IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, che al capo I reca norme
per incentivare l'emersione dell'economia sommersa;
Vista la nota n. 12804 del 14 novembre 2001, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le
politiche fiscali, trasmette il programma di emersione di seguito
allegato, formulato anche sulla base di consultazioni con le parti
sociali;
Ritenuto opportuno, al fine di consentire un rapido avvio delle
iniziative di emersione, definire linee guida per l'attuazione del
capo I della citata legge n. 383/2001;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Delibera:
E' approvato il documento concernente le linee guida per il piano
di emersione del lavoro irregolare, secondo quanto disposto dalla
legge 18 ottobre 2001, n. 383, allegato alla presente delibera e
parte integrante della medesima.
Sull'attuazione delle iniziative oggetto della presente delibera i
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali informeranno semestralmente questo Comitato.
Roma, 15 novembre 2001
Il Presidente delegato: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
1 Economia e finanze, foglio n. 150
Allegato
PROGRAMMA DI EMERSIONE
PER I LAVORATORI SUBORDINATI
(legge 18 ottobre 2001, n. 383)
Premesso che:
gli articoli da 1 a 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
contengono disposizioni volte al recupero della piena legalita' dei
rapporti di lavoro svolti in violazione della normativa in materia
fiscale, assicurativa e contributiva;
la finalita' della norma e' quella di favorire l'emersione dei
predetti rapporti, consentendo il riconoscimento della tutela
previdenziale, assicurativa e assistenziale nei confronti dei
lavoratori interessati e, conseguentemente, quella di far emergere le
connesse attivita' economiche;
al datore di lavoro che regolarizza i rapporti di lavoro sono
riconosciuti, per un triennio, una riduzione della contribuzione
riferita ai lavoratori interessati e un regime fiscale agevolato da
applicare agli incrementi di reddito dichiarati;
il datore di lavoro e i lavoratori che regolarizzano la loro
posizione, possono estinguere i relativi debiti fiscali e
previdenziali per gli anni pregressi;
condizione per l'emersione del lavoro irregolare e' la
presentazione, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di
emersione;
l'ulteriore obiettivo perseguito dalla legge, rispetto alla
tutela previdenziale del lavoratore e al recupero di gettito per
l'Erario, e' la diffusione dei principi di moralita' e di legalita'
nel mercato del lavoro e, conseguentemente, lo sviluppo, in un quadro
di maggiore trasparenza, di corretta concorrenzialita' e di rispetto
delle regole, del sistema economico del Paese, soprattutto nelle zone
ove il lavoro irregolare genera maggiori distorsioni.
Tutto cio' premesso vengono individuate le seguenti linee guida
che regolano il piano di emersione del lavoro irregolare.
1. Dichiarazione di emersione.
Il datore di lavoro che intende avvalersi dei benefici di cui
all'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, deve presentare una
apposita dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, conforme a
quella approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
Con la dichiarazione di emersione il datore di lavoro garantisce
la veridicita' dei dati ivi indicati, con particolare riferimento
all'avvenuta acquisizione della manifestazione di volonta', da parte
del lavoratore, di aderire al programma di emersione, e si impegna a
rispettare il programma medesimo.
2. Programma di emersione.
Il programma di emersione:
A. disciplina il rapporto di lavoro dalla data di emersione
fino al termine del programma stesso, nonche' le modalita' di
regolarizzazione del lavoro prestato negli anni pregressi;
B. fissa gli interventi diretti a garantire la sicurezza e la
salute sul luogo di lavoro, nonche' la tutela ambientale;
C. individua le forme di promozione, assistenza e consulenza
nelle materia di cui alla lettera B;
D. prevede le modalita' di verifica dello stato di attuazione
della normativa in materia di emersione del lavoro irregolare.
A. Rapporto di lavoro durante il programma di emersione e
regolarizzazione degli anni pregressi.
Il datore di lavoro provvede ad assumere il lavoratore irregolare
nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro stipulati con
le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e
si impegna:
1) a perseguire l'obiettivo della stabilizzazione del rapporto
di lavoro. In caso di modificazione o cessazione dello stesso, il
datore di lavoro e' tenuto, entro i termini specificamente previsti
dalle norme di settore, a darne apposita comunicazione anche al
competente Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro
precisando che trattasi di lavoratore regolarizzato ai sensi
dell'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
2) a tenere tutte le scritture obbligatorie previste dalla
legislazione del lavoro;
3) a versare le imposte, i contributi e i premi assicurativi
derivanti dalla applicazione del programma di emersione;
4) a versare la somma sostitutiva, a titolo di imposte,
contributi e premi assicurativi, derivante dalla richiesta di
regolarizzazione dei periodi antecedenti la regolarizzazione del
rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro e il lavoratore, nel riconoscere il comune
interesse alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, convengono
che, con l'adesione al programma di emersione, interviene anche
l'intesa delle parti relativamente ai periodi antecedenti la
regolarizzazione del rapporto di lavoro.
B. Interventi diretti a garantire la sicurezza e la salute sul luogo
di lavoro, nonche' la tutela ambientale.
Il datore di lavoro si impegna:
1) ad adeguare, entro il termine di durata del programma di
emersione, gli impianti e i luoghi di lavoro agli standard previsti
dalla normativa in materia;
2) a osservare le disposizioni concernenti la regolarita'
urbanistica e la sicurezza ambientale dei beni aziendali utilizzati
nello svolgimento delle attivita' connesse al lavoro irregolare
emerso;
3) a fornire all'INAIL le informazioni necessarie per la
valutazione dei rischi connessi all'attivita' svolta dai medesimi e
la conseguente determinazione dei premi assicurativi, nonche' a
provvedere a eseguire i relativi versamenti periodici.
C. Forme di promozione, assistenza e consulenza in materia di
sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro si impegna a fornire attivita' di formazione, consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ai
sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 242 del 1996, anche con
riferimento alla possibilita', per i datori di lavoro, di concorrere
ai finanziamenti previsti dall'art. 23 del decreto legislativo n. 38
del 2000, relativamente ai programmi di adeguamento delle strutture e
dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di
igiene sul lavoro.
Resta ferma la possibilita' di fornire consulenza e assistenza
nelle suddette materie da parte degli enti e delle organizzazioni
previsti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
D. Verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di
emersione del lavoro irregolare.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
e le associazioni di categoria, in coerenza con lo spirito della
norma, si impegnano a divulgarne le finalita' presso i propri
rappresentati.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con
le altre amministrazioni pubbliche interessate e con le predette
organizzazioni e associazioni, verifica periodicamente lo stato di
attuazione del programma di emersione.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato