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Gazzetta Ufficiale N. 43 del 20 Febbraio 2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2001
Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di una struttura di missione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11, legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art.
7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari
compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio dei
Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea e' specificata dall'atto
costitutivo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2000, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre
2000, recante "Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della
funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri";
Considerata la necessita' di promuovere - anche in attuazione della
legge n. 150 del 2000 e del relativo regolamento di attuazione - la
riorganizzazione, il coordinamento e l'integrazione delle attivita'
di comunicazione e informazione ai cittadini svolte, anche attraverso
Internet e le reti telematiche, dalle diverse strutture del
Dipartimento della funzione pubblica nelle materie di competenza del
Dipartimento stesso, nonche' l'esigenza di sperimentare procedure e
modelli di eccellenza da mettere, eventualmente, a disposizione delle
altre pubbliche amministrazioni;
Ritenuto opportuno far fronte alle suddette necessita' ed esigenza
attraverso l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione
pubblica, di una apposita struttura di missione;
Decreta:

Art. 1.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e' istituita una struttura di missione con il
compito di riorganizzare, coordinare e integrare le attivita' di
comunicazione e informazione ai cittadini svolte, anche attraverso
Internet e le reti telematiche, dalle diverse strutture del
Dipartimento nelle materie di competenza dello stesso, nonche' di
sperimentare procedure e modelli di eccellenza da mettere,
eventualmente, a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni.
Essa svolge la propria attivita' per tre anni dalla data di
istituzione, salvo eventuale proroga.
2. Il responsabile della struttura di missione di cui al comma 1
risponde direttamente al Ministro per l'attuazione degli indirizzi
concernenti l'attivita' istituzionale di competenza.
3. La struttura di missione di cui al comma 1, costituisce un
ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 di cui alle
premesse. L'incarico di responsabile e' conferito ai sensi dell'art.
19, comma 4, ovvero dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in quest'ultimo caso trovando piena
applicazione l'ultimo periodo del medesimo comma 6. La struttura di
missione e' posta, per quanto attiene all'attivita' amministrativa e
alla gestione, alle dipendenze funzionali del capo del Dipartimento,
si avvale, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, dei
competenti servizi del Dipartimento e opera altresi' in raccordo con
gli uffici competenti della Presidenza del Consiglio. Alla struttura
di missione e' altresi' attribuito un contingente di personale fino
ad un massimo di cinque unita'.
4. Le spese di funzionamento della struttura di missione, ivi
comprese quelle relative al personale, gravano sui capitoli del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di
pertinenza del Centro di responsabilita' n. 6 "Funzione pubblica".

Roma, 31 ottobre 2001

p. Il Presidente: Letta


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato