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Gazzetta Ufficiale N. 43 del 20 Febbraio 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 febbraio 2002
Emissione di una quinta tranche di certificati di credito del Tesoro, con godimento 1 gennaio 2002 e scadenza 1 luglio 2009, da destinare
ad operazioni di concambio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente
risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di
competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito
del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo
articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute,
ed, in particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro
medesimo puo' procedere, con propri decreti, ad operazioni di
concambio tra titoli emessi e da emettere;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4
febbraio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 18.090 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visti i propri decreti in data 21 dicembre 2001 e 24 gennaio 2002,
con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro
tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con
godimento 1 gennaio 2002 e scadenza 1 luglio 2009;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro, da destinare ad operazioni di concambio,
mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova
emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze;
Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di
titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza
del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale
dei titoli acquistati;
Decreta:

Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore,
con godimento 1 gennaio 2002 e scadenza 1 luglio 2009 (codice
IT0003219711), fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di
euro, di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2001, citato
nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei
certificati stessi, riservata agli operatori specialisti di cui
all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli
di cui all'art. 2, secondo le modalita' previste dall'art. 8 del
presente decreto.
I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2001.

Art. 2.
Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverra' mediante il
versamento, effettuato dagli operatori specialisti, del seguente
"titolo di scambio":
CCT 1 novembre 1995/2002 (codice IT0000367398).
Il prezzo di scambio del suddetto titolo sara' determinato, in
relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della direzione
seconda del Dipartimento del tesoro, e comunicato agli operatori
specialisti tramite i circuiti telematici di informazione
finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei
certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto e'
affidata alla Banca d'Italia.
I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.
Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori
"specialisti in titoli di Stato" di cui all'art. 3 del regolamento
adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.
La provvigione di collocamento prevista dall'art. 8 del citato
decreto ministeriale 21 dicembre 2001 non verra' corrisposta.

Art. 4.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi
intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo
minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di
capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non
verranno prese in considerazione.
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato
nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 5.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore
11 del giorno 6 febbraio 2002, esclusivamente mediante trasmissione
di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite
Rete nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite
dalla Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente
della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con
l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle
finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale
redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di
aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato
stampa.

Art. 7.
Il Dipartimento del tesoro e' autorizzato ad escludere le offerte
formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle
condizioni di mercato. Tale esclusione verra' esercitata per il
tramite dell'ufficiale rogante unicamente in relazione alla
valutazione dei prezzi e delle quantita', contenuti nel tabulato
derivante dalla procedura automatica d'asta.
L'assegnazione dei certificati verra' effettuata al prezzo meno
elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.
L'importo nominale di titoli di scambio di cui all'art. 2 del
presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai
fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sara' determinato
dalla moltiplicazione dell'importo nominale aggiudicato in asta,
secondo le modalita' di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio.
Il rapporto di scambio e' pari al rapporto tra il prezzo dei titoli
aggiudicati in asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato
con le modalita' di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000
euro, verra' arrotondato per difetto.

Art. 9.
Il controvalore dei "titoli di scambio", determinato in base al
prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del
presente decreto, verra' riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente
ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvedera' ad
inserire le partite relative ai titoli di scambio da regolare nella
procedura giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al
giorno di regolamento. I relativi ammontari saranno scritturati dalle
Sezioni di tesoreria provinciale fra i "pagamenti da regolare" e
verranno regolati con mandati di pagamento a carico, rispettivamente,
dei capitoli 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) e 2216
(unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in
corso.
Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta sara'
effettuato dagli operatori assegnatari l'11 febbraio 2002, al prezzo
di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi
per 41 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire
in via automatica le relative partite nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
L'11 febbraio 2002 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso
la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato gli
importi predetti.
La predetta sezione di tesoreria rilascera' per detti versamenti
separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base
6.4.1), art. 4, per l'importo relativo ai certificati sottoscritti,
ed al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 6.2.6), art. 3, per
quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.
La Banca d'Italia trasmettera' alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco
dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle
finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al
presente decreto.
L'estinzione dei predetti titoli di Stato sara' avvalorata da
apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la
citata societa'.
La Banca d'Italia curera', inoltre, ogni altro adempimento
occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 11.
Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di
scambio la Banca d'Italia comunichera' al Dipartimento del tesoro -
Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante
scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi'
l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle
operazioni medesime.

Art. 12.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno
carico al capitolo 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2009 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il Ministro: Tremonti

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato