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Gazzetta Ufficiale N. 49 del 27 Febbraio 2002

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n.451

Testo del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001), coordinato
con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 8), recante: "Disposizioni urgenti per
la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali".

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.

Art. 1.

Proroga della partecipazione militare italiana a operazioni
internazionali

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 agosto 2001, n. 339, relativo alla partecipazione di personale
militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei
territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed
Eritrea, e' prorogato fino al 31 marzo 2002. Fino alla stessa data e'
prorogato il termine per la partecipazione del personale della
Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al
medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del
2001.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 406, relativo alla partecipazione militare
italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, e'
prorogato fino al 31 marzo 2002.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
1 dicembre 2001, n. 421, (( convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6, )) relativo alla partecipazione di
personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring
Freedom" (( e al connesso intervento internazionale denominato ISAF
(International Security Assistance Force) )) e' prorogato fino al 31
marzo 2002.

Art. 2.

Indennita' di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla
data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale,
al personale e' corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga
ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita'
di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella
misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo
eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali. L'indennita' e'
corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel
periodo dal 1 giugno al 30 novembre 2001. (( Per il personale che
partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, la misura
del 90 per cento e' calcolata sul trattamento economico all'estero
previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. ))
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative
di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di
missione, al personale militare e della Polizia di Stato e'
corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione
estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di missione i
volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata
delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio
permanente.

Art. 3.

Trattamento assicurativo e pensionistico

1. Al personale militare e della Polizia di Stato e' attribuito il
trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301,
con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della
legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al
trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore
o grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di servizio si
applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981,
n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di
pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento
previsto per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello
assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e
con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente,
dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge
15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n.
1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti
dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita' contratta in
servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge
19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 agosto 2001, n. 339.

Art. 4.

Personale in stato di prigionia o disperso

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1,
si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in
stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di
prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del
trattamento di pensione.

Art. 5.

Disposizioni varie

1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui
all'articolo 1:
a) non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto
di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di
lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze
telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto
adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita'
correlate alle esigenze operative.

Art. 6.

Disposizioni penali

1. Al personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace.
2. Al personale impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1,
comma 3, si applica il codice penale militare di guerra, (( come
modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione del
decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, e dalla legge di conversione
del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 421 del 2001. ))

Art. 7.

Personale civile

1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni
militari di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del
presente decreto per quanto compatibili, (( ad eccezione di quelle di
cui all'articolo 6. ))

Art. 8.

Disposizioni in materia contabile

1. In relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, in caso di
urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei contingenti, gli
stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati
di Forza armata, accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso
contratti accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione
delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per
l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui
all'articolo 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di
necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di
contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a
ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il
limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di
cui all'articolo 15, in relazione alle esigenze di revisione generale
di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere
infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di
apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e
chimica.
(( 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' conferire
apposito incarico, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, al fine di assicurare il completamento urgente dei
lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania, fatti
salvi gli effetti prodotti dalla proroga al 31 ottobre 2001 della
nomina del Commissario delegato per l'utilizzo dei fondi raccolti
attraverso la sottoscrizione per la "Missione Arcobaleno". ))

Art. 9.

Prolungamento delle ferme

1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui
all'articolo 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di
cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad
un massimo di ulteriori nove mesi.

Art. 10.

Forze di completamento

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui
all'articolo 1, al fine di garantire la funzionalita' e
l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita',
l'Amministrazione della difesa puo' richiamare in servizio, su base
volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di
complemento in congedo, nonche' il personale gia' appartenente alle
categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari
in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di
completamento, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e
logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati e' attribuito il
trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di
truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai
volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato giuridico ed il
trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in
ferma breve.
3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi
stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di
complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma
breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo
temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le
seguenti modalita':
a) in accoglimento di motivata domanda;
b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in
quanto applicabile.

Art. 11.

Compagnia di fanteria rumena

1. E' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo
2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria
rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella
missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di
euro 425.250.

Art. 12.

Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno
delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge
13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per
la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonche' per la
realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di
apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti dal comma
1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali
albanesi, per la costituzione della guardia costiera e' autorizzata
la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora
impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della
difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attivita'
congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.

Art. 13.

Norme di salvaguardia del personale

1. Il personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa
per il personale in servizio e non puo' partecipare alle varie fasi
concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui
all'articolo 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio
nazionale per attivita' connesse alla predetta operazione, e'
rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando
il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di
concorso per il quale ha presentato domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e
previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite,
ai soli fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta dei vincitori
del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianita'
relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.

Art. 14.

Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane
in Albania e nei Paesi dell'area balcanica

1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad adottare un programma
straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e
quelle albanesi, nonche' ad assumere le conseguenti iniziative per
stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri
Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita' di
criminalita' organizzata operante in tale area e nel controllo dei
flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della
Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero
dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento
interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza,
nonche' a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le
Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento
economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita'
speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del
50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il
trattamento economico aggiuntivo e' corrisposto in euro, per il
periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi
registrati nel periodo 1 giugno-30 novembre 2001.
4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero
previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti
fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, e'
corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria estera
percepita.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il
coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio
2002 e fino al 31 marzo 2002.
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una
relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati
raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.

Art. 14-bis.

Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex
Jugoslavia.

(( 1. La denominazione della missione di monitoraggio della
Comunita' europea nei territori della ex Jugoslavia ECMM e'
modificata in missione di monitoraggio dell'Unione europea nei
territori della ex Jugoslavia EUMM.
2. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2000,
n. 147, relativo alla partecipazione italiana alla missione di cui al
comma 1, e' prorogato fino al 31 marzo 2002. ))

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,
valutati complessivamente (( in 251.149.096 euro )) si provvede, per
l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese
impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge
28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato