Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 40 del 16 Febbraio 2002

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 21 dicembre 2001
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il biennio 2000-2001 nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
"Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266";
Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2000-2001, per gli
aspetti normativi e retributivi, riguardante il personale della
carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'art. 29 del citato
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 9 maggio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n.
316, che recepisce il predetto accordo relativo al biennio 2000-2001,
per gli aspetti normativi ed economici, riguardante il personale
della carriera prefettizia;
Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, che fissa, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in cinque unita' il
limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del
personale della carriera prefettizia;
Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede
che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di cinque
distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
della normativa vigente provvede il Ministro per la funzione
pubblica, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo
quadrimestre di ciascun biennio;
Visto il secondo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 9 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n.
316, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validita' fino
alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale
conferite dal personale della carriera prefettizia
all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;
Visto l'art. 12, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede che la Direzione
generale per l'amministrazione generale e per gli affari del
personale del Ministero dell'interno invia alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe
per la riscossione del contributo sindacale;
Vista la nota con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso
al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe
per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2000,
con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli
interessi del personale della carriera prefettizia;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi
titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro
qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della
normativa vigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per
il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, on. Franco
Frattini, e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare "...tutte le
competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al
Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica";
Decreta:
Art. 1.
Ripartizione del contingente complessivo
dei distacchi sindacali autorizzabili,
per il biennio 2000-2001, nell'ambito
del personale della carriera prefettizia.
Il contingente complessivo di cinque distacchi sindacali
autorizzabili, per il biennio 2000-2001, ai sensi dell'art. 9, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n.
316, a favore del personale della carriera prefettizia, e' attribuito
alla organizzazione Si.N.Pref. (Sindacato nazionale dei funzionari
prefettizi) unica organizzazione sindacale che risulta essere
rappresentativa, ai sensi della normativa vigente, in rapporto al
numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del
contributo sindacale, conferite dal personale della carriera
prefettizia all'Amministrazione ed accertate alla data del 31
dicembre 2000.

Art. 2.
Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali
La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali
di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, dalla data di
e ntrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 3.
Modalita' e limiti per il collocamento
in distacco sindacale retribuito
Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera
prefettizia e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti
articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure
contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed esplichera' i suoi effetti dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Ministro: Frattini


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato