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Gazzetta Ufficiale N. 48 del 26 Febbraio 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 2002
Modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601
del 29 settembre 1973, relativo al regime delle esenzioni dalle
imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle
obbligazioni e dei titoli del debito pubblico, come modificato ed
integrato dal decreto-legge n. 556 del 19 settembre 1986 (convertito
in legge, dalla legge di conversione n. 759 del 17 novembre 1986),
dal decreto-legge n. 372 del 9 settembre 1992 (convertito in legge,
dalla legge di conversione n. 429 del 5 novembre 1992), dal decreto
legislativo n. 239 del 1 aprile 1996 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2, comma 9, della legge n. 468 del 5 agosto 1978,
cosi' come integrato dalla legge n. 362 del 23 agosto 1988, che
stabilisce che annualmente venga determinato il limite massimo di
emissione dei titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare,
nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato;
Visto l'art. 39 della legge n. 119 del 30 marzo 1981, che
attribuisce al Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e
delle finanze) la facolta' di emettere buoni ordinari del Tesoro
secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi sono
stabilite con suoi decreti a modificazione, ove occorra, di quelle
previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato;
Visto il proprio decreto del 9 luglio 1992, recante norme per la
trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;
Vista la legge n. 313 del 12 agosto 1993, cosi' come integrata
dall'art. 54 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sui termini di
prescrizione dei titoli di Stato;
Visto l'art. 13 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993,
concernente la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato;
Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20
aprile 1994, recante semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili;
Vista la legge n. 110 del 6 marzo 1996, relativa all'ammissibilita'
del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle
aste dei titoli di Stato;
Vista la legge n. 94 del 3 aprile 1997 recante norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;
Visto il decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997 sul
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e
diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge n. 662 del 23
dicembre 1996;
Vista la legge n. 433 del 17 dicembre 1997, delega al Governo per
l'introduzione dell'euro; nonche' il decreto legislativo n. 213 del
24 giugno 1998, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro
nell'ordinamento nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 20
febbraio 1998, sulle attribuzioni dei Dipartimenti del Tesoro;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996;
nonche' l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219
del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato
scelti sui mercati finanziari;
Visto il proprio decreto del 31 luglio 1998 sulle modalita' di
applicazione delle disposizioni relative alla dematerializzazione dei
titoli di Stato;
Visto il proprio decreto del 23 agosto 2000, relativo
all'affidamento del servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visto il decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, coordinato con
la legge di conversione n. 409 del 23 novembre 2001, recante
disposizioni urgenti relative all'introduzione dell'euro, in materia
di tassazione dei redditi ed altre operazioni di natura finanziaria;

Decreta:

Art. 1.
Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati
BOT) al portatore sono fissate con decreti del direttore generale del
Tesoro, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i quali indicano
l'importo, la durata, la scadenza, le date, il prezzo base di
collocamento e ogni altra caratteristica, con le modalita' stabilite
nel presente decreto.
Per ciascuna tipologia di titolo emesso e' possibile effettuare
riaperture in tranche. Al termine della procedura di assegnazione dei
BOT con durata semestrale e' disposta l'emissione di un collocamento
supplementare dei BOT di tale durata, da assegnare agli operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio
1999, secondo modalita' specificate ai successivi articoli 12 e 13
del presente decreto.
Le suddette emissioni devono essere effettuate in osservanza del
limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio
di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.

Art. 2.
In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilita'
generale dello Stato, citato nelle premesse, i decreti di emissione
dei BOT del direttore generale del Tesoro, di cui all'art. 1 del
presente decreto, possono non contenere l'indicazione del prezzo base
di collocamento. In questo caso, saranno escluse dall'assegnazione le
richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100
o piu' punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al
rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate
partendo dal prezzo piu' alto, costituiscono la meta' dell'ammontare
complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia
superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene
calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste,
ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla meta'
della tranche offerta. Il rendimento da considerare e' quello lordo,
calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di
trecentosessanta giorni.
Espletate le operazioni di asta secondo la procedura sopraindicata,
con decreto del direttore generale del Tesoro vengono indicati, per
ogni tipologia di titolo, il prezzo minimo accoglibile - derivante
dal meccanismo di cui sopra - ed il prezzo medio ponderato di
aggiudicazione, determinato ai sensi dell'art. 14 del presente
decreto.

Art. 3.
I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai
sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998,
gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a
favore degli aventi diritto.
Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
e' accreditato nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in
essere presso la Monte Titoli S.p.a.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui
all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213/1998, accreditano i
relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.
In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento
di contabilita' generale dello Stato, la durata dei BOT puo' essere
espressa in "giorni" e puo' anche superare i trecentosessantacinque
giorni purche' la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese
corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza
decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma e' versata
nelle tesorerie.

Art. 5.
Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso
indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei
servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in
base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti al comma 3 dello stesso art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche
in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma
4;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e)
e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte
all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20,
comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui
all'art. 1, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, iscritte
nell'apposito elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria
provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle
operazioni.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
rete nazionale interbancaria.

Art. 6.
Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere
formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere
sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere
sia il relativo prezzo.
Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.
I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in
termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di
titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale
cifra.
L'importo di ciascuna richiesta non puo' essere inferiore ad euro
1.500.000 di capitale nominale.
Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra
l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli
importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che
superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal
Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo
piu' alto e fino a concorrenza dell'importo offerto.

Art. 7.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca
d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale
interbancaria secondo le modalita' tecniche stabilite dalla Banca
d'Italia medesima.
Al fine di garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate
chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e
Banca d'Italia.
Nell'impossibilita' di immettere messaggi in rete a causa di
malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di
partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da
trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di
cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 8.
Le richieste non pervenute entro il termine stabilito con decreti
di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione. Eventuali
richieste sostitutive di quelle corrispondenti gia' pervenute vengono
prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui
sopra.
Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo il termine
suddetto.

Art. 9.
Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine
di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con
l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di
ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono
essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione
e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 10.
Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a
contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento
riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso
giorno fissato per l'emissione dei BOT dal decreto del direttore
generale del Tesoro, di cui al precedente art. 1 - quietanze
d'entrata per l'importo nominale emesso.

Art. 11.
L'assegnazione dei BOT e' effettuata al prezzo rispettivamente
indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che puo'
presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso. Nel
caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore
a tre, sono prese in considerazione le tre richieste presentate ai
prezzi piu' vantaggiosi per l'amministrazione.

Art. 12.
L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine
decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza
dell'importo offerto.
Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non
possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto
pro-quota.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai
corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.
Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata
semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli
semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un
importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta
ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura
della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche e' riservata agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato
all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata
ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui
all'art. 2 del presente decreto. Questi possono partecipare al
collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 12 del giorno stabilito, che coincide, di norma, con il
giorno lavorativo successivo a quello in cui si e' tenuta l'asta
ordinaria.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato
determinato nell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste
formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto
prezzo medio ponderato.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui agli articoli 3 e 9. La richiesta di ciascuno
"specialista" dovra' essere presentata secondo le modalita' degli
articoli 7 e 8 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli
che si intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non puo' essere inferiore ad euro 1.500.000;
eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in
considerazione.
Ciascuna richiesta non puo' superare l'intero importo offerto nel
collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare
superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel
collocamento supplementare stesso.
Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 13.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria
immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale
assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a
partecipare al collocamento supplementare. Le richieste sono
soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il
minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
Qualora uno o piu' "specialisti" dovessero presentare richieste
inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano
effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli
operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle
spettanti di diritto. L'assegnazione verra' effettuata in base ai
rapporti di cui al comma precedente.
In presenza di richieste di importo inferiore a quello spettante di
diritto ovvero in assenza di richieste da parte di uno o piu'
"specialisti", la differenza tra l'ammontare richiedibile di diritto
e quello effettivamente richiesto ovvero di quanto non richiesto si
assegna a quegli operatori che abbiano presentato richieste di
importo superiore a quello loro spettante, applicando il rapporto di
cui al comma precedente.
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento
supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello
stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria
indicato nei singoli decreti di emissione di cui all'art. 1.

Art. 14.
L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT e' corrisposto
anticipatamente ed e' determinato, ai soli fini fiscali, con
riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si
calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei
prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato