IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di
Polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999,
n. 254, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999";
Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle
finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, previa
informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la
destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi
criteri e modalita' applicative, delle risorse per l'efficienza dei
servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra
l'altro, ad incentivare il personale nelle attivita' operative e di
funzionamento individuate dal comandante generale del Corpo della
Guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi
che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio
2001, n. 140, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi
al biennio economico 2000-2001";
Ritenuto di dover individuare le suddette attivita' in quelle
svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente
decreto, caratterizzati da una particolare proiezione operativa;
Ritenuto di dover incentivare, seppur in misura minore, anche altre
attivita' operative e di funzionamento, che hanno comunque
contribuito al generale buon andamento della gestione nel 2000;
Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino
l'assunzione di particolari responsabilita' o disagio negli incarichi
di comando ordinativamente previsti e riconducibili anche a "figure"
organicamente rilevate;
Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorita' in
sedi non ambite;
Vista l'informativa al COCER in data 21 settembre 2001, ai sensi
dell'art. 59 dello stesso decreto;
Vista la delibera del COCER n. 01/44/8o in data 10 ottobre 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. Le somme indicate, per l'anno 2000, all'art. 53, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di
pertinenza dello stato di previsione del Ministero delle finanze, ora
Ministero dell'economia e delle finanze - tabella 2 - centro di
responsabilita' 7 - Guardia di finanza - unita' previsionale di base
7.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" - cap. 6130 "Fondo
unico
per l'efficienza dei servizi istituzionali", al netto delle somme
dovute a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico
dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale
militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della
Guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli articoli
seguenti.
Art. 2.
1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando
presso i seguenti reparti:
comando provinciale;
comando di reparto operativo aeronavale;
comando di gruppo;
comando compagnia;
comando di nucleo provinciale di polizia tributaria;
comando di stazione navale;
comando di sezione aerea;
comando di tenenza;
comando di sezione operativa navale;
comando di brigata;
comando di squadriglia navale,
per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2000,
con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano
alla distribuzione delle somme di cui all'art. 1 secondo i seguenti
parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel
2000:
Livello Parametro
-- --
VI 3
VI-bis 3,1
VII 3,2
VII-bis 3,3
VIII 3,4
IX 3,6
Art. 3.
1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati
titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti e
riconducibili anche a "figure" organicamente rilevate, per un periodo
non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2000, con esclusione
delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla
distribuzione delle somme di cui all'art. 1, secondo i seguenti
parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel
2000:
Livello Parametro
-- --
V 1,8
VI 2,2
VI-bis 2,3
VII 2,5
VII-bis 2,7
VIII 2,9
IX 3,2
Art. 4.
1. I militari in forza ai seguenti reparti e/o articolazioni:
nucleo speciale servizi extratributari, ad esclusione
dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e
delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nucleo speciale tutela concorrenza e mercato, ad esclusione
dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e
delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nucleo speciale radiodiffusione ed editoria, ad esclusione
dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e
delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nucleo speciale ispettivo funzione pubblica, ad esclusione
dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e
delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nucleo speciale repressione evasione contributiva, ad esclusione
dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e
delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nucleo speciale di polizia valutaria, ad esclusione dell'ufficio
personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni, dell'ufficio
analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
servizio centrale investigazione criminalita' organizzata, ad
esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio
raccordo informativo, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando
dei gruppi dipendenti;
nucleo speciale repressione frodi comunitarie, ad esclusione
dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio raccordo
informativo, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi
dipendenti;
nucleo speciale investigativo, ad esclusione dell'ufficio
personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e delle sezioni
comando dei gruppi dipendenti;
nuclei regionali di polizia tributaria, ad esclusione
dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando
dei gruppi dipendenti, nonche' del reparto comando dei nuclei
regionali di Trento e Pescara;
nuclei provinciali di polizia tributaria, ad esclusione della
sezione/squadra comando, dell'autodrappello e delle squadre comando,
dei gruppi dipendenti;
gruppi, ad esclusione delle sezioni comando e delle squadre
comando di nucleo operativo dipendente;
compagnie, ad esclusione della squadra comando e
dell'autodrappello;
tenenze, ad esclusione della squadra comando;
brigate;
sezioni "I" dei comandi provinciali;
equipaggi delle unita' navali e nuclei sommozzatori;
piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di
volo;
sezioni di polizia giudiziaria,
partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 1, secondo
i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in
godimento nel 2000:
Livello Parametro
-- --
V 1,5
VI 1,7
VI-bis 1,8
VII 1,9
VII-bis 2
VIII 2,1
IX 2,3
Art. 5.
1. Tutti i militari in forza ad un qualsiasi altro reparto e/o
articolazione partecipano alla distribuzione delle somme di cui
all'art. 1, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello
retributivo in godimento nel 2000:
Livello Parametro
-- --
V 1,1
VI 1,3
VI-bis 1,4
VII 1,5
VII-bis 1,6
VIII 1,7
IX 1,9
Art. 6.
1. L'indennita' di presenza qualificata di cui all'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e'
corrisposta con le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, fatto salvo
quanto previsto dal successivo art. 8, ed e' cumulabile con le
indennita' di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
Art. 7.
1. Sono esclusi dalla attribuzione degli emolumenti di cui al
presente decreto:
i militari classificati "inferiore alla media" o "insufficiente"
secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata
relativamente ad un periodo del 2000;
i militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o
articolazione per un periodo inferiore a centottantaquattro giorni
complessivi nel 2000;
i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre
attivita' addestrative di formazione, specializzazione,
qualificazione ed abilitazione, per periodi di almeno
centottantaquattro giorni complessivi nel 2000;
i militari compresi nella forza assente, come definita dall'art.
71, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1986, n. 189, per periodi di almeno centottantaquattro giorni
complessivi nel 2000;
gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;
gli ufficiali di complemento;
i finanzieri ausiliari;
i militari distaccati presso organismi ed enti vari;
il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia di
finanza.
2. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto
partecipano gli ufficiali che alla data del 1 gennaio 2000 abbiano
maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23
della legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2000
beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel
2000, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale
dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.
4. Gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente
decreto non sono tra loro cumulabili. Nel caso di coincidenza di due
o piu' fattispecie, tra quelle previste negli articoli medesimi, in
capo allo stesso militare, l'incentivo viene attribuito una sola
volta in base al parametro piu' favorevole.
Art. 8.
1. I militari che, nel corso del 2000, siano stati trasferiti
d'autorita' da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:
Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia per il personale dei ruoli
ufficiali;
Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia per il
restante personale,
beneficiano di un incremento pari al 100% del premio che spetterebbe
loro a norma degli articoli che precedono.
2. Il beneficio di cui al comma precedente non compete nell'ipotesi
di prima assegnazione, ne' nell'ipotesi in cui il trasferimento sia
disposto per motivi disciplinari.
Art. 9.
1. Le somme di cui all'art. 53, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, che si
renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno ridistribuite
proporzionalmente ai militari sulla base dei parametri indicati negli
articoli precedenti.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2002
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato