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Gazzetta Ufficiale N. 48 del 26 Febbraio 2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2002
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in
particolare l'art. 7, commi 1 e 3, secondo cui il Presidente del
Consiglio dei Ministri individua con propri decreti le aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale e indica, per tali strutture, il numero massimo
degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 186 del 10 agosto 2000, e in particolare l'art. 22 concernente
l'Ufficio del Segretario generale;
Considerata la necessita' di rivedere il disegno organizzativo
dell'Ufficio del Segretario generale al fine di assicurare la
maggiore aderenza della articolazione strutturale alle esigenze
funzionali del Segretario generale;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.
1. L'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2000, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Ufficio del Segretario generale). - 1. L'Ufficio del
Segretario generale fornisce a quest'ultimo il supporto per
l'attivita' di coordinamento e di raccordo organizzativo e funzionale
tra le diverse strutture, nonche' per la predisposizione delle
iniziative di carattere normativo riguardanti l'organizzazione e il
funzionamento della Presidenza. L'Ufficio opera nell'area funzionale
della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di
indirizzo politico-amministrativo generale. Svolge fuzioni di
verifica e monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo, in
base alle direttive del Ministro a cio' delegato, sino alla
definitiva articolazione delle relative strutture di supporto. In
particolare l'Ufficio:
a) cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione
degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito della Unione
europea ovvero derivanti da accordi internazionali; il monitoraggio
degli adempimenti normativi ed amministrativi in coerenza con gli
obiettivi delineati dal programma di Governo ed il supporto tecnico
per il suo aggiornamento;
b) cura la ricerca e lo studio degli elementi conoscitivi
funzionali all'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di
direttiva, anche con riferimento alle tematiche di raccordo tra i
diversi livelli di Governo;
c) assicura il supporto al Segretario generale per lo svolgimento
delle attivita' di cui all'art. 7;
d) assiste il Segretario generale, in raccordo con le altre
strutture della Presidenza, nell'esercizio delle funzioni
istituzionali di coordinamento e supporto all'attivita' del
Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti con le autorita'
amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le
altre amministrazioni ed enti, assicurando il quadro conoscitivo e
l'istruttoria funzionali allo studio delle varie problematiche
inerenti alle relazioni in questione;
e) provvede all'esame degli atti e dei documenti sottoposti al
Segretario generale, e predispone ricerche e analisi di carattere
giuridico-amministrativo su questioni specifiche;
f) assiste il Segretario generale negli adempimenti connessi alla
sicurezza interna e al segreto di Stato, in attuazione della legge 24
ottobre 1977, n. 801;
g) assicura, tramite il servizio del medico competente, la
sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione degli
articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 626 del 1994;
h) assicura il servizio di segreteria della Conferenza di cui al
comma 5;
i) coordina le attivita' di accettazione e di smistamento della
corrispondenza e del settore delle fotocopie;
l) provvede, in collaborazione con gli uffici interessati, alla
riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale e
cura la gestione del protocollo informatico integrato della
Presidenza.
2. Nell'ambito dell'Ufficio operano: la segreteria del Segretario
generale e il Centro comunicazioni classificate, deputato alla
trattazione di informazioni classificate per mezzo di apparati
elettronici.
3. Sono servizi dell'Ufficio la Segreteria speciale per le
attivita' di cui al comma 1, lettera f), e il servizio del medico
competente per le attivita' di cui al comma 1, lettera g).
4. Nell'ambito dell'Ufficio opera, a livello di ufficio
dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il capo
dell'Ufficio, l'Ufficio studi e rapporti istituzionali, articolato in
non piu' di tre servizi. Tale Ufficio assiste il Segretario generale
nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al
Presidente del Consiglio in materia di rapporti tra Governo e
confessioni religiose, di rapporti con le istituzioni internazionali
e comunitarie in raccordo con le altre strutture della Presidenza,
nonche' nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e raccordo
organizzativo delle attivita' di organismi e commissioni facenti capo
al Segretariato generale, in materie di particolare impatto
strategico anche sotto il profilo etico e umanitario. Cura altresi'
gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature
amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato.
5. L'Ufficio assicura il supporto organizzativo per la Conferenza
dei Capi di Gabinetto dei Ministri, convocata e presieduta dal
Segretario generale per l'esame preparatorio delle problematiche
inerenti a profili istituzionali di ordine generale e coinvolgenti
piu' amministrazioni. La Conferenza puo' essere convocata, per
l'esame di questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione del
programma di Governo, che la presiede anche tramite un suo delegato.
6. L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e si avvale
di tre dirigenti con compiti di consulenza, studio e ricerca,
nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonche' di
esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303.".

Art. 2.
1. All'art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 agosto 2000, sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 1, dopo le parole "in primo grado.", sono aggiunte le
seguenti: "Cura le relazioni sindacali.";
c) al comma 3, la parola "dieci" e' sostituita dalla seguente:
"undici".

Roma, 20 febbraio 2002


Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato