LA BANCA D'ITALIA
e
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (di
seguito "Testo Unico");
VISTE in particolare le parti III e V del Testo Unico;
VISTO il decreto del Ministro del Tesoro 11 novembre 1998, n. 471,
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle
societa' di gestione dei mercati regolamentati e di gestione
accentrata di strumenti finanziari nonche' i requisiti di
onorabilita' dei soci e individuazione della soglia rilevante";
VISTO il regolamento emanato dalla CONSOB, d'intesa con la Banca
d'Italia, n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e
integrazioni in materia di mercati, insolvenze e gestione accentrata;
VISTO il decreto del Ministro del Tesoro 13 maggio 1999, n. 219,
"Regolamento recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso
dei titoli di Stato";
VISTO il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 8
settembre 2000, "Compensazione e liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari non derivati, ex art. 69 del Testo Unico";
VISTO il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 8
settembre 2000, "Compensazione e garanzia delle operazioni su
strumenti finanziari derivati, ex art. 70 del Testo Unico";
RAVVISATA la necessita' di fornire da un lato un quadro di
riferimento unitario alle societa' di gestione per gli adempimenti
connessi con lo svolgimento delle proprie attivita', dall'altro uno
strumento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza assegnate
dall'ordinamento alle autorita';
Emanano
le unite Istruzioni di vigilanza sulla disciplina dei mercati e
della gestione accentrata di strumenti finanziari (Parte III del
Testo Unico).
Il presente provvedimento e le unite Istruzioni di vigilanza
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le presenti Istruzioni entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 24.1.2002
Il Governatore della Banca d'Italia
FAZIO
Il Presidente della Commissione nazionale
per le società e la borsa
SPAVENTA
Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti
finanziari
(Parte III del D.Lgs. 58/98)
Istruzioni di vigilanza
Premessa
Le presenti "Istruzioni di vigilanza" relative alla disciplina dei
mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari sono
emanate sulla base delle norme contenute nella Parte III del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria" (di seguito TUF) e delle
relative disposizioni di attuazione e costituiscono il completamento
del corpus normativo di riferimento. La Banca d'Italia e la CONSOB si
riservano di aggiornare il testo ai sensi degli articoli 68 e 69,
comma 2 e di definire istruzioni ai sensi degli articoli 78 e 79 del
TUF.
Le "Istruzioni" intendono fornire alle societa' di gestione un
quadro di riferimento unitario per gli adempimenti connessi con lo
svolgimento delle proprie attivita'; esse costituiscono nel contempo
uno strumento per l'esercizio, da parte di Banca d'Italia e CONSOB,
delle funzioni di vigilanza assegnate dall'ordinamento.
L'attivita' di vigilanza sulle societa' di gestione del mercato,
sui sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari, sui
sistemi di compensazione e garanzia nonche' sui servizi di
liquidazione e' affidata alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Laddove
le norme primarie dispongano una competenza piu' penetrante in capo
ad una delle due autorita', le "Istruzioni" prevedono che
l'aggiornamento delle stesse avvenga a cura di una sola delle due.
~~~
Il documento allegato si compone di cinque Parti, ognuna relativa
ad un'area soggetta a vigilanza:
1. mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e societa' di
gestione;
2. mercati regolamentati diversi da quelli all'ingrosso dei titoli
di Stato e societa' di gestione;
3. sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
4. servizio di liquidazione su base lorda e servizio di
compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto
strumenti finanziari non derivati;
5. sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su
strumenti finanziari derivati.
Ciascuna Parte contiene, compatibilmente con la normativa vigente,
tre distinti titoli concernenti: a) l'esercizio dell'attivita'; b) i
partecipanti al capitale e gli esponenti aziendali; c) le modalita'
di esercizio della vigilanza.
Nel caso in cui una societa' di gestione risulti sottoposta a
diverse discipline dettate in due o piu' Parti delle presenti
Istruzioni, a motivo della pluralita' delle attivita' dalla stessa
svolte o gestite, essa dovra' procedere ad un'unica trasmissione
delle informazioni e documenti comuni richiesti nelle Parti di
interesse. In tal caso, la societa' di gestione specifichera' che il
singolo flusso informativo avviene in ottemperanza dei comuni
obblighi previsti dalle discipline dettate dalle Parti delle
Istruzioni in cui la stessa ricade.
PARTE I - MERCATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO
E SOCIETA' DI GESTIONE
L'aggiornamento della Parte I e' curato dalla Banca d'Italia.
Definizioni
"DM 471/98": decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n.
471 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle
societa' di gestione dei mercati regolamentati e di gestione
accentrata di strumenti finanziari, nonche' i requisiti di
onorabilita' dei soci e individuazione della soglia rilevante";
"DM 219/99": decreto del Ministro del tesoro 13 maggio 1999, n.
219 "Regolamento recante norme sulla disciplina dei mercati
all'ingrosso dei titoli di Stato";
"esponenti aziendali": soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo;
"nozione di controllo societario": ai fini delle presenti
Istruzioni il controllo sussiste quando ricorrono le condizioni di
cui all'art. 23 del TUB;
"organi sociali": il consiglio di amministrazione, il collegio
sindacale, la direzione;
"partecipazione": il possesso di azioni o quote nel capitale di
altre imprese;
"Regolamento CONSOB 11768": regolamento emanato dalla CONSOB,
d'intesa con la Banca d'Italia, n. 11768 del 23 dicembre 1998 e
successive modifiche e integrazioni in materia di mercati, insolvenze
e gestione accentrata;
"societa' di gestione": le societa' di gestione dei mercati
all'ingrosso di titoli di Stato;
"TUB": decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
bancario);
"TUF": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
1. Premessa
In considerazione della particolare rilevanza dei mercati
all'ingrosso dei titoli di Stato per la gestione del debito pubblico
nonche' per i riflessi che gli stessi hanno sul corretto meccanismo
di trasmissione degli impulsi di politica monetaria, il TUF prevede,
rispetto alla disciplina relativa ai mercati regolamentati, norme
speciali in materia.
Al Ministro dell'economia e delle finanze sono affidati i poteri
di disciplinare e autorizzare i mercati all'ingrosso dei titoli di
Stato e di approvarne i regolamenti. Alla Banca d'Italia e alla
CONSOB competono sia una funzione consultiva rispetto all'esercizio
dei suddetti poteri ministeriali, sia una funzione di vigilanza
ripartita in ragione delle rispettive competenze.
2. Autorizzazione
L'esercizio dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e'
autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Banca d'Italia e la CONSOB, quando la societa' di gestione dimostra
di possedere i requisiti previsti dall'art. 61, commi 2, 3, 4, 5, del
TUF e il regolamento del mercato proposto dalla societa' stessa e'
stato approvato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 219/99.
3. Attivita' esercitabili e partecipazioni detenibili
Le attivita' esercitabili e le partecipazioni detenibili dalle
societa' di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato
sono disciplinate dall'art. 5 del regolamento CONSOB 11768 emanato ai
sensi dell' art. 61, comma 2, del TUF.
L'attivita' di vigilanza sulle societa' di gestione dei mercati
all'ingrosso dei titoli di Stato implica pertanto anche una verifica
delle attivita' esercitate e delle partecipazioni assunte, al fine di
accertarne la compatibilita' con le prescrizioni normative e
regolamentari.
Le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia le
attivita' connesse e strumentali che intendono esercitare, nonche' le
partecipazioni assunte. Una preventiva informativa sui progetti di
acquisizione di partecipazioni andra' tempestivamente fornita alla
Banca d'Italia, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo
22.
TITOLO II - PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI
4. Premessa
Al fine di garantire la "qualita'" dei soggetti che partecipano in
misura significativa al capitale di una societa' di gestione dei
mercati regolamentati, l'art. 61, comma 5, del TUF prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determini
con regolamento i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al
capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.
Il TUF prevede inoltre che i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di gestione
dei mercati regolamentati debbano possedere requisiti di
professionalita' e di onorabilita'. L'individuazione dei requisiti e
delle cause di sospensione dalla carica e' demandata ad un
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (DM 471/98).
CAPITOLO I - PARTECIPANTI AL CAPITALE
5. Requisiti di onorabilita'
I requisiti di onorabilita' e i casi di perdita degli stessi sono
indicati all'art.5 del DM 471/98.
6. Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni
rilevanti
In base al combinato disposto degli articoli 2, comma 4, del DM
219/99 e 5, comma 1, del DM 471/98, gli acquisti e le cessioni di
partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5 per
cento del capitale ordinario con diritto di voto nelle societa' di
gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il
tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per
interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente
entro ventiquattro ore, oltre che alla CONSOB e alla societa' di
gestione, anche alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e
delle finanze, unitamente alla documentazione attestante il possesso
da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilita' di cui al DM
471/98.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 471/98 i requisiti di
onorabilita' devono essere posseduti anche dal soggetto che,
indipendentemente dall'entita' della partecipazione detenuta,
controlla la societa' di gestione ai sensi dell'art. 23 del TUB. In
assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione, il divieto
di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
7. Partecipanti persone giuridiche
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 471/98, qualora il
partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilita'
devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore
generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In
tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di
amministrazione della persona giuridica; il verbale della relativa
delibera consiliare va trasmesso in allegato alla comunicazione
concernente la partecipazione.
L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati
e con la rispettiva astensione. La delibera da' atto della
documentazione presa a base delle valutazioni effettuate.
E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione o
dell'organo che svolge funzioni equivalenti la valutazione della
completezza probatoria dei documenti.
La Banca d'Italia si riserva la facolta', nei casi in cui lo
ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita'.
In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno
o piu' soggetti interposti, il requisito di onorabilita' va
verificato solo per il soggetto posto al vertice della catena
partecipativa e per i diretti titolari delle azioni della societa' di
gestione, sempreche' questi ultimi possiedano partecipazioni
superiori alle soglie rilevanti.
La verifica va effettuata in ogni caso di cambiamento nella
composizione degli organi sociali di societa' o enti partecipanti; in
caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri; in caso di
subentro solo per i soggetti subentranti.
8. Soggetti esenti
Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'ordinamento
italiano, non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di
onorabilita' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione in:
* banche e imprese di investimento italiane;
* capogruppo di gruppi bancari italiani;
* banche e imprese di investimento comunitarie;
* banche e imprese di investimento extracomunitarie autorizzate a
prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica ovvero non
insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali siano
soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del
Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione
dell'autorita' di vigilanza locale;
* societa' operanti nel settore finanziario alle quali si
applicano disposizioni speciali in materia di onorabilita' (ad es.,
societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui
all'art. 80 del TUF, imprese di assicurazione, ecc.).
9. Soggetti esteri
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 471/98, con riferimento alle
fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della
insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 del medesimo
articolo e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza
sostanziale a cura del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
Ministero valuta anche la sussistenza di eventuali condizioni di
esenzione dalla prova del possesso dei requisiti di onorabilita'.
10. Divieto di esercizio dei diritti di voto
L'art. 61, comma 7, del TUF stabilisce che, in assenza dei
requisiti o in mancanza della comunicazione, non puo' essere
esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la
soglia del 5 per cento. In caso di inosservanza di tale divieto,
l'impugnazione della delibera assembleare puo' essere proposta, oltre
che ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, anche dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DM 219/99 entro sei mesi
dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione.
11. Modalita' di calcolo della quota di capitale
Ai sensi dell'art. 6 del DM 471/98, per il calcolo delle
percentuali rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione si
tiene conto:
a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di
contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di
voto;
b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di
societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona;
c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del
diritto di voto;
d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto.
In tali casi, il requisito di onorabilita' deve essere posseduto da
tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di
voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della societa'
di gestione singolarmente posseduta.
12. Partecipazioni indirette
Nel caso in cui la partecipazione e' acquisita o ceduta in via
indiretta, l'obbligo di comunicazione puo' essere assolto dal
soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione
che:
* la comunicazione sia sottoscritta anche da chi ha acquistato o
ceduto direttamente le azioni, quando la partecipazione diretta abbia
superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti (5 per
cento o controllo). In caso contrario il soggetto in questione andra'
solo indicato;
* vengano indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al
vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare
delle azioni della societa' di gestione.
13. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto
Nel caso di accordi sull'esercizio del diritto di voto che
determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie
rilevanti (5 per cento o controllo), le comunicazioni sono inviate
dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a cio' delegato
dagli altri aderenti al patto) oltre che alla CONSOB e alla societa'
di gestione, anche alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
La comunicazione riferisce sinteticamente sul contenuto e sulle
finalita' dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve
inoltre indicare:
* il numero e le generalita' dei partecipanti all'accordo, in via
diretta o indiretta;
* la quota del capitale con diritto di voto complessivamente
detenuta;
* l'ammontare di ciascuna classe di titoli relativi ad ogni
partecipante.
Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti
deve essere comunicata, oltre che alla CONSOB e alla societa' di
gestione, anche alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
CAPITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI
14. Requisiti di professionalita' e di onorabilita'
I requisiti di professionalita' e onorabilita' degli esponenti
aziendali sono indicati agli articoli 1 e 3 del DM 471/98.
15. Soggetti esenti
Si applica il precedente paragrafo 8.
16. Situazioni impeditive
Non possono essere nominati esponenti aziendali i soggetti che
versano nelle situazioni impeditive di cui all'art. 2 del DM 471/98.
17. Decadenza
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DM 219/99, il difetto dei
requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui
all'articolo 61, comma 3, del TUF, determina la decadenza dalla
carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In
caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
I requisiti e le condizioni rilevanti ai fini della decadenza sono
indicati agli articoli 1, 2 e 3 del DM 471/98.
18. Sospensione e revoca
La sospensione dalla carica, le cui cause sono indicate all'art.
4, comma 1, del DM 471/98, e' dichiarata con le stesse modalita'
della dichiarazione di decadenza.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 471/98 la sospensione puo'
essere convertita in revoca. Il consiglio di amministrazione iscrive
l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la
sospensione, tra le materie da trattare nella prima assemblea
successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione. La
sospensione del direttore generale, nominato dagli amministratori,
non puo' durare oltre 45 giorni, trascorsi i quali il consiglio di
amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i
casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4 del DM
471/98, in cui la sospensione si applica in ogni caso per l'intera
durata delle misure ivi previste.
L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle sue
funzioni.
19. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla
Banca d'Italia
Entro 30 giorni dall'accettazione della nomina, o comunque entro
la riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella di
nomina, il consiglio di amministrazione della societa' di gestione
verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli
interessati devono presentare al consiglio, che l'acquisisce, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'assenza di
situazioni impeditive e l'inesistenza di cause di sospensione dalla
carica.
E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione
la valutazione della completezza probatoria della documentazione.
Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso
nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti
italiani.
L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno
degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da
assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei
presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.
Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro 30
giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facolta',
in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere
l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti, l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e
l'assenza di situazioni impeditive. La Banca d'Italia pronuncia la
decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal
ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda
ulteriori informazioni o valutazioni al consiglio di amministrazione,
il termine e' interrotto.
In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno
avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo
incompleto.
Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto
fiduciario esistente con la societa' di appartenenza, informano il
consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio
nei loro confronti per le fattispecie di reato considerate dall'art.
3, comma 1, del DM 471/98. Il consiglio di amministrazione ne da'
riservata informativa alla Banca d'Italia.
20. Soggetti esteri
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 471/98, con riferimento alle
fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti
stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste
dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, e' effettuata sulla base di
una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Ministero valuta anche la
sussistenza di eventuali condizioni di esenzione dalla prova del
possesso dei requisiti di onorabilita'.
TITOLO III - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA
21. Premessa
Il combinato disposto degli artt. 76, 74 e 75 del TUF e del DM
219/99 affida alla Banca d'Italia la vigilanza sui mercati
all'ingrosso dei titoli di Stato e sulle relative societa' di
gestione. Obiettivi dell'azione di vigilanza sui mercati sono
l'efficienza complessiva e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.
La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa
stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione
anche periodica di dati, notizie, atti e documenti.
Poteri di vigilanza informativa sono assegnati anche alla CONSOB
dall'art. 6 del DM 219/99 al fine di accertare che sui mercati
all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e
corretta informativa ai partecipanti e agli investitori.
22. Incontri con gli esponenti aziendali
L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni
di vigilanza puo' avvenire anche mediante incontri con gli esponenti
aziendali.
Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla
Banca d'Italia o dalle stesse societa' di gestione. Queste ultime si
attivano, in ogni caso, ad informare tempestivamente la Banca
d'Italia su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza, quali ad esempio le attivita' di pianificazione, gli
accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i
progetti di acquisizione di partecipazioni, malfunzionamenti
rilevanti delle strutture tecnologiche e informatiche.
23. Modificazioni dello statuto
Le societa' di gestione inviano al Ministero dell'economia e delle
finanze, alla Banca d'Italia e alla CONSOB, i progetti di
modificazione dello statuto.
La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte
di modifica da parte del consiglio d'amministrazione e comunque
almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale
da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti
e le finalita' delle modificazioni statutarie proposte.
Le modifiche dello statuto approvate dall'Assemblea dei soci sono
trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca
d'Italia e alla CONSOB per la verifica di cui all'art. 7, comma 2 del
DM 219/99.
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le societa' di
gestione trasmettono alla Banca d'Italia e alla CONSOB una copia a
stampa dello statuto depositato, firmata su ogni foglio dal legale
rappresentante.
24. Regolamento del mercato e disposizioni di attuazione
Le societa' di gestione inviano al Ministero dell'economia e delle
finanze, alla Banca d'Italia e alla CONSOB i progetti di modifica del
regolamento del mercato.
La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte
di modifica da parte del consiglio d'amministrazione e comunque
almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale
da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti
e le finalita' delle modifiche regolamentari proposte.
Il testo integrale del regolamento approvato dall'assemblea dei
soci e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, alla
Banca d'Italia e alla CONSOB, per l'approvazione ai sensi dell'art. 1
comma 2 del DM 219/99.
Una volta avvenuta l'approvazione da parte del Ministro
dell'economia e delle finanze, le societa' di gestione trasmettono al
Ministero stesso, alla Banca d'Italia e alla CONSOB una copia del
testo regolamentare aggiornato.
Le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla
CONSOB le disposizioni di attuazione e ogni altra delibera che
integri il contenuto del regolamento; in materia le predette
autorita' forniscono criteri per individuare le disposizioni
rilevanti a tale fine.
Le societa' di gestione danno idonea pubblicita' (anche tramite
Internet) del testo integrale aggiornato del regolamento e delle
relative disposizioni di attuazione.
Ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del DM 219/99 la Banca d'Italia
puo' proporre al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
CONSOB, di richiedere alla societa' di gestione modifiche della
regolamentazione del mercato idonee ad eliminare le disfunzioni
riscontrate nell'attivita' di vigilanza che impediscano l'effettivo
conseguimento dell'efficienza complessiva del mercato, di un'adeguata
e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi.
25. Documentazione di bilancio
Le societa' di gestione inviano alla Banca d'Italia entro 30
giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il
bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il
bilancio e' corredato dal verbale assembleare, dalla relazione degli
amministratori sulla gestione, dalla relazione del collegio
sindacale, dalla relazione della societa' di revisione. Andranno
inoltre inviati copia dei bilanci delle societa' controllate e un
prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci
delle societa' collegate.
26. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi
Le societa' di gestione provvedono ad inviare alla Banca d'Italia
i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea e del consiglio
di amministrazione contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del
giorno oggetto della convocazione.
Le societa' di gestione inviano, entro 30 giorni dalla data della
riunione, alla Banca d'Italia copia dei verbali delle delibere
assembleari, completi degli eventuali allegati.
27. Comunicazioni del collegio sindacale
Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla Banca d'Italia
copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti
irregolarita' nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano
l'attivita', nonche' ogni altra notizia ritenuta rilevante.
28. Informativa sulla compagine azionaria
Le societa' di gestione comunicano senza indugio alla Banca
d'Italia ogni modifica nel libro dei soci.
Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le societa' di
gestione comunicano annualmente alla Banca d'Italia, in occasione
della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione
aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio:
* del numero di azioni con diritto di voto possedute;
* della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al
totale delle azioni con diritto di voto.
29. Variazioni degli esponenti aziendali
Le societa' di gestione comunicano entro 15 giorni alla Banca
d'Italia ogni modifica nella composizione degli organi sociali.
Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di
bilancio, le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia la
composizione aggiornata degli organi sociali.
30. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla
gestione dei rischi
Il consiglio di amministrazione delle societa' di gestione invia
alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, una relazione sugli
interventi organizzativi posti in essere in materia di:
* separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo,
nonche' in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto
di interessi nell'assegnazione delle competenze;
* attivita' di controllo sulla gestione con individuazione di
compiti e responsabilita', in particolare per quanto attiene ai
compiti di rilevazione e correzione delle irregolarita' riscontrate;
* procedure di reporting ai diversi livelli delle strutture
aziendali con specifica indicazione dell'informativa relativa alle
anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro
rimozione.
In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti:
1. organigramma e funzionigramma;
2. meccanismi di delega;
3. articolazione del sistema dei controlli interni;
4. metodologie introdotte per assicurare il rispetto del
regolamento e il buon funzionamento del mercato con particolare
riferimento all'attivita' di supporto tecnologico;
5. valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate,
evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;
6. principali risultanze della concreta attivita' di controllo
posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura.
La relazione annuale potra' fare rinvio a quella inoltrata l'anno
precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute
modifiche significative.
Il collegio sindacale invia alla Banca d'Italia, con cadenza
annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree
sopra menzionate.
Le societa' di gestione, almeno una volta l'anno, sottopongono a
verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la
prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento
alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure
di back up e recovery previste. Tale verifica e' effettuata da
soggetti terzi ovvero da strutture interne alla societa', purche'
diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati di queste
verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia, unitamente alle misure
adottate e da adottare da parte delle societa' per la rimozione delle
disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.
Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche
e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia,
che verra' informata successivamente, anche nel corso degli incontri
di cui al paragrafo 22, sulle misure correttive adottate.
31. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione
Avuta presente la necessita' di verificare, anche in chiave
prospettica, l'efficienza complessiva del mercato, alla Banca
d'Italia vanno trasmessi i documenti di pianificazione aziendale
sottoposti al consiglio di amministrazione, riguardanti anche le
societa' controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi
strategici perseguiti, indicando tempi e modalita' di attuazione.
Alla Banca d'Italia vanno altresi' comunicati gli accordi, sottoposti
al consiglio di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese
di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul
funzionamento dei mercati gestiti.
Una preventiva informativa su detti documenti ed accordi andra'
fornita tempestivamente alla Banca d'Italia, anche nel corso degli
incontri di cui al paragrafo 22.
32. Comunicazioni concernenti le violazioni del regolamento del
mercato
In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera d), del DM
219/99, le societa' di gestione comunicano tempestivamente al
Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla
CONSOB le violazioni del regolamento del mercato da parte degli
operatori segnalando le iniziative assunte.
33. Informazioni relative ai mercati
Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 219/99, le societa' di
gestione forniscono alla Banca d'Italia, secondo i criteri da questa
indicati, dati e notizie relativi ai mercati.
L'acquisizione dei dati e delle notizie puo' avvenire attraverso:
* collegamenti telematici che assicurino la visibilita' in tempo
reale dell'andamento del mercato;
* periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o
elettronico, in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo
modalita' indicate dalla Banca d'Italia;
* richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative.
La CONSOB ha accesso ai suddetti dati per il tramite della Banca
d'Italia.
Va tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia ogni fatto o
atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo
sull'efficienza complessiva del mercato e sull'ordinato svolgimento
delle negoziazioni. Se rilevante per la trasparenza tale
comunicazione va inviata alla CONSOB.
Le modifiche ai meccanismi di funzionamento del mercato e i
conseguenti adattamenti tecnico-informatici, ove rilevanti, devono
essere comunicati alla Banca d'Italia con congruo anticipo.
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 219/99, la Banca d'Italia
puo' richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie
sull'attivita' svolta. La richiesta di informazioni puo' essere sia
periodica, secondo modalita' e termini indicati dalla Banca d'Italia,
sia occasionale. I dati e le notizie oggetto di richiesta possono
riguardare sia l'operativita' sul mercato che fuori mercato.
34. Informativa alla CONSOB
Ai sensi dell'art. 6 del DM 219/99, la CONSOB acquisisce, anche
periodicamente, dalla societa' di gestione dati, notizie, atti e
documenti al fine di accertare che sia assicurata un'adeguata e
corretta informativa ai partecipanti e agli investitori.
35. Ispezioni
Secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 76,
comma 1, e 74, comma 2, del TUF la Banca d'Italia puo' eseguire
ispezioni presso le societa' di gestione.
36. Provvedimenti della Banca d'Italia in caso di necessita' e
urgenza
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 219/99, in caso di
necessita' e urgenza la Banca d'Italia, per il perseguimento delle
finalita' dell'efficienza complessiva del mercato e dell'ordinato
svolgimento delle negoziazioni, adotta i provvedimenti necessari,
anche sostituendosi alla societa' di gestione.
37. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle
societa' di gestione
In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero
nell'amministrazione delle societa' di gestione, la Banca d'Italia si
avvale dei poteri previsti dall'art. 9 del DM 219/99.
38. Profili sanzionatori
Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF.
PARTE II MERCATI REGOLAMENTATI DIVERSI DA QUELLI
ALL'INGROSSO DEI TITOLI DI STATO E SOCIETA' DI GESTIONE
L'aggiornamento della Parte II e' curato dalla CONSOB.
Definizioni:
"DM 471/98", decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n.
471 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle
societa' di gestione dei mercati regolamentati e di gestione
accentrata di strumenti finanziari, nonche' i requisiti di
onorabilita' dei soci e individuazione della soglia rilevante",
"esponenti aziendali", soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo;
"nozione di controllo societario": ai fini delle presenti
Istruzioni il controllo sussiste quando ricorrono le condizioni di
cui all'art. 23 del TUB;
"organi sociali", il consiglio di amministrazione, il collegio
sindacale, la direzione;
"partecipazione", il possesso di azioni o quote nel capitale di
altre imprese;
"Regolamento CONSOB 11768", regolamento emanato dalla CONSOB,
d'intesa con la Banca d'Italia, n. 11768 del 23 dicembre 1998 e
successive modifiche e integrazioni in materia di mercati, insolvenze
e gestione accentrata;
"societa' di gestione", le societa' di gestione dei mercati
regolamentati;
"TUB", decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
bancario);
"TUF", decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
1. Premessa
In considerazione della centralita' della posizione delle societa'
di gestione dei mercati, l'art. 63 del TUF prevede, con riferimento
ai mercati regolamentati diversi da quelli all'ingrosso dei titoli di
Stato, il potere della CONSOB di autorizzare il loro esercizio ed
approvare il regolamento del mercato al fine del perseguimento degli
obiettivi di trasparenza del mercato, ordinato svolgimento delle
negoziazioni e tutela degli investitori.
2. Autorizzazione
L'esercizio dei mercati regolamentati e' autorizzato dalla CONSOB
quando sussistono i requisiti previsti dall'art. 61, commi 2, 3, 4 e
5, del TUF e il regolamento del mercato e' conforme alla disciplina
comunitaria ed e' idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato,
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli
investitori. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del TUF, la CONSOB
iscrive i mercati regolamentati in un elenco e approva le
modificazioni del regolamento del mercato.
Secondo quanto stabilito dall'art. 63, comma 3, i provvedimenti di
autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati e di
approvazione del regolamento del mercato sono adottati dalla CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali vengono negoziati
all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai
titoli di Stato, e strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera
d), del TUF, nonche' per gli strumenti derivati su titoli pubblici,
tassi di interesse e valute.
3. Attivita' esercitabili e partecipazioni detenibili
Le attivita' esercitabili e le partecipazioni detenibili dalle
societa' di gestione dei mercati sono disciplinate dall'art. 5 del
regolamento CONSOB 11768 emanato ai sensi dell' art. 61, comma 2, del
TUF.
L'attivita' di vigilanza sulle societa' di gestione dei mercati
regolamentati implica pertanto anche una verifica delle attivita'
esercitate e delle partecipazioni assunte, al fine di accertarne la
compatibilita' con le prescrizioni normative e regolamentari.
Le societa' di gestione comunicano alla CONSOB le attivita'
connesse e strumentali che intendono esercitare, nonche' le
partecipazioni assunte. Una preventiva informativa sui progetti di
acquisizione di partecipazioni andra' tempestivamente fornita alla
CONSOB, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22.
TITOLO II - PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI
4. Premessa
Al fine di garantire la "qualita'" dei soggetti che partecipano in
misura significativa al capitale di una societa' di gestione dei
mercati regolamentati, l'art. 61, comma 5, del TUF prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determini
con regolamento i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al
capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.
Il TUF prevede inoltre che i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di gestione
dei mercati regolamentati debbano possedere requisiti di
professionalita' e di onorabilita'. L'individuazione dei requisiti e
delle cause di sospensione dalla carica e' demandata ad un
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (DM 471/98).
CAPITOLO I - PARTECIPANTI AL CAPITALE
5. Requisiti di onorabilita'
I requisiti di onorabilita' e i casi di perdita degli stessi sono
indicati all'art. 5 del DM 471/98.
6. Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni
rilevanti
In base all'art. 61, comma 6, del TUF, gli acquisti e le cessioni
di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5
per cento del capitale ordinario con diritto di voto delle societa'
di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il
tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per
interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente
entro ventiquattro ore alla CONSOB e alla societa' di gestione
unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli
acquirenti dei requisiti di onorabilita' individuati ai sensi
dell'art. 61, comma 5 del TUF.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 471/98 i requisiti di
onorabilita' devono essere posseduti anche dal soggetto che,
indipendentemente dall'entita' della partecipazione detenuta,
controlla la societa' di gestione ai sensi dell'art. 23 del TUB. In
assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione, il divieto
di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
7. Partecipanti persone giuridiche
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 471/98, qualora il
partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilita'
devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore
generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In
tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di
amministrazione della persona giuridica; il verbale della relativa
delibera consiliare va trasmesso in allegato alla comunicazione
concernente la partecipazione.
L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati
e con la rispettiva astensione. La delibera da' atto della
documentazione presa a base delle valutazioni effettuate.
E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione o
dell'organo che svolge funzioni equivalenti la valutazione della
completezza probatoria dei documenti.
La CONSOB si riserva la facolta', nei casi in cui lo ritenga
opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita'.
In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno
o piu' soggetti interposti, il requisito di onorabilita' va
verificato solo per il soggetto posto al vertice della catena
partecipativa e per i diretti titolari delle azioni della societa' di
gestione, sempreche' questi ultimi possiedano partecipazioni
superiori alle soglie rilevanti.
La verifica va effettuata in ogni caso di cambiamento nella
composizione degli organi sociali di societa' o enti partecipanti; in
caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri; in caso di
subentro solo per i soggetti subentranti.
8. Soggetti esenti
Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di
onorabilita' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione in:
* banche e imprese di investimento italiane;
* capogruppo di gruppi bancari italiani;
* banche e imprese di investimento comunitarie;
* banche e imprese di investimento extracomunitarie autorizzate a
prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica ovvero non
insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali siano
soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del
Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione
dell'autorita' di vigilanza locale;
* societa' operanti nel settore finanziario alle quali si
applicano disposizioni speciali in materia di onorabilita' (ad es.,
societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui
all'art. 80 del TUF, imprese di assicurazione, ecc.).
9. Soggetti esteri
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 471/98, con riferimento alle
fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della
sussistenza dei requisiti di onorabilita' in capo ai partecipanti al
capitale delle societa' di gestione e' effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della autorita'
competente a rilasciare l'autorizzazione alla societa'.
Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche si applica il
comma 1 del precedente paragrafo 7.
10. Divieto di esercizio dei diritti di voto
L'art. 61, comma 7, stabilisce che, in assenza dei requisiti o in
mancanza della comunicazione, non puo' essere esercitato il diritto
di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia del 5 per cento. In
caso di inosservanza di tale divieto, l'impugnazione della delibera
assembleare puo' essere proposta oltre che ai sensi dell'art. 2377
del codice civile, anche dalla CONSOB ai sensi dell'art. 14, comma 6,
del TUF entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se
questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione.
11. Modalita' di calcolo della quota di capitale
Ai sensi dell'art. 6 del DM 471/98, per il calcolo delle
percentuali rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione si
tiene conto:
a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di
contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di
voto;
b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di
societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona;
c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del
diritto di voto;
d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto.
In tali casi, il requisito di onorabilita' deve essere posseduto da
tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di
voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della societa'
di gestione singolarmente posseduta.
12. Partecipazioni indirette
Nel caso in cui la partecipazione e' acquisita o ceduta in via
indiretta, l'obbligo di comunicazione puo' essere assolto dal
soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione
che:
* la comunicazione sia sottoscritta anche da chi ha acquistato o
ceduto direttamente le azioni, quando la partecipazione diretta abbia
superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti (5 per
cento o controllo). In caso contrario il soggetto in questione andra'
solo indicato;
* vengano indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al
vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare
delle azioni della societa' di gestione.
13. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto
Nel caso di accordi sull'esercizio del diritto di voto che
determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie
rilevanti (5 per cento o controllo), le comunicazioni sono inviate
dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a cio' delegato
dagli altri aderenti al patto) alla CONSOB e alla societa' di
gestione.
La comunicazione riferisce sinteticamente sul contenuto e sulle
finalita' dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve
inoltre indicare:
* il numero e le generalita' dei partecipanti all'accordo, in via
diretta o indiretta;
* la quota del capitale con diritto di voto complessivamente
detenuta;
* l'ammontare di ciascuna classe di titoli relativi ad ogni
partecipante.
Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti
deve essere comunicata alla CONSOB e alla societa' di gestione.
CAPITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI
14. Requisiti di professionalita' e di onorabilita'
I requisiti di professionalita' e onorabilita' degli esponenti
aziendali sono indicati agli articoli 1 e 3 del DM 471/98.
15. Soggetti esenti
Si applica il precedente paragrafo 8.
16. Situazioni impeditive
Non possono essere nominati esponenti aziendali i soggetti che
versano nelle situazioni impeditive di cui all'art. 2 del DM 471/98.
17. Decadenza
In base al DM 471/98, il difetto dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo di cui all'articolo 61, comma
3, del TUF, determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata
dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza
e' pronunciata dalla CONSOB.
I requisiti e le condizioni rilevanti ai fini della decadenza sono
indicati agli articoli 1, 2, 3 del DM 471/98.
18. Sospensione e revoca
La sospensione dalla carica, le cui cause sono indicate all'art.
4, comma 1, del DM 471/98, e' dichiarata con le stesse modalita'
della dichiarazione di decadenza.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 471/98 la sospensione puo'
essere convertita in revoca. Il consiglio di amministrazione iscrive
l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la
sospensione, tra le materie da trattare nella prima assemblea
successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione. La
sospensione del direttore generale, nominato dagli amministratori,
non puo' durare oltre 45 giorni, trascorsi i quali il consiglio di
amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i
casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4 del DM
471/98, in cui la sospensione si applica in ogni caso per l'intera
durata delle misure ivi previste.
L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle sue
funzioni.
19. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla
CONSOB
Entro 30 giorni dall'accettazione della nomina, o comunque entro
la riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella di
nomina, il consiglio di amministrazione della societa' di gestione
verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli
interessati devono presentare al consiglio, che l'acquisisce, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'assenza di
situazioni impeditive e l'inesistenza di cause di sospensione dalla
carica.
E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione
la valutazione della completezza probatoria della documentazione.
Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso
nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti
italiani.
L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno
degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da
assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei
presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.
Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro 30
giorni alla CONSOB. La CONSOB si riserva la facolta', in quei casi in
cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'inesistenza
di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni
impeditive. La CONSOB pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i
presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in
cui la CONSOB chieda ulteriori informazioni o valutazioni al
consiglio di amministrazione, il termine e' interrotto.
In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno
avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo
incompleto.
Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto
fiduciario esistente con la societa' di appartenenza, informano il
consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio
nei loro confronti per le fattispecie di reato considerate dall'art.
3, comma 1, del DM 471/98. Il consiglio di amministrazione ne da'
riservata informativa alla CONSOB.
20. Soggetti esteri
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 471/98, con riferimento alle
fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti
stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste
dai commi 1 e 2 del medesimo articolo e' effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'autorita'
competente a rilasciare l'autorizzazione alla societa'.
TITOLO III - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA
21. Premessa
L'art. 73 del TUF affida alla CONSOB la vigilanza sulle societa'
di gestione dei mercati la quale, a tal fine, si avvale dei poteri
previsti all'art. 74, comma 2, del TUF. Obiettivi dell'azione di
vigilanza sui mercati regolamentati sono la trasparenza, l'ordinato
svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
Ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUF la CONSOB, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle
societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati,
notizie, atti e documenti.
22. Incontri con gli esponenti aziendali
L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni
di vigilanza puo' avvenire anche mediante incontri con gli esponenti
aziendali.
Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla
CONSOB o dalle stesse societa' di gestione. Queste ultime si
attivano, in ogni caso, ad informare tempestivamente la CONSOB su
materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, quali
ad esempio le attivita' di pianificazione, gli accordi aventi ad
oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione
di partecipazioni, malfunzionamenti rilevanti delle strutture
tecnologiche e informatiche.
23. Modificazioni dello statuto
Le societa' di gestione inviano alla CONSOB i progetti di
modificazione dello statuto.
La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte
di modifica da parte del consiglio di Amministrazione e comunque
almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale
da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti
e le finalita' delle modificazioni statutarie proposte.
Le modifiche dello statuto approvate dall'Assemblea dei soci sono
trasmesse alla CONSOB per la verifica di cui all'art. 73, comma 3,
del TUF.
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le societa' di
gestione trasmettono alla CONSOB una copia a stampa dello statuto
depositato, firmata su ogni foglio dal legale rappresentante.
24. Regolamento del mercato e disposizioni di attuazione
Le societa' di gestione inviano alla CONSOB i progetti di modifica
del regolamento del mercato.
La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte
di modifica da parte del consiglio di Amministrazione e comunque
almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale
da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti
e le finalita' delle modifiche regolamentari proposte.
Il testo integrale del regolamento approvato dall'Assemblea dei
soci e' trasmesso alla CONSOB per l'approvazione ai sensi dell'art.
63, comma 2, del TUF.
Una volta avvenuta l'approvazione da parte della CONSOB, le
societa' di gestione trasmettono alla CONSOB una copia del testo
regolamentare aggiornato.
Laddove il regolamento attribuisce al consiglio di Amministrazione
di dettare disposizioni di attuazione ai sensi dell'art. 62, comma 1,
del TUF la CONSOB si riserva la facolta' di chiedere alla societa' di
gestione di sottoporre ad una procedura di silenzio-assenso le norme
regolamentari ivi contenute che assumono particolare rilievo ai fini
della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e della tutela degli investitori.
Le societa' di gestione danno idonea pubblicita' (anche tramite
Internet) del testo integrale aggiornato del regolamento e delle
relative disposizioni di attuazione.
La medesima informativa e' trasmessa anche alla Banca d'Italia nei
casi previsti dall'art. 63, comma 3, del TUF.
25. Documentazione di bilancio
Le societa' di gestione dei mercati inviano alla CONSOB entro 30
giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il
bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il
bilancio e' corredato dal verbale assembleare, dalla relazione degli
amministratori sulla gestione, dalla relazione del collegio
sindacale, dalla relazione della societa' di revisione. Andranno
inoltre inviati copia dei bilanci delle societa' controllate e un
prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci
delle societa' collegate.
26. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi
Le societa' di gestione provvedono ad inviare alla CONSOB i
documenti attestanti la convocazione dell'assemblea e del consiglio
di amministrazione contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del
giorno oggetto della convocazione.
Le societa' di gestione inviano, entro 30 giorni dalla data della
riunione, alla CONSOB copia dei verbali delle delibere assembleari,
completi degli eventuali allegati.
27. Comunicazioni del collegio sindacale
Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla CONSOB copia
dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti
irregolarita' nella gestione, ovvero violazioni delle norme che
disciplinano l'attivita', nonche' ogni altra notizia ritenuta
rilevante.
28. Informativa sulla compagine azionaria
Le societa' di gestione comunicano senza indugio alla CONSOB ogni
modifica nel libro dei soci.
Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le societa' di
gestione comunicano annualmente alla CONSOB, in occasione della
trasmissione della documentazione di bilancio, una versione
aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio:
* del numero di azioni con diritto di voto possedute;
* della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al
totale delle azioni con diritto di voto.
29. Variazioni degli esponenti aziendali
Le societa' di gestione comunicano entro 15 giorni alla CONSOB
ogni modifica nella composizione degli organi sociali.
Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di
bilancio, le societa' di gestione comunicano alla CONSOB la
composizione aggiornata degli organi sociali.
30. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla
gestione dei rischi
Il consiglio di amministrazione delle societa' di gestione invia
alla CONSOB, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi
organizzativi posti in essere in materia di:
* separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo,
nonche' in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto
di interessi nell'assegnazione delle competenze;
* attivita' di controllo sulla gestione con individuazione di
compiti e responsabilita', in particolare per quanto attiene ai
compiti di rilevazione e correzione delle irregolarita' riscontrate;
* procedure di reporting ai diversi livelli delle strutture
aziendali con specifica indicazione dell'informativa relativa alle
anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro
rimozione.
In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti:
1. organigramma e funzionigramma;
2. meccanismi di delega;
3. articolazione del sistema dei controlli interni;
4. metodologie introdotte per assicurare il rispetto del
regolamento e il buon funzionamento del mercato con particolare
riferimento all'attivita' di supporto tecnologico;
5. valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate,
evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;
6. principali risultanze della concreta attivita' di controllo
posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura.
La relazione annuale potra' fare rinvio a quella inoltrata l'anno
precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute
modifiche significative.
Il collegio sindacale invia alla CONSOB, con cadenza annuale, una
relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree sopra
menzionate.
Le societa' di gestione, almeno una volta l'anno, sottopongono a
verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la
prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento
alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure
di back up e recovery previste. Tale verifica e' effettuata da
soggetti terzi ovvero da strutture interne alla societa', purche'
diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati di queste
verifiche sono comunicati alla CONSOB, unitamente alle misure
adottate e da adottare da parte delle societa' per la rimozione delle
disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.
Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche
e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla CONSOB, che
verra' informata successivamente, anche nel corso degli incontri di
cui al paragrafo 22, sulle misure correttive adottate.
31. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione
Avuta presente la necessita' di verificare, anche in chiave
prospettica, l'efficienza complessiva del mercato, alla CONSOB vanno
trasmessi i documenti di pianificazione aziendale sottoposti al
consiglio di amministrazione, riguardanti anche le societa'
controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici
perseguiti, indicando tempi e modalita' di attuazione. Alla CONSOB
vanno altresi' comunicati gli accordi, sottoposti al consiglio di
amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione
che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento
dei mercati gestiti.
Una preventiva informativa su detti documenti ed accordi andra'
fornita tempestivamente alla CONSOB, anche nel corso degli incontri
di cui al paragrafo 22.
32. Comunicazioni concernenti le violazioni del regolamento del
mercato
Le societa' di gestione comunicano tempestivamente alla CONSOB le
violazioni del regolamento del mercato da parte degli operatori
segnalando le iniziative assunte.
33. Informazioni relative ai mercati
Ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUF le societa' di gestione
forniscono alla CONSOB, secondo i criteri da questa indicati, dati e
notizie relativi ai mercati.
L'acquisizione dei dati e delle notizie puo' avvenire attraverso:
* collegamenti telematici che assicurino la visibilita' in tempo
reale dell'andamento del mercato;
* periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o
elettronico, in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo
modalita' indicate dalla CONSOB;
* richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative.
Va tempestivamente comunicato alla CONSOB ogni fatto o atto
ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sulla
trasparenza, sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni e sulla
tutela degli investitori.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF la CONSOB puo' chiedere ai
soggetti abilitati come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera r),
del TUF la comunicazione di dati e notizie sull'attivita' svolta e la
trasmissione di atti e documenti con le modalita' e i termini dalla
stessa stabiliti.
34. Informativa alla Banca d'Italia
Con riguardo ai mercati di cui all'art. 63, comma 3, del TUF, la
Banca d'Italia si riserva la facolta' di acquisire dati, notizie e
documenti ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa assegnati
dagli artt. 63, comma 3, e 75, comma 5, del TUF.
35. Ispezioni
Secondo quanto stabilito dall'art. 74, comma 2, del TUF, la CONSOB
puo' eseguire ispezioni presso le societa' di gestione e richiedere
l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti
necessari.
36. Provvedimenti della CONSOB in caso di necessita' e urgenza
Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del TUF, in caso di necessita' e
urgenza la CONSOB, per il perseguimento delle finalita' della
trasparenza, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della
tutela degli investitori adotta i provvedimenti necessari, anche
sostituendosi alla societa' di gestione.
37. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle
societa' di gestione
In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero
nell'amministrazione delle societa' di gestione, la CONSOB si avvale
dei poteri previsti dall'art. 75 del TUF.
38. Profili sanzionatori
Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF.
PARTE III: I SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI
FINANZIARI
L'aggiornamento della Parte III e' curato congiuntamente dalla
CONSOB e dalla Banca d'Italia.
Definizioni:
"DM 471/98": decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n.
471 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle
societa' di gestione dei mercati regolamentati e di gestione
accentrata di strumenti finanziari, nonche' i requisiti di
onorabilita' dei soci e individuazione della soglia rilevante";
"esponenti aziendali": soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo;
"nozione di controllo societario": ai fini delle presenti
Istruzioni il controllo sussiste quando ricorrono le condizioni di
cui all'art. 23 del TUB;
"organi sociali": il consiglio di amministrazione, il collegio
sindacale, la direzione;
"partecipazione": il possesso di azioni o quote nel capitale di
altre imprese;
"Regolamento CONSOB 11768": regolamento emanato dalla CONSOB
d'intesa con la Banca d'Italia n. 11768 del 23 dicembre 1998 e
successive modifiche e integrazioni in materia di mercati, insolvenze
e gestione accentrata;
"TUB": decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
bancario);
"TUF": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
1. Premessa
L'attivita' di gestione accentrata e' esercitata nella forma di
societa' per azioni e ha carattere d'impresa, in coerenza con
l'evoluzione dei mercati regolamentati.
L'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio e' dato
dal particolare rilievo che tale funzione di supporto riveste per il
buon funzionamento del complessivo sistema di negoziazione.
L'attivita' di vigilanza e' informata agli obiettivi di trasparenza,
ordinata prestazione dei servizi, tutela degli investitori.
2. Autorizzazione
In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 9, del TUF la
societa' e' autorizzata dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia,
all'esercizio dell'attivita' di gestione accentrata quando sussistono
i requisiti previsti dall'art. 80, commi 3, 4, 5 e 6, del TUF e il
sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto
dall'art. 81, comma 1, del TUF.
3. Attivita' esercitabili e partecipazioni detenibili
Ai sensi dell'art. 80, comma 2, del TUF alle societa' di gestione
accentrata e' consentito di svolgere attivita' connesse e
strumentali.
Le attivita' esercitabili e le partecipazioni detenibili dalle
societa' di gestione accentrata sono disciplinate dall'art. 21 del
regolamento CONSOB 11768 emanato ai sensi dell'art. 80, comma 3, del
TUF.
L'attivita' di vigilanza sulle societa' di gestione accentrata
implica pertanto anche una verifica delle attivita' esercitate e
delle partecipazioni assunte, al fine di accertarne la compatibilita'
con le prescrizioni normative e regolamentari.
Le societa' di gestione accentrata comunicano alla CONSOB e alla
Banca d'Italia le attivita' connesse e strumentali che intendono
esercitare nonche' le partecipazioni assunte. Una preventiva
informativa sui progetti di acquisizione di partecipazioni andra'
tempestivamente fornita alla CONSOB e alla Banca d'Italia, anche nel
corso degli incontri di cui al paragrafo 22.
TITOLO II PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI
4. Premessa
Al fine di garantire la "qualita'" dei soggetti che partecipano in
misura significativa al capitale di una societa' di gestione
accentrata l'articolo 80, comma 6, del TUF prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia,
determini con regolamento i requisiti di onorabilita' dei
partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal
fine rilevante.
Il TUF prevede inoltre che i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di gestione
accentrata debbano possedere requisiti di professionalita' e di
onorabilita'. L'individuazione dei requisiti e delle cause di
sospensione dalla carica e' demandata ad un regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze (DM 471/98).
CAPITOLO I PARTECIPANTI AL CAPITALE
5. Requisiti di onorabilita'
I requisiti di onorabilita' e i casi di perdita degli stessi sono
indicati all'art. 5 del DM 471/98.
6. Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni
rilevanti
In base all'art. 80, comma 7, del TUF, gli acquisti e le cessioni
di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5
per cento del capitale ordinario con diritto di voto nelle societa'
di gestione accentrata, effettuati direttamente o indirettamente,
anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie
o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto
acquirente entro ventiquattro ore alla CONSOB, alla Banca d'Italia e
alla societa' di gestione accentrata, unitamente alla documentazione
attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di
onorabilita' di cui al DM 471/98.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 471/98 i requisiti di
onorabilita' devono essere posseduti anche dal soggetto che,
indipendentemente dall'entita' della partecipazione detenuta,
controlla la societa' di gestione accentrata ai sensi dell'art. 23
del TUB. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione,
il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera
partecipazione.
7. Partecipanti persone giuridiche
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 471/98, qualora il
partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilita'
devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore
generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In
tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di
amministrazione della persona giuridica; il verbale della relativa
delibera consiliare va trasmesso in allegato alla comunicazione
concernente la partecipazione.
L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati
e con la rispettiva astensione. La delibera da' atto della
documentazione presa a base delle valutazioni effettuate.
E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione o
dell'organo che svolge funzioni equivalenti la valutazione della
completezza probatoria dei documenti.
La CONSOB e la Banca d'Italia si riservano la facolta', nei casi
in cui lo ritengano opportuno, di richiedere l'esibizione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita'.
In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno
o piu' soggetti interposti, il requisito di onorabilita' va
verificato solo per il soggetto posto al vertice della catena
partecipativa e per i diretti titolari delle azioni della societa' di
gestione, sempreche' questi ultimi possiedano partecipazioni
superiori alle soglie rilevanti.
La verifica va effettuata in ogni caso di cambiamento nella
composizione degli organi sociali di societa' o enti partecipanti; in
caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri; in caso di
subentro solo per i soggetti subentranti.
8. Soggetti esenti
Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di
onorabilita' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione in:
* banche e imprese di investimento italiane;
* capogruppo di gruppi bancari italiani;
* banche e imprese di investimento comunitarie;
* banche e imprese di investimento extracomunitarie autorizzate a
prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica ovvero non
insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali siano
soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del
Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione
dell'autorita' di vigilanza locale;
* societa' operanti nel settore finanziario alle quali si
applicano disposizioni speciali in materia di onorabilita' (ad es.,
societa' di gestione dei mercati regolamentati di cui all'art. 61 del
TUF, imprese di assicurazione, ecc.).
9. Soggetti esteri
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 471/98, con riferimento alle
fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della
sussistenza dei requisiti di onorabilita' in capo ai partecipanti al
capitale delle societa' di gestione e' effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della autorita'
competente a rilasciare l'autorizzazione alla societa'.
Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche si applica il
comma 1 del precedente paragrafo 7.
10. Divieto di esercizio dei diritti di voto
L'art. 80, comma 8, del TUF stabilisce che in assenza dei
requisiti o in mancanza della comunicazione non possa essere
esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la
soglia del 5 per cento. In caso di inosservanza di tale divieto,
l'impugnazione della delibera assembleare puo' essere proposta oltre
che ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, anche dalla CONSOB o
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 14, comma 6, del TUF entro
sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta
a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione.
11. Modalita' di calcolo della quota di capitale
Ai sensi dell'art. 6 del DM 471/98, per il calcolo delle
percentuali rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione si
tiene conto:
a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di
contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di
voto;
b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di
societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona;
c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del
diritto di voto;
d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto.
In tali casi, il requisito di onorabilita' deve essere posseduto da
tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di
voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della societa'
di gestione accentrata singolarmente posseduta.
12. Partecipazioni indirette
Nel caso in cui la partecipazione e' acquisita o ceduta in via
indiretta, l'obbligo di comunicazione puo' essere assolto dal
soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione
che:
* la comunicazione sia sottoscritta anche da chi ha acquistato o
ceduto direttamente le azioni, quando la partecipazione diretta abbia
superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti (5 per
cento o controllo). In caso contrario il soggetto in questione andra'
solo indicato;
* vengano indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al
vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare
delle azioni della societa' di gestione accentrata.
13. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto
Nel caso di accordi sull'esercizio del diritto di voto che
determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie
rilevanti (5 per cento o controllo), le comunicazioni sono inviate
dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a cio' delegato
dagli altri aderenti al patto) alla societa' di gestione accentrata,
alla CONSOB e alla Banca d'Italia.
La comunicazione riferisce sinteticamente sul contenuto e sulle
finalita' dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve
inoltre indicare:
* il numero e le generalita' dei partecipanti all'accordo, in via
diretta o indiretta;
* la quota del capitale con diritto di voto complessivamente
detenuta;
* l'ammontare di ciascuna classe di titoli relativi ad ogni
partecipante.
Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti
deve essere comunicata alla alla societa' di gestione accentrata,
alla CONSOB e alla Banca d'Italia.
CAPITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI
14. Requisiti di professionalita' e di onorabilita'
I requisiti di professionalita' e onorabilita' degli esponenti
aziendali sono indicati agli articoli 1 e 3 del DM 471/98.
15. Soggetti esenti
Si applica il precedente paragrafo 8.
16. Situazioni impeditive
Non possono essere nominati esponenti aziendali i soggetti che
versano nelle situazioni impeditive di cui all'art. 2 del DM 471/98.
17. Decadenza
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 4, e 13,
comma 2, del TUF, il difetto dei requisiti di professionalita' e
onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nella societa' di gestione accentrata, comporta
la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto. In caso di inerzia essa e' pronunciata dalla
CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia.
I requisiti e le condizioni rilevanti ai fini della decadenza sono
indicati agli articoli 1, 2, 3 del DM 471/98.
18. Sospensione e revoca
Le cause della sospensione dalla carica sono indicate all'art. 4,
comma 1, del DM 471/98.
Secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 4, del TUF, la
sospensione e' dichiarata con le stesse modalita' della dichiarazione
di decadenza.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 471/98 la sospensione puo'
essere convertita in revoca. Il consiglio di amministrazione iscrive
l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la
sospensione, tra le materie da trattare nella prima assemblea
successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione. La
sospensione del direttore generale, nominato dagli amministratori,
non puo' durare oltre 45 giorni, trascorsi i quali il consiglio di
amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i
casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art.4 del DM
471/98, in cui la sospensione si applica in ogni caso per l'intera
durata delle misure ivi previste.
L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle sue
funzioni.
19. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla
CONSOB e alla Banca d'Italia
Entro 30 giorni dall'accettazione della nomina, o comunque entro
la riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella di
nomina, il consiglio di amministrazione delle societa' di gestione
accentrata verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A
tal fine gli interessati devono presentare al consiglio, che
l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti, l'assenza di situazioni impeditive e l'inesistenza di
cause di sospensione dalla carica.
E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione
la valutazione della completezza probatoria della documentazione.
Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso
nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti
italiani.
L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno
degli interessati e con la astensione di ciascuno di essi. La
delibera da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve
dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.
Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro 30
giorni alla CONSOB e Banca d'Italia. La CONSOB e la Banca d'Italia si
riservano la facolta', ove opportuno, di richiedere l'esibizione
della documentazione comprovante il possesso dei requisiti,
l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di
situazioni impeditive.
In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno
avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo
incompleto.
Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto
fiduciario esistente con la societa' di appartenenza, informano il
consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio
nei loro confronti per le fattispecie di reato considerate dall'art.
3, comma 1, del DM 471/98. Il consiglio di amministrazione ne da'
riservata informativa alla CONSOB e alla Banca d'Italia.
20. Soggetti esteri
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 471/98, con riferimento alle
fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti
stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di
onorabilita' degli esponenti aziendali e' effettuata sulla base di un
giudizio di equivalenza sostanziale nel rispetto di quanto previsto
nello stesso art. 3.
TITOLO III - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA
21. Premessa
L'art. 82 del TUF affida alla CONSOB e alla Banca d'Italia la
vigilanza sulle societa' di gestione accentrata al fine di assicurare
la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli
investitori. Per lo svolgimento di tali funzioni le autorita' possono
chiedere alle societa' la comunicazione anche periodica di dati,
notizie, atti e documenti, indicandone modalita' e termini. Le
autorita' inoltre vigilano affinche' la regolamentazione dei servizi
delle societa' sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento
delle finalita' sopra indicate e possono richiedere alle societa'
modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare
le disfunzioni riscontrate.
22. Incontri con gli esponenti aziendali
L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni
di vigilanza puo' avvenire anche mediante incontri con gli esponenti
aziendali.
Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla
CONSOB e dalla Banca d'Italia o dalle stesse societa' di gestione.
Queste ultime si attivano, in ogni caso, ad informare tempestivamente
la CONSOB e la Banca d'Italia su materie rilevanti per l'esercizio
delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attivita' di
pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di
cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni,
malfunzionamenti rilevanti delle strutture tecnologiche e
informatiche.
23. Modificazioni dello statuto
Le societa' di gestione accentrata trasmettono alla CONSOB e alla
Banca d'Italia i progetti di modificazione dello statuto.
La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte
di modifica da parte del consiglio di amministrazione e comunque
almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale
da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti
e le finalita' delle modifiche statutarie proposte.
Le modifiche dello statuto approvate dall'Assemblea dei soci sono
trasmesse alla CONSOB e alla Banca d'Italia.
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le societa' di
gestione trasmettono alla CONSOB e alla Banca d'Italia una copia a
stampa dello statuto depositato, firmata su ogni foglio dal legale
rappresentante.
24. Regolamento dei servizi
Le societa' di gestione accentrata inviano alla CONSOB e alla
Banca d'Italia i progetti di modifica del regolamento dei servizi.
La comunicazione va effettuata almeno 20 giorni prima della data
prevista per l'approvazione formale da parte del competente organo
aziendale. L'informativa illustra i contenuti e le finalita' delle
modifiche regolamentari proposte.
Una volta avvenuta l'approvazione da parte del competente organo
aziendale, le societa' di gestione accentrata trasmettono alla CONSOB
e alla Banca d'Italia una copia del testo regolamentare aggiornato.
Le societa' di gestione accentrata comunicano alla CONSOB e alla
Banca d'Italia le disposizioni di attuazione e ogni altra delibera
che integri il contenuto del regolamento; in materia le predette
autorita' forniscono criteri per individuare le disposizioni
rilevanti a tal fine.
In occasione delle modifiche regolamentari le societa' di gestione
accentrata danno idonea pubblicita' (anche tramite Internet) del
testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative
istruzioni e disposizioni di attuazione.
Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del TUF, la CONSOB e la Banca
d'Italia possono richiedere alle societa' di gestione accentrata
modificazioni della regolamentazione idonee a eliminare le
disfunzioni riscontrate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
25. Documentazione di bilancio
Le societa' di gestione accentrata inviano alla CONSOB e alla
Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte
dell'assemblea dei soci, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il
bilancio consolidato, corredato del verbale assembleare, della
relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del
collegio sindacale, della relazione della societa' di revisione.
Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle societa' controllate
e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i
bilanci delle societa' collegate.
26. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi
Le societa' di gestione accentrata provvedono ad inviare alla
CONSOB e alla Banca d'Italia i documenti attestanti la convocazione
dell'assemblea e del consiglio di amministrazione contenenti
l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della
convocazione.
Le societa' di gestione accentrata inviano, entro 30 giorni dalla
data della riunione, alla CONSOB e alla Banca d'Italia copia dei
verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali
allegati.
27. Comunicazioni del collegio sindacale
Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla CONSOB e alla
Banca d'Italia copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti
concernenti irregolarita' nella gestione, violazioni delle norme che
disciplinano l'attivita', nonche' ogni altra notizia ritenuta
rilevante.
28. Informativa sulla compagine azionaria
Le societa' di gestione accentrata comunicano senza indugio alla
CONSOB e alla Banca d'Italia ogni modifica nel libro dei soci.
Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le societa' di
gestione accentrata comunicano annualmente alla CONSOB e alla Banca
d'Italia, in occasione della trasmissione della documentazione di
bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con
l'indicazione per ciascun socio:
* del numero di azioni con diritto di voto possedute;
* della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al
totale delle azioni con diritto di voto.
29. Variazioni degli esponenti aziendali
Le societa' di gestione accentrata comunicano entro 15 giorni alla
CONSOB e alla Banca d'Italia ogni modifica nella composizione degli
organi sociali.
Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di
bilancio, le societa' di gestione accentrata comunicano alla CONSOB e
alla Banca d'Italia la composizione aggiornata degli organi sociali.
30. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla
gestione dei rischi
Il consiglio di amministrazione delle societa' di gestione
accentrata invia alla CONSOB e alla Banca d'Italia, con cadenza
annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere
in materia di:
* separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo,
nonche' in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto
di interessi nell'assegnazione delle competenze;
* attivita' di controllo sulla gestione con individuazione di
compiti e responsabilita', in particolare per quanto attiene ai
compiti di rilevazione e correzione delle irregolarita' riscontrate;
* procedure di reporting ai diversi livelli delle strutture
aziendali con specifica indicazione dell'informativa relativa alle
anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro
rimozione.
In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti:
1. organigramma e funzionigramma;
2. meccanismi di delega;
3. articolazione del sistema dei controlli interni;
4. metodologie adottate per assicurare il buon funzionamento del
servizio con particolare riferimento all'attivita' di supporto
tecnologico e il rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'art.
81, comma 2, del TUF nonche' i presidi diretti ad assicurare
l'affidabilita' e l'integrita' delle informazioni contabili e
gestionali. Particolare attenzione andra' dedicata, in tale ambito,
agli aspetti concernenti la tenuta dei conti, le modalita' di
registrazione dei movimenti contabili e le operazioni di quadratura.
Andranno altresi' fornite indicazioni sui presidi organizzativi
adottati ai fini di antiriciclaggio;
5. valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate,
evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;
6. principali risultanze della concreta attivita' di controllo
posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura.
La relazione annuale potra' fare rinvio a quella inoltrata l'anno
precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute
modifiche significative.
Il collegio sindacale invia alla CONSOB e alla Banca d'Italia, con
cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati
nelle aree sopra menzionate.
Le societa' di gestione accentrata, almeno una volta l'anno,
sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche
rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con
particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in
essere e alle procedure di back up e recovery previste. Tale verifica
e' effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alle
societa', purche' diverse e indipendenti da quelle produttive. I
risultati di queste verifiche sono comunicati alla CONSOB e alla
Banca d'Italia, unitamente alle misure adottate e da adottare da
parte delle societa' per la rimozione delle disfunzioni rinvenute,
specificando i relativi tempi di attuazione.
Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche
e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla CONSOB e alla
Banca d'Italia, che verranno informate successivamente, anche nel
corso degli incontri di cui al paragrafo 22, sulle misure correttive
adottate.
31. Ammissione dei soggetti di cui all'art. 24, comma 1, lettera
n, del regolamento CONSOB 11768
Le societa' di gestione accentrata comunicano, preventivamente,
alla CONSOB e alla Banca d'Italia - nelle modalita' da queste
indicate - le domande di adesione dei soggetti di cui all'art. 24,
comma 1, lettera n) del regolamento CONSOB 11768, unitamente alla
documentazione attestante l'assoggettamento di tali soggetti a misure
di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.
32. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione
Avuta presente la necessita' di verificare, anche in chiave
prospettica, l'ordinata prestazione dei servizi, alla CONSOB e alla
Banca d'Italia vanno trasmessi i documenti di pianificazione
aziendale sottoposti al consiglio di amministrazione, riguardanti
anche le societa' controllate, nei quali vengono delineati gli
obiettivi strategici perseguiti, indicando tempi e modalita' di
attuazione. Alla CONSOB e alla Banca d'Italia vanno altresi'
comunicati gli accordi, sottoposti al consiglio di amministrazione,
aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere
riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei sistemi gestiti.
Una preventiva informativa su detti documenti ed accordi andra'
tempestivamente fornita alla CONSOB e alla Banca d'Italia, anche nel
corso degli incontri di cui al paragrafo 22.
33. Convenzioni
In base a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del regolamento
CONSOB 11768, le societa' di gestione accentrata comunicano senza
indugio alla CONSOB e alla Banca d'Italia le convenzioni stipulate
con organismi esteri, comunitari ed extracomunitari, che svolgono
funzioni analoghe, nonche' le convenzioni stipulate con gli emittenti
nel caso di gestione accentrata di strumenti finanziari soggetti a
estrazione ovvero emessi da societa' o enti di diritto estero.
Nel caso in cui le suddette convenzioni siano aderenti a schemi
standardizzati, le societa' di gestione accentrata comunicano alla
CONSOB e alla Banca d'Italia gli schemi-tipo e un elenco dei soggetti
con cui tali convenzioni sono state stipulate.
34. Informazioni sui servizi
Le societa' di gestione accentrata forniscono alla Banca d'Italia,
secondo i criteri da questa indicati, informazioni sugli strumenti
finanziari accentrati e sui soggetti ammessi al sistema, nonche' dati
e notizie relativi alle istruzioni di trasferimento tra conti, ai
saldi dei conti di deposito e ai saldi dei conti emittente.
L'acquisizione puo' avvenire attraverso:
* periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o
elettronico, in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo
modalita' indicate dalla Banca d'Italia;
* richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative.
La CONSOB ha accesso ai suddetti dati per il tramite della Banca
d'Italia.
La CONSOB si riserva comunque la facolta' di richiedere
direttamente l'acquisizione dei suddetti dati.
Va tempestivamente comunicato alla CONSOB e alla Banca d'Italia
ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di
rilievo sulla trasparenza, sull'ordinata prestazione dei servizi e
sulla tutela degli investitori.
Le modifiche ai meccanismi di funzionamento del servizio e i
conseguenti adattamenti tecnico-informatici, ove rilevanti, devono
essere comunicati alla CONSOB e alla Banca d'Italia con congruo
anticipo.
35. Informativa sulle cautele e garanzie adottate a favore degli
investitori
In base a quanto previsto dall'art. 32 del regolamento CONSOB
11768, le societa' di gestione accentrata comunicano annualmente alla
CONSOB e alla Banca d'Italia:
1. le polizze stipulate con una o piu' compagnie assicurative ai
fini del risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o
colpa nello svolgimento della propria attivita';
2. le cautele e garanzie assunte ai fini di limitare i rischi di
danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento
degli strumenti finanziari.
36. Ispezioni
Secondo quanto stabilito dall'art. 82, comma 1, del TUF, la CONSOB
e la Banca d'Italia possono eseguire ispezioni presso le societa' di
gestione accentrata.
37. Crisi delle societa' di gestione accentrata
In caso di crisi delle societa' di gestione accentrata, si applica
l'art. 83 del TUF.
38. Profili sanzionatori
Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF.
PARTE IV: SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE SU BASE LORDA E SERVIZIO
DI COMPENSAZIONE E DI LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI AVENTI
A OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI
L'aggiornamento della Parte IV e' curato congiuntamente dalla
Banca d'Italia e dalla CONSOB.
Definizioni
"Autorizzazione BI 30/10/2000": autorizzazione alla Monte Titoli
S.p.A. a svolgere i servizi di liquidazione rilasciata il 30/10/2000
dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB;
"DM 471/98": decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n.
471 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle
societa' di gestione dei mercati regolamentati e di gestione
accentrata di strumenti finanziari, nonche' i requisiti di
onorabilita' dei soci e individuazione della soglia rilevante",
"esponenti aziendali": soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo;
"nozione di controllo societario": ai fini delle presenti
Istruzioni il controllo sussiste quando ricorrono le condizioni di
cui all'art. 23 del TUB;
"organi sociali": il consiglio di amministrazione, il collegio
sindacale, la direzione;
"Regolamento CONSOB 11768": regolamento emanato dalla CONSOB
d'intesa con la Banca d'Italia n. 11768 del 23 dicembre 1998 e
successive modifiche e integrazioni in materia di mercati, insolvenze
e gestione accentrata;
"Provvedimento BI ex art. 69 del TUF": provvedimento del
Governatore della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, 8 settembre
2000 "Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti
finanziari non derivati";
"TUF": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
1. Premessa
Il Provvedimento BI ex art. 69 del TUF prevede che
l'autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione sia su
base lorda che su base netta puo' essere rilasciata ad una sola
societa'. Essa puo' essere una societa' di gestione accentrata di
strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del TUF,
ovvero una societa' per azioni con sede legale in Italia che sia
controllata, anche in forma congiunta, da organismi di deposito
accentrato anche esteri, purche' assoggettati a misure di vigilanza
equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.
La societa' autorizzata alla gestione dei servizi di liquidazione
deve assicurare la permanenza di tali requisiti e informare
tempestivamente la Banca d'Italia e la CONSOB di ogni progetto
destinato ad incidere sulla configurazione degli stessi in essere
all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Autorizzazione
I servizi di liquidazione sono gestiti da una societa' autorizzata
dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.
Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla sussistenza
dei requisiti di cui all'art. 3 del Provvedimento BI ex art. 69 del
TUF.
Con autorizzazione 30/10/2000 la Monte Titoli e' stata autorizzata
a svolgere entrambi i servizi di liquidazione.
TITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI
3. Premessa
Tra i requisiti della societa' di gestione dei servizi di
liquidazione l'art. 3, comma 2, del Provvedimento BI ex art. 69 del
TUF prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo debbano possedere i requisiti di
professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali previsti
per le societa' di gestione accentrata ai sensi dell'art. 80, comma
4, del TUF.
4. Requisiti di professionalita' e di onorabilita'
Si applica il Titolo II, Capitolo II, della Parte III relativa ai
sistemi di gestione accentrata.
TITOLO III - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA
5. Premessa
L'art. 77 del TUF affida alla Banca d'Italia e alla CONSOB la
vigilanza sulla societa' autorizzata, ai sensi dell'art. 69 comma 1
del TUF, alla gestione dei servizi di liquidazione e sui sistemi da
essa gestiti.
Le autorita' perseguono obiettivi volti a garantire la stabilita'
nella fase di regolamento, il trasparente e ordinato svolgimento dei
servizi nonche' la tutela degli investitori. Gli stretti legami che
uniscono mercati, sistemi di regolamento titoli e sistemi di
pagamento rendono infatti evidenti i riflessi sistemici che possono
avere eventuali disfunzioni nei meccanismi di regolamento.
La particolare rilevanza assegnata dal legislatore alla tutela
della stabilita' dei servizi di regolamento e' attestata dalla
previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 77 del TUF, in base
alla quale, "in caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia
adotta i provvedimenti necessari a consentire la tempestiva chiusura
della liquidazione, anche sostituendosi ai gestori dei sistemi e dei
servizi indicati negli artt. 69 e 70".
Al fine di vigilare sul funzionamento dei servizi di liquidazione
le autorita' ai sensi dell'art. 77, comma 1, del TUF possono
richiedere alla societa' e agli operatori dati e notizie in ordine
alla compensazione e liquidazione delle operazioni.
6. Incontri con gli esponenti aziendali
L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni
di vigilanza puo' avvenire anche mediante incontri con gli esponenti
aziendali.
Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla
Banca d'Italia e dalla CONSOB o dalla stessa societa' di gestione.
Quest'ultima si attiva, in ogni caso, ad informare tempestivamente la
Banca d'Italia e la CONSOB su materie rilevanti per l'esercizio delle
funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attivita' di
pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di
cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni,
malfunzionamenti rilevanti delle strutture tecnologiche e
informatiche.
7. Modificazioni dello statuto
La societa' di gestione dei servizi di liquidazione trasmette alla
Banca d'Italia e alla CONSOB i progetti di modificazione dello
statuto.
La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte
di modifica da parte del consiglio d'amministrazione e comunque
almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione da
parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e
le finalita' delle modifiche statutarie proposte.
Le modifiche dello statuto approvate dall'Assemblea dei soci sono
trasmesse alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la societa' di
gestione dei servizi di liquidazione trasmette alla Banca d'Italia e
alla CONSOB una copia a stampa dello statuto depositato, firmata su
ogni foglio dal legale rappresentante.
8. Regolamento operativo e disposizioni di attuazione
La societa' di gestione dei servizi di liquidazione invia alla
Banca d'Italia e alla CONSOB i progetti di modifica del regolamento
operativo.
La comunicazione va effettuata almeno 20 giorni prima della data
prevista per l'approvazione formale da parte del competente organo
aziendale. L'informativa illustra i contenuti e le finalita' delle
modifiche regolamentari proposte.
Una volta avvenuta l'approvazione da parte del competente organo
aziendale, la societa' di gestione dei servizi di liquidazione
trasmette alla Banca d'Italia e alla CONSOB una copia del testo
regolamentare aggiornato.
Ai sensi del citato art. 4, comma 3, del Provvedimento BI ex art.
69 del TUF, trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione del
regolamento aggiornato da parte della Banca d'Italia e della CONSOB,
senza che le stesse abbiano manifestato osservazioni, il testo
proposto si intende approvato.
La societa' di gestione dei servizi di liquidazione comunica alla
Banca d'Italia e alla CONSOB le disposizioni di attuazione e ogni
altra delibera che integri il contenuto del regolamento. In materia
le predette autorita' forniscono criteri per individuare le
disposizioni rilevanti a tale fine.
In occasione delle modifiche regolamentari la societa' di gestione
dei servizi di liquidazione da' idonea pubblicita' (anche tramite
Internet) del testo integrale aggiornato del regolamento e delle
relative istruzioni e disposizioni di attuazione.
9. Documentazione di bilancio
La societa' di gestione dei servizi di liquidazione invia alla
Banca d'Italia e alla CONSOB, entro 30 giorni dalla data di
approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio
d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio e'
corredato del verbale assembleare, della relazione degli
amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale
e degli altri eventuali allegati. Andranno inoltre inviati copia dei
bilanci delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei
dati essenziali riguardanti i bilanci delle societa' collegate.
10. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi
La societa' di gestione dei servizi di liquidazione provvede ad
inviare alla Banca d'Italia e alla CONSOB i documenti attestanti la
convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione
contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto
della convocazione.
La societa' di gestione dei servizi di liquidazione invia, entro
30 giorni dalla data della riunione, alla Banca d'Italia e alla
CONSOB copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli
eventuali allegati.
11. Comunicazioni del collegio sindacale
Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla Banca d'Italia
e alla CONSOB copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti
concernenti irregolarita' nella gestione, violazioni delle norme che
disciplinano l'attivita', nonche' ogni altra notizia ritenuta
rilevante.
12. Informativa sulla compagine azionaria
La societa' di gestione dei servizi di liquidazione comunica senza
indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni modifica nel libro dei
soci.
Salvo quanto previsto al precedente capoverso, la societa' di
gestione dei servizi di liquidazione comunica annualmente alla Banca
d'Italia e alla CONSOB, in occasione della trasmissione della
documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei
soci, con l'indicazione per ciascun socio:
* del numero di azioni con diritto di voto possedute;
* della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al
totale delle azioni con diritto di voto.
13. Variazioni degli esponenti aziendali
La societa' di gestione dei servizi di liquidazione comunica entro
15 giorni alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni modifica nella
composizione degli organi sociali.
Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di
bilancio, la societa' di gestione dei servizi di liquidazione
comunica alla Banca d'Italia e alla CONSOB la composizione aggiornata
degli organi sociali.
14. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla
gestione dei rischi dei servizi di liquidazione
Il consiglio di amministrazione della societa' di gestione dei
servizi di liquidazione invia alla Banca d'Italia e alla CONSOB, con
cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti
in essere in materia di:
* separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo,
nonche' in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto
di interessi nell'assegnazione delle competenze;
* attivita' di controllo sulla gestione con individuazione di
compiti e responsabilita', in particolare per quanto attiene ai
compiti di rilevazione e correzione delle irregolarita' riscontrate;
* procedure di reporting ai diversi livelli delle strutture
aziendali con specifica indicazione dell'informativa relativa alle
anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro
rimozione.
In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti:
1. organigramma e funzionigramma;
2. meccanismi di delega;
3. articolazione del sistema dei controlli interni;
4. metodologie introdotte per assicurare il buon funzionamento del
servizio con particolare riferimento all'attivita' di supporto
tecnologico e il rispetto del regolamento di cui all'art. 4 del
Provvedimento BI ex art. 69 del TUF;
5. valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate,
evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;
6. principali risultanze della concreta attivita' di controllo
posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura.
La relazione annuale potra' fare rinvio a quella inoltrata l'anno
precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute
modifiche significative.
Il collegio sindacale invia alla Banca d'Italia e alla CONSOB, con
cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati
nelle aree sopra menzionate.
In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del
Provvedimento BI ex art. 69 del TUF, la societa' di gestione dei
servizi di liquidazione, almeno una volta l'anno, sottopone a
verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la
prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento
alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure
di back up e recovery previste. Tale verifica e' effettuata da
soggetti terzi ovvero da strutture interne alla societa', purche'
diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati di queste
verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB,
unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della societa'
per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi
tempi di attuazione.
Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche
e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia e
alla CONSOB, che verranno informate successivamente, anche nel corso
degli incontri di cui al paragrafo 6, sulle misure correttive
adottate.
15. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione
Avuta presente la necessita' di verificare, anche in chiave
prospettica, il buon funzionamento del servizio, alla Banca d'Italia
e alla CONSOB vanno trasmessi i documenti di pianificazione aziendale
sottoposti al consiglio di amministrazione, riguardanti anche le
societa' controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi
strategici perseguiti, indicando tempi e modalita' di attuazione.
Alla Banca d'Italia e alla CONSOB vanno altresi' comunicati gli
accordi, sottoposti al consiglio di amministrazione, aventi ad
oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi
sull'organizzazione e sul funzionamento dei sistemi gestiti.
Una preventiva informativa su detti documenti ed accordi andra'
fornita tempestivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, anche nel
corso degli incontri di cui al paragrafo 6.
16. Attivita' accessorie e partecipazioni
La societa' di gestione comunica in via preventiva alla Banca
d'Italia e alla CONSOB le attivita' accessorie di cui all'art. 10 del
Provvedimento BI ex art. 69 del TUF, nonche' le eventuali attivita'
diverse da quelle di gestione dei servizi di liquidazione, richiamate
all'art. 3, comma 5, lett. c) di tale Provvedimento; con riferimento
a dette attivita', la societa' di gestione comunica le misure di
contenimento dei rischi adottate. Essa comunica inoltre alle predette
autorita' le partecipazioni assunte.
Una preventiva informativa sui progetti di acquisizione di
partecipazioni andra' tempestivamente fornita alla Banca d'Italia e
alla CONSOB, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 6.
17. Ammissione dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, del
Provvedimento BI ex art. 69 del TUF
La societa' di gestione comunica, tempestivamente, alla Banca
d'Italia e alla CONSOB le domande di adesione dei soggetti di cui
all'art. 6 comma 2, del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF.
18. Informazioni sul funzionamento dei servizi di liquidazione
La societa' di gestione