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Gazzetta Ufficiale N. 41 del 18 Febbraio 2002

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

CIRCOLARE 12 febbraio 2002, n.23
Contributi in conto interessi su mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale, ai sensi dell'art. 34
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e relativo decreto attuativo del 14 febbraio 1997.

All'Associazione italiana editori
All'Unigec-Confapi
All'Unione bancaria italiana
Al Mediocredito centrale S.p.a.
e, per conoscenza:
Al Ministero per i beni e le attivita'
culturali - Gabinetto dell'on. Ministro
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria

I contributi in conto interessi, concessi in base alla legge
indicata in oggetto, vengono deliberati previo parere di una
commissione di esperti che esamina i programmi editoriali presentati
nelle domande di finanziamento.
Si rammenta che, a norma del decreto attuativo del 14 febbraio
1997, le sopra indicate richieste devono pervenire all'ufficio di
segreteria della commissione, presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali - Direzione generale per i beni librari e gli
istituti culturali - Servizio IV, entro il 31 maggio di ogni anno. Le
banche prescelte per la concessione del credito, devono stipulare le
delibere di finanziamento entro centoventi giorni dalla ricezione
della comunicazione del parere favorevole della commissione sulle
opere presentate. Il successivo contratto di mutuo dovra' essere
stipulato invece entro centottanta giorni dalla ricezione della
comunicazione d'impegno del relativo contributo da parte di questa
Amministrazione.
Si rammenta che, dal 1 gennaio 2002, le domande di agevolazione
presentate al Ministero per i beni e le attivita' culturali, in base
all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno esprimere gli
importi in euro.
Le spese relative ai costi dei programmi editoriali oggetto del
finanziamento potranno essere documentate in lire se tali titoli di
spesa riportano datazione antecedente il 1 gennaio 2002,
obbligatoriamente in euro per i titoli emessi nel 2002.
Le banche che concedono finanziamenti in base alla predetta legge,
dal 1 gennaio 2002 stipuleranno le delibere ed i contratti di mutuo
in euro e le rate di contributo verranno dal Ministero, alle
scadenze, erogate in euro. Al riguardo si precisa che le rate di
contributo, relative ai contratti di finanziamento gia' stipulati,
verranno, al 1 gennaio 2002, automaticamente convertite e liquidate
alle scadenze in euro, secondo la normativa vigente.
Si informa, inoltre, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno
trattati, nel rispetto della citata legge e degli obblighi di
riservatezza, esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla
legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' per
effetto di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili
e fiscali.
Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente
curare la piu' ampia diffusione della presente circolare presso i
propri aderenti.

Roma, 12 febbraio 2002

Il direttore generale
per i beni librari e gli istituti culturali
Sicilia


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato