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Gazzetta Ufficiale N. 43 del 20 Febbraio 2002

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2001
Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilita' con decorrenza 1 luglio 2000 e 1 luglio 2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
dispone, fra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di
incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con
cadenza annuale;
Vista la delibera n. 563 adottata dal consiglio di amministrazione
dell'INAIL in data 25 ottobre 2001, che ha proposto i nuovi importi
dell'assegno di cui si tratta con decorrenza 1 luglio 2000 e 1 luglio
2001 sulla variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta
fra il 1999 e il 2000 e registrata dall'ISTAT;
Considerato che la delibera suddetta ha tenuto conto delle
indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001,
emanata dalla Direzione generale dell'impiego, per quanto riguarda la
sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalita' di erogazione
dello stesso, nonche' i soggetti beneficiari, anche in presenza
dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilita';
Ritenuto di determinare i nuovi importi dell'assegno di
incollocabilita';
Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1999;
Decreta:

L'importo mensile dell'assegno di cui in premessa e' determinato:
con decorrenza 1 luglio 2000, nella misura di L. 368.000 (euro
190,06);
con decorrenza 1 luglio 2001, nella misura di L. 378.000 (euro
195,22).
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2002 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1 Lavoro e politiche sociali, foglio n.
30


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato