezione ambientale e della sicurezza della
circolazione, vada utilizzata per integrare i fondi destinati alla
riduzione dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 2001;
Considerato che anche i suddetti oneri, inerenti alla suindicata
quota del 10% delle risorse assegnate con la legge 26 febbraio 1999,
n. 40, ed elevate a lire 130 miliardi con il decreto-legge 22 giugno
2000, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto
2000, n. 229, risultano riferibili a carico del capitolo n. 1236 (ex
1595) "Somma assegnata al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori per le attivita' propedeutiche alla riforma
organica del settore, nonche' per interventi per la sicurezza della
circolazione";
Delibera:
1. Di utilizzare il 90% dell'importo di lire 130 miliardi, di cui
alla legge n. 229/2000, per realizzare riduzioni dei pedaggi
autostradali a favore delle imprese italiane e comunitarie di
autotrasporto, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le
societa' che gestiscono le infrastrutture autostradali;
2. Di utilizzare il residuo importo di lire 13 miliardi, pari al
10% della somma di cui al precedente punto 1, per la realizzazione di
interventi volti a favorire il miglioramento della protezione
ambientale e della sicurezza della circolazione, anche attraverso
interventi tesi ad incentivare la realizzazione di apposite aree di
sosta;
3. Di utilizzare per le finalita' di cui al punto 1, anche le
eventuali risorse residuate, in quanto non impegnate, per le
finalita' di cui al punto 2;
4. Con successive delibere il Comitato centrale provvedera' a
stabilire criteri, termini e modalita' per l'applicazione delle
disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.
5. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2001
Il presidente: De Lipsis
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato