La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante
disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione,
di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui
rimborsi IVA, e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1002):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Tremonti) il 29 dicembre 2001.
Assegnato alla 6a commissione (Finanze e tesoro), in
sede referente, l'11 gennaio 2002 con pareri della
commissione 1a, 2a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a, 13a e giunta per
gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 16 gennaio 2002.
Esaminato dalla 6a commissione il 15, 22 e 24 gennaio
2002.
Esaminato in aula il 30 gennaio 2002 ed approvato il
31 gennaio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2278):
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede
referente, il 4 febbraio 2002 con pareri del Comitato per
la legislazione e delle commissioni I, II, V, VII, VIII,
IX, X, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VI commissione il 6, 7, 12 e 14
febbraio 2002.
Esaminato in aula il 18 febbraio 2002 ed approvato il
19 febbraio 2002.
Avvertenza:
Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
301 del 29 dicembre 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 63.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452
All'articolo 1, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla
medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate
di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal
medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di
tale soggetto, purche' tali emulsioni presentino le caratteristiche
di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a
condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il
quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con
acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile
denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' per l'autoproduzione, l'impiego ed il
controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis".
All'articolo 2:
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: "data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti:
"revisione organica del regime tributario del settore"";
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
imposta di consumo sul gas metano per usi civili".
All'articolo 3:
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Nella legge 1 novembre 1973, n. 762, concernente
l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e
Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari
agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: "a) di euro 233 per mille litri di benzina
e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;"".
All'articolo 4:
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa
ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui
all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi
erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento
dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al
quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo";
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle
seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504";
al comma 4, le parole: "31 agosto 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2002".
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"ART. 5-bis. - (Disposizioni in materia di pubblicita' effettuata
con veicoli). - 1. All'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
'4-bis. L'imposta non e' dovuta altresi' per l'indicazione, sui
veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo
dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto
terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali
indicazioni'";
b) al comma 3:
1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite le
seguenti: "dell'articolo 13, comma 4-bis, e";
2) la parola: "introdotto" e' sostituita dalla seguente:
"introdotti".
ART. 5-ter. - (Contabilita' speciali). - 1. Le risorse finanziarie
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da destinare alle istituzioni
scolastiche possono affluire in apposite contabilita' speciali aperte
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette
contabilita' possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate
agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici
scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la
realizzazione di eventuali attivita' e programmi agli stessi
affidati.
2. Il titolare di ciascuna contabilita' speciale e' individuato
con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale competente.
ART. 5-quater. - (Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise). - 1.
All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, le parole: "delle benzine" sono sostituite dalle
seguenti: "della benzina e del gasolio per autotrazione";
b) al comma 16:
1) nel primo periodo, le parole: "rivendite di benzine" sono
sostituite dalle seguenti: "rivendite di carburanti" e le parole:
"pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413
euro
e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro";
2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono sostituite
dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "e' assegnata alla
regione
la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate alle
regioni le quote"; le parole: "lire 800" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio
per autotrazione"; la parola: "diminuita" e' sostituita dalla
seguente: "diminuite";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine vendute
nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul gasolio per
autotrazione venduto nell'anno 2001"".
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: "testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti:
"testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504";
al comma 2, le parole: "testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle
seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504".
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: "basi lubrificanti" sono inserite le
seguenti: "e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili
a specifica,";
dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle
attivita' produttive, sono determinati:
a) le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e
versamento del contributo di cui al comma 1;
b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a
compensare i maggiori costi relativi all'attivita' di rigenerazione
degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attivita'
di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non
altrimenti riciclabili;
c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attivita' di
rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attivita';
d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del
Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei
soggetti che svolgono l'attivita' di rigenerazione in ragione della
qualita' e quantita' dei prodotti ottenuti dalla predetta attivita',
fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attivita' di
rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri
dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio
lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in
consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio
nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in
detti Paesi di altre forme di incentivazione;
e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione
negli impianti di cui al comma 1;
f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del
Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al
potenziamento dell'attivita' di controllo sugli impianti di cui alla
lettera e);
g) le modalita' da osservare per l'impiego di oli lubrificanti
nelle attivita' di trasformazione di cui al comma 7;
h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del
Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di
cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di
istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in
quantita' superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;
i) le modalita' per il rimborso della differenza tra l'imposta di
consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data
di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantita'
superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli
minerali, ed il contributo di cui al comma 1;
l) le modalita' di rimborso del contributo in caso di esportazione
o di trasferimento in altri Paesi comunitari";
al comma 6, le parole: "all'attivita' di rigenerazione" sono
sostituite dalle seguenti: "all'attivita' di trattamento di
rigenerazione e produzione di combustibili a specifica";
al comma 7, le parole: "testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle
seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504";
al comma 9, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 5-bis";
al comma 10, le parole: "testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti:
"citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504";
al comma 11, lettera a), capoverso, dopo la parola: "rifiuti" sono
aggiunte le seguenti: "qualora non rivesta le caratteristiche
qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale".
Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
"ART. 7-bis. - (Pagamento differito dei generi di monopolio da
parte dei rivenditori). - 1. Le disposizioni concernenti il pagamento
differito dei tabacchi lavorati, introdotte a favore dei rivenditori
dall'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive
modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei
depositari autorizzati, titolari dei depositi fiscali di tabacchi
lavorati di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo
modalita' che saranno stabilite con decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato".
Alla rubrica del capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", di pubblicita' effettuata su veicoli, di contabilita'
speciali e di generi di monopolio".
All'articolo 8:
al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Previo
procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie
procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sono individuate le
concessioni da rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del regolamento
recante norme per il riordino della disciplina organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scomesse relativi alle corse
dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, mediante
riattribuzione ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento" e
nel secondo periodo le parole: "dall'articolo 1 del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 1 del presente articolo";
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
All'articolo 9:
al comma 4, sono soppresse le parole: ", previa esibizione dello
scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di
affissione del Bollettino ufficiale di zona," e dopo la parola:
"schede" e' inserita la seguente: "prepagate";
al comma 5, sono soppresse le parole: ", entro i suddetti
termini,";
al comma 7, le parole: "L'importo delle schede" sono sostituite
dalle seguenti: "L'importo minimo delle schede prepagate" e le
parole: "di 2,50 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 5
euro".
All'articolo 13:
al comma 1, sono soppresse le parole: ", compresa quella sulla
corsa tris e quelle alla stessa assimilabili,";
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'unita' della scommessa tris e di quelle alla stessa
assimilabili e' pari a 0,50 euro e la giocata minima e' di 1,00 euro.
1-ter. Alle minori entrate recate dal comma 1-bis valutate in 42,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede con parte
delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento".
Dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti:
"ART. 15-bis. - (Termini per la richiesta di collaudo delle sale
Bingo). - 1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al
comma 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
periodo, le parole da: ", contestualmente" fino a: "novanta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "chiedano la proroga del termine per
la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11
luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla
dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta
giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine"; b)
dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "La richiesta di
proroga, gia' formulata prima della data di entrata in vigore della
presente legge, deve essere espressamente confermata
dall'interessato".
ART. 15-ter. - (Disposizioni varie in materia di giochi). - 1.
Restano fermi i poteri, anche regolamentari, del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto
periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
2. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "La posta unitaria
di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
ART. 15-quater. - (Campione d'Italia). - 1. All'articolo 132 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "in lire italiane" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "in euro, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di
cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al
consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio";
b) al comma 2, le parole: "in lire italiane" sono sostituite dalle
seguenti: "in euro"".
Alla rubrica del capo II sono soppresse le seguenti parole:
"AUMENTO DELLE POSTE DEI".
All'articolo 16:
al comma 2, le parole: "con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento
del
direttore dell'Agenzia delle entrate".
Dopo l'articolo 16, sono inseriti i seguenti:
"ART. 16-bis. - (Disposizioni in materia di trasferimento di beni
demaniali). - 1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e' abrogato. 2. Sono privi di effetto tutti gli atti e i
provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato
articolo 71 della legge n. 448 del 2001.
ART. 16-ter. - (Assistenza tecnica davanti alle commissioni
tributarie). - 1. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, recante disposizioni sul processo tributario, dopo le
parole: "della rendita catastale" sono aggiunte le seguenti: "e
gli
spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi
amministrati dall'Agenzia delle dogane".
ART. 16-quater. - (Interventi per l'ulteriore potenziamento della
giustizia tributaria). - 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali
di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di
collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 8, comma 1, lettera c), concernente
l'incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di componente delle
commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione
finanziaria, le parole da: "del Dipartimento delle entrate" fino alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "delle Agenzie
delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni";
b) nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei
componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessita' di servizio, il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta
del consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto
comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12";
c) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici componenti
eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal
Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i
professori di universita' in materie giuridiche o i soggetti
abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che
risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici
anni";
2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
"2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono
esercitare attivita' professionale in ambito tributario, ne' alcuna
altra attivita' suscettibile di interferire con le funzioni degli
organi di giustizia tributaria";
d) nell'articolo 22, comma 3, concernente le votazioni per
l'elezione del consiglio di presidenza, prima delle parole: "Le
schede devono essere preventivamente controfirmate", e' inserito il
seguente periodo: "Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non
piu' di sei candidati";
e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del
consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera
m), e' inserita la seguente: "m-bis) dispone, in caso di necessita',
l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o
sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la
durata massima di un anno;".
2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente
articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennita' di cui
all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992,
spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni
occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la
determinazione del modello di scheda elettorale e per il
coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio
di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di
incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di giudice
tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le
elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria.
ART. 16-quinquies. - (Indennita' di presidio per il funzionamento
del servizio nazionale della riscossione dei tributi). - 1. Per il
biennio 2002-2003, la rideterminazione della remunerazione per lo
svolgimento del servizio nazionale della riscossione, disposta con
decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio
2002, consegue ad una analisi dello stato del servizio di riscossione
dei tributi da concludere entro il 30 aprile 2002. L'analisi e'
condotta congiuntamente da funzionari degli uffici competenti del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie delle entrate
e delle dogane nonche' da rappresentanti della categoria delle
aziende concessionarie; le conclusioni del lavoro di analisi sono
presentate al Ministro dell'economia e delle finanze anche per
l'adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma.
2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1, per l'anno
2002 e' corrisposta, in via provvisoria e quale anticipato importo
erogato sulla futura rideterminazione a fronte della quale dovra'
essere previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio, per ogni
concessione del servizio, comprese quelle gestite in regime
commissariale, una indennita' di presidio correlata anche ai
risultati di gestione, in luogo degli aggi erogati a carico del
bilancio dello Stato sulle riscossioni erariali ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
successive modificazioni, nelle misure e secondo i criteri indicati
nei commi 3, 4, 5 e 6.
3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennita' di cui al
comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 112
del 1999. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di competenza
delle corrispondenti unita' previsionali di base potra' essere
incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione
programmato previsto nel Documento di programmazione
economico-finanziaria. Per l'eventuale eccedenza, si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta:
a) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni
che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale,
rispetto alla media dei carichi del triennio precedente e al netto
delle riscossioni su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione
conseguita nel 2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari,
rispetto alla media dei carichi del triennio precedente. Per ogni
punto percentuale di minore riscossione si procede ad una
corrispondente riduzione della percentuale spettante;
b) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni
che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale
superiori all'anno 2001. Per ogni punto percentuale di maggiore
riscossione rispetto alla predetta percentuale si procede alla
corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare
dell'indennita';
c) per l'80 per cento del suo ammontare mediante assegnazioni
periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002 ed entro il 31
ottobre 2002.
5. La percentuale di riscossione relativa all'anno 2001 nonche'
quella utile ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) del
comma 4 sono calcolate con criteri omogenei di raffronto del carico.
6. La determinazione della percentuale di riscossione nonche' le
modalita' di erogazione delle percentuali di indennita' avviene entro
il 30 aprile 2002 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane sulla
base dei seguenti criteri:
a) la percentuale di riscossione per ciascuna gestione va
determinata, previa verifica dei dati effettuata con le singole
concessioni, sul carico triennale affidato in riscossione depurato
delle partite fallite, sgravate, sospese o riscosse;
b) fissazione della misura dell'indennita' per ciascuna
concessione in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna
concessione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui
all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e successive modificazioni;
c) erogazione delle percentuali dell'indennita' di cui al comma 4,
lettere a) e b), in acconto, in misura non inferiore al 40 per cento
dell'intero ammontare entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo entro il 30
giugno 2003.
7. All'articolo 77, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 21
novembre 2000, n. 342, le parole: "31 dicembre 2001" e "1 gennaio
2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre
2002" e "1 gennaio 2003".
ART. 16-sexies. - (Contributo straordinario al CONI). - 1. Al fine
di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo
svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento
dell'attivita' sportiva e' autorizzata la concessione di un
contributo straordinario nel limite massimo di 103.291.000 euro per
l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono individuate le finalita' di utilizzazione del
predetto contributo anche nel quadro di un piano di ristrutturazione
e riorganizzazione dell'istituto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 17, al comma 1, la parola: "agevolazione" e'
sostituita dalla seguente: "agevolazioni" e sono soppresse le parole:
", alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento".
Dopo l'articolo 17, sono inseriti i seguenti:
"ART. 17-bis. - (Disposizioni per la copertura finanziaria). - 1.
Agli oneri relativi alla riduzione dell'aliquota di accisa sulle
emulsioni stabilizzate autoprodotte di cui all'articolo 1 valutati in
100 mila euro per l'anno 2002, al pagamento differito dei generi di
monopolio da parte dei rivenditori di cui all'articolo 7-bis valutati
in 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alle disposizioni
in materia di pubblicita' effettuata con i veicoli di cui
all'articolo 5-bis valutati in 4,1 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002, alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti
nel comune di Campione d'Italia di cui all'articolo 15-quater
valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede
quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2002 e quanto a 22,1 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 6.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" - capitolo 3555 -
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002 e corrispondenti unita' previsionali di base per gli
anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 17-ter. - (Contributo a favore dell'Associazione Festival
Internazionale "Citta' di Trento"). - 1. All'Associazione Festival
Internazionale film della montagna e dell'esplorazione "Citta' di
Trento", con sede a Trento, e' assegnata la somma di 350 mila euro
per l'anno 2002, per finanziare le spese connesse e collegate allo
svolgimento della 50a edizione del Festival Internazionale della
montagna "Citta' di Trento".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 350 mila euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
La rubrica del capo III e' sostituita dalla seguente:
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA, DI TRASFERIMENTO DI BENI DEMANIALI,
DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE
DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, DI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI E
NORME FINALI".
Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla
pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla
giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato