L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 gennaio 2002;
Premesso che:
in data 10 gennaio e' stata pubblicata, mediante deposito in
segreteria, l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia 10 gennaio 2002, n. 71/02 (di seguito: l'ordinanza), di
parziale sospensione della esecuzione della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione di
procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia
elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999 (di seguito: deliberazione n. 308/01);
l'ordinanza ha disposto la sospensione dell'efficacia della
deliberazione n. 308/01, nella parte in cui introduce un limite
all'assegnazione di capacita' produttiva nella misura del 20% del
numero delle bande disponibili per ciascuna delle procedure
concorsuali e del 15% del numero di bande complessivamente
disponibili per tutte le procedure concorsuali;
l'ordinanza di cui al precedente alinea e' stata adottata sulla
base delle seguenti motivazioni:
a) il tenore di una delle disposizioni richiamate quale
presupposto giuridico delle determinazioni assunte con la
deliberazione n. 308/01, l'art. 2, comma 12, lettera h, della legge
14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), non
consentirebbe la fissazione di limiti alla quantita' di bande di
capacita' produttiva che possono essere assegnate in esito alle
procedure concorsuali;
b) la previsione di limiti all'assegnazione della capacita'
produttiva si tradurrebbe in una misura in se' contrastante con il
meccanismo dell'asta al rialzo, e cio' in misura maggiore se si
considera la previsione della facolta' di cessione delle bande di
capacita' produttive assegnate in esito alla singola procedura d'asta
senza limiti sulle quantita';
c) la quantificazione dei limiti non sarebbe sorretta da
adeguata motivazione, ne' risulta preceduta da indagini istruttorie
sulle effettive condizioni del mercato di riferimento;
Visti:
la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
la legge n. 481/1995;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
Visti:
il provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 19
dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990;
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29
aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP
n. 6/92);
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30
giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2000, n. 223/2000
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 20
dicembre 2000;
la delibera 21 giugno 2001, n. 133/01 di avvio di istruttoria
conoscitiva sullo sviluppo della concorrenza nell'offerta di energia
elettrica ai fini della liberalizzazione del mercato e su alcune
iniziative dell'Electricite' de France in Italia (di seguito:
delibera n. 133/01);
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come
modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 10
dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale);
la deliberazione dell'Autorita' n. 308/01;
Considerato che:
l'ordinanza e' intervenuta con effetto sulla terza procedura
d'asta per l'assegnazione di capacita' produttiva ai clienti del
mercato libero dell'energia elettrica che non sono disponibili a
distacchi di carico;
attraverso la sopra richiamata procedura d'asta deve essere
allocata una quantita' superiore al 50% della capacita' produttiva
disponibile per il mercato libero per l'anno 2002 dell'energia
elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999;
la mancata assegnazione dell'energia elettrica di cui allo stesso
art. 3, comma 12, in considerazione delle quantita' coinvolte,
determina un aggravamento delle condizioni di acquisto dell'energia
elettrica per i clienti del mercato libero ed in particolare nel caso
dei clienti che esercitino per la prima volta la facolta' connessa
alla qualifica di cliente idoneo con decorrenza dal 1 gennaio 2002;
la restante parte dell'energia elettrica di cui allo stesso art.
3, comma 12, e' stata assegnata in esito alle due procedure d'asta
previste rispettivamente per i clienti del mercato libero disponibili
a distacchi di carico con e senza preavviso; e che su dette
transazioni i limiti previsti dall'art. 4, comma 4.4, della
deliberazione n. 308/01 non hanno determinato riduzioni delle
quantita' di capacita' produttiva oggetto delle richieste presentate
dai soggetti interessati all'assegnazione;
il richiamo all'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n.
481/95, evidenzia il presupposto delle sole disposizioni di cui al
titolo III della deliberazione n. 308/01, recanti la definizione di
direttive agli esercenti i servizi di pubblica utilita' nel settore
elettrico, in ossequio ad un inquadramento gia' ritenuto corretto
precedenti decisioni dal tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia;
il disposto dell'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n.
308/01, recante la definizione di limiti all'assegnazione di
capacita' produttiva, e' stato posto in attuazione del mandato,
attribuito all'Autorita' dall'art. 4, comma 1, del decreto
ministeriale, avente ad oggetto la disciplina, secondo criteri di
pubblicita', trasparenza e non discriminazione, delle procedure
concorsuali attraverso le quali il Gestore della rete cede l'energia
elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.
9, nonche' quella prodotta da parte delle imprese
produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B), del
provvedimento CIP n. 6/92,
la decisione, assunta con il decreto ministeriale, di assegnare
l'energia di cui al precedente alinea al mercato libero mediante
procedure concorsuali basate sui prezzi al rialzo e' stata operata al
fine di realizzare sia l'obiettivo del contenimento dell'onere, posto
a carico degli utenti del servizio di trasporto dell'energia
elettrica ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 12, del decreto
legislativo n. 79/1999, per la copertura degli oneri del
riconoscimento dei prezzi incentivati agli aventi diritto ai sensi
del provvedimento CIP n. 6/92 sia l'obiettivo della promozione della
concorrenza a fronte della concentrazione dell'offerta nel settore
della generazione di energia elettrica;
l'introduzione di limiti all'assegnazione di capacita' produttiva
consente di rendere la procedura d'asta compatibile con l'obiettivo
della promozione della concorrenza perseguito con il decreto
ministeriale garantendo che la detta assegnazione sia effettuata nei
confronti di un numero minimo di soggetti coerente con l'esigenza di
promozione della concorrenza;
l'opportunita' di introdurre correttivi, rispondenti all'esigenza
indicata nel precedente alinea, al metodo di assegnazione
dell'energia di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999 adottato per l'anno 2001 e' stata segnalata dall'Autorita',
in rapporto alle risultanze dell'istruttoria conoscitiva avviata con
la delibera n. 133/01, nel documento per la consultazione "Proposta
per l'adozione di misure urgenti per la promozione dell'offerta di
energia elettrica per il mercato libero per l'anno 2002" (si veda la
parte II, punto 2.2), diffuso in data 7 agosto 2001;
piu' in particolare, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva di
cui al punto precedente, l'Autorita' ha acquisito documentazione
dalla quale risulta che, nel primo semestre del 2001, la societa'
Enel Trade S.p.a. ha acquistato circa il 50% dell'energia elettrica
di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999
(circa 8,2 TWh, su un totale di 17 TWh); e che, tra gli altri
soggetti, solo la societa' Edison energia S.p.a. ha acquistato
quantita' corrispondenti ad una quota superiore al 10% delle medesima
energia (circa 2,2 TWh, su un totale di 17 TWh); e che gli altri
acquirenti hanno acquistato quantita' corrispondenti ad una quota
inferiore al 6%;
la riduzione di una posizione dominante nel mercato della
produzione di energia elettrica non si puo' realizzare se l'impresa
dominante (che attualmente detiene di una quota complessiva della
capacita' di generazione nazionale attualmente di molto superiore al
50%) acquisisce quote rilevanti dell'energia elettrica oggetto delle
procedure d'asta disciplinate con la deliberazione n. 308/01 che
costituiscono per gli acquirenti la principale alternativa, assieme
alle importazioni peraltro razionate, rispetto all'approvvigionamento
dalla medesima impresa dominante;
sulla base dei dati di cui ai precedenti alinea, il limite
all'assegnazione di capacita' produttiva di cui all'art. 4, comma
4.4, della deliberazione n. 308/01, e' stato quantificato in modo da
ottenere un livello minimo di concorrenza nel mercato di riferimento;
queste considerazioni, sviluppate in vari documenti
dell'Autorita' tra cui la relazione annuale sullo stato dei servizi e
sull'attivita' svolta presentata il 4 luglio 2001 e la memoria per
l'audizione dell'8 novembre 2001 davanti alla X commissione attivita'
produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, conducono
a determinare in non oltre il 20% la quota massima assegnabile a
ciascun richiedente;
all'analogo risultato del 20% si giunge mediante analisi piu'
complesse nelle quali, anziche' misurare la quota del maggior
operatore, si utilizzi un indicatore complessivo del grado di
concentrazione del mercato di riferimento in questione, che tenga
conto dell'intera distribuzione delle quote detenute di tutti gli
operatori, quale l'indice detto di Hirschman - Herfindahl;
Ritenuto che:
sia necessario garantire condizioni di certezza e operativita' in
ordine alla circolazione nel mercato libero dell'energia elettrica di
cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;
l'esigenza di cui al precedente alinea non sia compatibile con i
tempi richiesti per lo svolgimento dell'iter giurisdizionale per il
riesame dell'ordinanza e la valutazione nel merito del ricorso in
relazione al quale e' stata presentata la domanda incidentale di
sospensione cautelare della deliberazione n. 308/01 accolta con la
detta ordinanza;
per le finalita' indicate nei precedenti alinea si renda
necessaria e urgente la modificazione della deliberazione n. 308/01
in attuazione dei criteri sinteticamente declinati dal tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia nell'ordinanza;
sia pertanto necessario applicare un limite all'assegnazione a
ciascun soggetto richiedente, a tal fine considerando anche gli
acquisti compiuti dai soggetti a questo legati da rapporti di
controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 gennaio 1990, n. 287,
della capacita' produttiva in rapporto al mercato di riferimento,
costituito dalle procedure di assegnazione complessivamente
considerate, nonche' dalle eventuali successive cessioni della
capacita' produttiva assegnata;
il limite di cui al precedente alinea debba essere quantificato,
tenendo conto delle risultanze istruttorie sopra richiamate, nella
misura del 20%;
quanto sopra renda necessaria la reiterazione della sola
procedura d'asta sospesa a seguito dell'adozione dell'ordinanza;
Delibera:
Di modificare la deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione
di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia
elettrica di cui al l'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, mediante sostituzione dell'art. 4, comma 4.4,
della medesima deliberazione, con un comma formulato nel modo
seguente:
"4.4. Nessun soggetto in esito alla procedura concorsuale, nonche'
alle cessioni di cui al successivo art. 7, puo' detenere un numero di
bande disponibili superiore al 20% del numero complessivo delle bande
disponibili. Ai fini della valutazione del rispetto delle
disposizioni di cui al presente comma viene considerata come unica
posizione quella risultante dagli acquisti operati da un soggetto e
dai soggetti a questo legati da rapporti di controllo ai sensi
dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".
Di disporre che la societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a. riformuli l'avviso per l'assegnazione della
capacita' produttiva disponibile nell'anno 2002 dagli impianti di
generazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 21 novembre 2001, limitatamente alla
procedura d'asta riguardante l'assegnazione ai clienti del mercato
libero dell'energia elettrica non disponibili a distacchi di carico,
in conformita' alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01, come modificata
secondo il disposto di cui al punto precedente.
Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua
pubblicazione.
Milano, 21 gennaio 2002
Il presidente: Ranci
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato