Alle Direzioni regionali delle entrate
Agli Uffici delle entrate
Agli Uffici IVA
e, per conoscenza:
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Dipartimento della qualita'
dei prodotti agro-alimentari e dei
servizi - Direzione generale per la
qualita' dei prodotti agro-alimentari e
la tutela del consumatore
Al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza -
Direzione centrale affari generali -
Servizio polizia amministrativa e
sociale
Al Comando generale della Guardia di
finanza - III Reparto operazioni -
Ufficio fiscalita'
Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento per le politiche
fiscali
Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Servizio consultivo ed
ispettivo tributario
Alle Direzioni centrali dell'Agenzia
delle entrate
All'UNIRE
Al CONI
Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie
ippiche
Alla SNAI servizi S.r.l.
Alla SPATI S.r.l.
Alla TOTO 2000 S.r.l.
Alla Ariston servizi S.r.l.
Alla SOGEI S.p.a.
Alla Lottomatica S.p.a.
Alla Sisal S.p.a.
Alla SAGI Sport
Al SICS
Alla Sesterzi
Come e' noto, con decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, sono
state istituite e disciplinate nuove scom-messe a totalizzatore e a
quota fissa relative ad eventi sportivi di primario rilievo nazionale
ed internazionale diversi da quelli gestiti o controllati dal
Comitato olimpico nazionale italiano e dalle scommesse sulle corse
dei cavalli.
Con il medesimo decreto e' stata altresi' istituita la scommessa a
totalizzatore denominata "Formula 101", collegata alle gare
automobilistiche internazionali del Campionato mondiale di Formula
uno, organizzate dalla Federation International de l'Automobile -
FIA.
Con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti in
ordine all'attuale sistema di esercizio di dette scommesse a quota
fissa e a totalizzatore, la cui gestione e' stata oggetto di critiche
da parte di alcuni organi della stampa sportiva specializzata.
In particolare, e' stato rilevato che il criterio di certificazione
dei risultati degli eventi che costituiscono oggetto delle scommesse
in questione sarebbe diverso da quello utilizzato per l'analoga
scommessa "Formula 101", prevista dal titolo II dello stesso decreto
ministeriale n. 278, fondato sulle risultanze dell'ordine di arrivo,
sottoscritto dai commissari di gara, emesso dopo l'effettuazione, ad
opera degli stessi, dei controlli tecnici delle auto, come chiarito
dall'Amministrazione finanziaria con circolare n. 194/E del 27
ottobre 2000.
I risultati delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle
sugli eventi sportivi gestiti dal CONI sono accertati, invece, sulla
base di elementi e notizie oggettivamente riscontrabili da cui
attingere i risultati al termine della gara e, precisamente, l'ordine
di arrivo acquisito dal sito Internet ufficiale delle federazioni
sportive e da trasmissioni televisive specializzate.
Per una migliore comprensione dei termini della questione e per
stabilire quale metodologia di convalida dei risultati sia da
adottare, appare opportuno l'esame preliminare delle norme
riguardanti la materia.
L'art. 3 del decreto ministeriale n. 278 del 1999 stabilisce che
"per l'esercizio delle scommesse di cui all'art. 1, i concessionari
abilitati applicano le disposizioni del regolamento approvato con
decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e, in
particolare, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 4, 5,
7, 8 ...".
L'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174,
dispone che "le scommesse possono avere per oggetto anche fatti
connessi alle competizioni stesse purche' riscontrabili o
determinabili dai referti arbitrali".
L'art. 8, comma 5, dello stesso decreto prevede che "il risultato
oggetto della scommessa e' tempestivamente reso pubblico dal CONI. Le
modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono
sull'esito delle scommesse effettuate".
L'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 278 del 1999
stabilisce che "l'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi
oggetto di scommesse e' responsabilita' dei concessionari abilitati
all'accettazione delle stesse sulla base di referti arbitrali".
L'art. 11, comma 6, del citato decreto n. 278 recita: "Il
coordinamento organizzativo ... dell'acquisizione dei risultati
ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'art. 1
del presente regolamento, relative alle medesime gare
automobilistiche di Formula uno, e' riservato, tramite apposita
convenzione, alla FIA, ovvero ad altro soggetto dalla stessa delegato
allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto".
L'esame sistematico delle disposizioni riportate consente di
formulare le seguenti considerazioni:
a) le scommesse automobilistiche in discorso sono strutturalmente
diverse da quella denominata "Formula 101", consistente nel
pronosticare le prime otto vetture classificate nelle gare di gran
premio del campionato del mondo di Formula 1. Le scommesse
automobilistiche in parola consistono, infatti, nel pronostico del
vincitore del campionato del mondo (ante post), del vincitore di ogni
gran premio (sul vincente), di quale tra due concorrenti si e'
piazzato meglio (testa a testa) ovvero si e' classificato o meno
(classificato/non classificato).
La maggiore complessita' e l'entita' dei premi relativi alla
Formula 101 rispetto alle altre scommesse (piu' elementari rispetto
agli esiti oggetto del pronostico), devono necessariamente
determinare una differente disciplina tra le due tipologie di
scommesse, anche agli effetti dell'accertamento dei risultati delle
competizioni;
b) il criterio dell'utilizzo dei risultati al termine della gara,
usato per le scommesse sulle corse motociclistiche e per gli eventi
internazionali inseriti nei palinsesti del CONI per le scommesse
sportive, non ha creato, dopo due anni di applicazione, problemi di
attendibilita' dei risultati, al di la' della eterogeneita' dei
metodi usati;
c) il criterio in uso ha il vantaggio di consentire un sollecito
pagamento delle vincite e l'utilizzo delle somme riscosse per
ulteriori giocate, giovando quindi alla celerita' ed al volume del
gioco;
d) il criterio predetto non presenta, poi, gli inconvenienti
propri dell'altro criterio: e' di applicazione immediata in quanto
non bisogna aspettare i tempi (due o piu' ore per le gare estere) per
l'emanazione dell'ordine di arrivo valido per la scommessa "Formula
101"; non presuppone inoltre gli accordi onerosi, specialmente sotto
il profilo economico, tra i gestori delle scommesse e le federazioni
internazionali per "l'acclaramento dei risultati riguardanti gli
eventi oggetto di scommesse ... sulla base dei referti arbitrali"
(decreto ministeriale n. 278/1999, art. 5, comma 3). Appare evidente
che il rispetto della norma appena richiamata sarebbe di impossibile
attuazione pratica, soprattutto se si considera che i concessionari
(attualmente circa 2000 tra ippici e sportivi) dovrebbero rivolgersi
contemporaneamente alla giuria per acquisire il verdetto ufficiale.
In conclusione, pur riconoscendosi l'opportunita' di una
regolamentazione esplicita del metodo attualmente in uso per evitare
contestazioni e per non disorientare gli scommettitori (oggettivo
riscontro degli esiti delle gare), si ritiene che si debba,
nell'immediato, fare applicazione di tale metodo in via
interpretativa e cioe' sulla base del rinvio contenuto nell'art. 3
del decreto ministeriale n. 278 del 1999 agli articoli 5, comma 2, e
8, comma 5 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che
disciplina le scommesse sportive gestite dal CONI.
In altri termini, si e' ritenuto opportuno privilegiare, nel
conflitto tra i due gruppi di norme suelencati, l'applicazione delle
disposizioni che non pregiudicano l'operativita' del gioco, in luogo
di quelle che finirebbero per paralizzarne l'esercizio.
Le conclusioni suesposte sono state condivise dalla commissione per
la soluzione delle controversie sulle scommesse sportive istituita ai
sensi dell'art. 38 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.
Roma, 25 gennaio 2002
p. Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato