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Gazzetta Ufficiale N. 42 del 19 Febbraio 2002

 

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2001
Modifica degli articoli 25 e 34, comma 1, del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare.

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
Viste le indicazioni e le proposte del presidente della Commissione
per gli affari generali;
Rilevato che i carichi di lavoro da devolvere alle varie
commissioni non sono tali da giustificare una diversa composizione
numerica delle stesse, cio' anche con riferimento ai dati riportati
nella relazione 5 giugno 2001 (1531 prot. del Consiglio) nella
precedente composizione quadriennale;
Non risultando, sul punto, ragioni ulteriori e diverse a sostegno
del contenuto sull'art. 25 del regolamento interno del Consiglio
quale approvato il 13 gennaio 1990;
Visto l'art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 e
visto l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 1989 n. 158;
Delibera:
Le seguenti modifiche del proprio regolamento interno:
l'art. 25 e' sostituito dal seguente:
"Costituzione delle commissioni
Non appena insediato, il Consiglio nomina:
a) la commissione per il regolamento del Consiglio, la riforma
giudiziaria e l'amministrazione della giustizia;
b) la commissione per gli uffici direttivi;
c) la commissione per gli affari generali, costituite da cinque
componenti.
Nella commissione per il regolamento sul Consiglio, la riforma
giudiziaria e l'amministrazione della giustizia almeno uno dei
componenti e' nominato fra i non magistrati; nella commissione per
gli uffici direttivi e nella commissione per gli affari generali due
dei componenti sono nominati fra i non magistrati.".
L'art. 34 comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le commissioni deliberano validamente con la presenza di tre
componenti. Il presidente o il vice presidente puo' nominare un
supplente per ciascuna commissione, quando uno dei componenti e'
temporaneamente impedito".
Roma, 12 dicembre 2001
Il presidente: Marvulli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato