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Gazzetta Ufficiale N. 49 del 27 Febbraio 2002

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n.452

Testo del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001), coordinato
con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11), recante: "Disposizioni urgenti in
tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla
pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla
giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni".


Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE, DI PUBBLICITA' EFFETTUATA SU
VEICOLI, DI CONTABILITA' SPECIALI E DI GENERI DI MONOPOLIO

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1.

Oli emulsionati

1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
(( 1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla
medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate
di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal
medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di
tale soggetto, purche' tali emulsioni presentino le caratteristiche
di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a
condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il
quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con
acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile
denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' per l'autoproduzione, l'impiego ed il
controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis. ))

Art. 2.

Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale
e imposta di consumo sul gas metano per usi civili.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
(( 1-bis. All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: "data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti:
"revisione organica del regime tributario del settore". ))

Art. 3.

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in
altri specifici territori nazionali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
(( 1-bis. Nella legge 1 novembre 1973, n. 762, concernente
l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e
Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari
agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
"a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per
mille litri di petrolio e di gasolio"; ))

Art. 4.

Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa
ovvero con energia geotermica e disposizioni concernenti l'esenzione
dell'accisa sul biodiesel.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
(( 1-bis. Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa
ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui
all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi
erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento
dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al
quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo. ))

Art. 5.

Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002,
l'aliquota prevista nell'allegato I al (( testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, )) e successive
modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli
esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della
misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresi', ai
seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale,
regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al
Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del
1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune
in servizio pubblico per trasporto di persone.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2002, e'
eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30
giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la
variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per
autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita'
produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo
prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo
rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il
10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare dell'aliquota di
accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le
modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio
di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del (( 30
settembre 2002, )) apposita dichiarazione ai competenti uffici
dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti
previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale
a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.
246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n.
330, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 5, del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo la parola: "purche'" sono aggiunte le seguenti: "e nei
limiti in cui";
b) le parole: "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"il 15 per cento".

Art. 5-bis.

Disposizioni in materia di pubblicita' effettuata con veicoli

(( 1. All'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il
seguente:
4-bis. L'imposta non e' dovuta altresi' per l'indicazione,
sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo
dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto
terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali
indicazioni"; ))
b) al comma 3:
(( 1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite
le seguenti: "dell'art. 13, comma 4-bis, e";
2) la parola: "introdotto" e' sostituita dalla seguente:
"introdotti". ))

Art. 5-ter.

Contabilita' speciali

(( 1. Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da
destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite
contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato. Alle predette contabilita' possono affluire
anche le risorse finanziarie assegnate agi uffici costituenti
l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il
funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali
attivita' e programmi agli stessi affidati.
2. Il titolare di ciascuna contabilita' speciale e' individuato con
provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale competente. ))

Art. 5-quater.

Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, in materia di accise

(( 1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, le parole: "delle benzine" sono sostituite dalle
seguenti: "della benzina e del gasolio per autotrazione";
b) al comma 16:
1) nel primo periodo, le parole: "rivendite di benzine" sono
sostituite dalle seguenti: "rivendite di carburanti" e le parole:
"pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413 euro
e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro";
2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono
sostituite dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "e' assegnata
alla regione la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono
assegnate alle regioni le quote"; le parole: "lire 800" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26
per il gasolio per autotrazione"; la parola: "diminuita" e'
sostituita dalla seguente: "diminuite";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine vendute
nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul gasolio per
autotrazione venduto nell'anno 2001". ))

Art. 6.

Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti

1. E' soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti
prevista dall'articolo 62 del (( testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, )) e dall'allegato I annesso al
predetto testo unico sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE".
2. L'articolo 62 del (( testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, )) e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 62 (Imposizione sui bitumi di petrolio) - 1. I bitumi di
petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo
secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti
nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di
provenienza comunitaria, mentre non e' applicabile ai bitumi
utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di
elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come
combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione
o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote
stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad
imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre
sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma
4.".
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere
dal 1 ottobre 2002.

Art. 7.

Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento
ambientale

1. A decorrere dal 1 ottobre 2002, e' istituito un contributo di
riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i
maggiori costi dell'attivita' di trattamento degli oli usati,
mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti (( e
mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica,
)) nonche' di potenziare l'attivita' di controllo sugli impianti di
combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di
incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione
delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera
f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto nella misura di 325
euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo
di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e
si applica:
a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999),
di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio
nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi
comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi;
b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui
lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di
provenienza comunitaria o da Paesi terzi;
c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti
aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di
alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri
poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle
preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza
comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita
o usati per la lubrificazione meccanica.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2,
si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di
idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o
piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con
procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15o Celsius,
contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in
volume.
4. Obbligato al pagamento del contributo e':
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio
nazionale;
b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.
5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati
o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:
a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai
diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio
che ne effettuano la rivendita;
b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del
ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel
momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro
Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono
nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto
dell'importazione.
(( 5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle
attivita' produttive, sono determinati:
a) le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e
versamento del contributo di cui al comma 1;
b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a
compensare i maggiori costi relativi all'attivita' di rigenerazione
degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attivita'
di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non
altrimenti riciclabili;
c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attivita' di
rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attivita';
d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte
del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore
dei soggetti che svolgono l'attivita' di rigenerazione in ragione
della qualita' e quantita' dei prodotti ottenuti dalla predetta
attivita', fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono
l'attivita' di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri
Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione
che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per
l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti
in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia
beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione;
e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione
negli impianti di cui al comma 1;
f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del
Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al
potenziamento dell'attivita' di controllo sugli impianti di cui alla
lettera e);
g) le modalita' da osservare per l'impiego di oli lubrificanti
nelle attivita' di trasformazione di cui al comma 7;
h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del
Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di
cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di
istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in
quantita' superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;
i) le modalita' per il rimborso della differenza tra l'imposta di
consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data
di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantita'
superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli
minerali, ed il contributo di cui al comma 1;
l) le modalita' di rimborso del contributo in caso di
esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari. ))
6. In relazione all'esigenza di assicurare competitivita' ((
all'attivita' di trattamento di rigenerazione e produzione di
combustibili a specifica )) puo' essere variata, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle
attivita' produttive, l'entita' della parte del contributo destinata
all'attivita' di riciclaggio.
7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i
prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, del (( testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, )) e successive modificazioni,
quelli destinati a subire processi di trasformazione per la
produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonche' quelli
impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e
sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella
produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o
sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli
antiparassitari per le piante da frutta.
8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si
applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e
dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro di entita' pari al 30 per cento del contributo
dovuto.
9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma
5-bis), si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260
euro a 1.550 euro. 10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli
appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e
delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti
dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi
conferiti dall'articolo 18 del (( citato testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ))
11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 7, comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera: "1-bis) il combustibile derivato da rifiuti (( qualora non
rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche
finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale"; ))
b) nell'articolo 33, comma 8, e' soppressa la lettera c).

Art. 7-bis.

Pagamento differito dei generi di Monopolio da parte dei rivenditori

(( 1. Le disposizioni concernenti il pagamento differito dei
tabacchi lavorati, introdotte a favore di rivenditori dall'articolo
24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni,
trovano applicazione anche nei confronti dei depositari autorizzati,
titolari dei depositi fiscali di tabacchi lavorati di cui al
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo modalita' che saranno
stabilite con decreto del direttore dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. ))


Capo II
DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE
SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE, DI GIOCHI E ALTRE MISURE IN VISTA
DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO

Art. 8.

Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il
servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.
Riattribuzione delle concessioni rinnovate.

1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri
oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa,
fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle
condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle
convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta
delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del
principio della riduzione equitativa della misura vigente del
corrispettivo minimo garantito nonche' della previsione di un
incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della
concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei
volumi di raccolta delle scommesse.
2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso,
congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote
di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con eventuale
ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle
concessioni.
(( 3. Previo procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto
delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono
individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del
regolamento recante norme per il riordino della disciplina
organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, mediante riattribuzione ai sensi dell'articolo 2 del medesimo
regolamento. )) Le predette concessioni restano in essere, fermo
quanto disposto (( dal comma 1 del presente articolo, )) fino alla
definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite.
(( 3-bis. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))

Art. 9.

Gioco del lotto

1. Il 31 dicembre 2001, alle ore 18,30, sara' effettuata una
estrazione straordinaria in lire del gioco del Lotto, alla quale
sara' abbinato il concorso pronostici Enalotto di cui all'articolo 1
del decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958 e
successive modificazioni.
2. L'importo della giocata minima del lotto e' fissato in 1,00
euro. Gli importi degli incrementi delle giocate saranno pari ad 0,50
euro e la giocata massima non puo' essere superiore a 200,00 euro.
3. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse
sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 0,05 euro o multipli di 0,05
euro.
4. Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagate
dal raccoglitore del gioco del Lotto presso il quale e' stata
effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite
attraverso giocate effettuate presso le ricevitorie speciali o con
schede (( prepagate )) del Lotto telefonico, il cui pagamento puo'
essere richiesto presso qualsiasi ricevitoria.
5. Per le vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e fino a
10.500,00 euro, gli scontrini vanno presentati presso il punto di
raccolta ove e' stata effettuata la giocata vincente o presso un
qualsiasi altro punto, ai fini della prenotazione al Concessionario
della relativa vincita. Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli
scontrini vincenti vanno presentati direttamente al Concessionario.
6. Il premio massimo cui puo' dar luogo ogni scontrino di giocata,
comunque sia ripartito tra le poste l'importo della scommessa, non
puo' eccedere la somma di 1.000.000,00 di euro.
7. (( L'importo minimo delle schede prepagate )) del Lotto
telefonico viene fissato in 10,00 euro, con incrementi (( di 5 euro
)) e non puo' essere superiore a 500,00 euro.
8. Le disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del presente
articolo hanno effetto dal 1 gennaio 2002.

Art. 10.

Lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea

1. Il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad
estrazione differita e delle lotterie ad estrazione istantanea,
indette dal 1 gennaio 2002, e' fissato, rispettivamente, in 3,00 euro
ed 1,50 euro.

Art. 11.

Scommessa "Formula 101"

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'importo della giocata minima
della scommessa "Formula 101" e' determinato in 1,00 euro per due
colonne fino ad un'ora prima delle prove ufficiali. La giocata minima
dopo tale orario e' determinata in 2,00 euro.

Art. 12.

Concorsi pronostici

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, la posta unitaria di gioco dei
concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, e' determinata in 0,50 euro per colonna e la giocata minima e'
pari a due colonne.

Art. 13.

Scommesse

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'unita' minima delle scommesse
a totalizzatore e' pari a 1,00 euro e la giocata minima e' di 2,00
euro. L'unita' minima delle scommesse a quota fissa e' pari a 3,00
euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro.
(( 1-bis. L'unita' della scommessa tris e di quelle alla stessa
assimilabili e' pari a 0,50 euro e la giocata minima e' di 1,00 euro.
1-ter. Alle minori entrate recate dal comma 1-bis valutate in 42,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede con parte
delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. ))

Art. 14.

Enalotto

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore
al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto
e' fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per
colonna pari a 0,50 euro.
2. La posta unitaria di partecipazione al concorso e' di 0,408 euro
per colonna.

Art. 15.

Eliminazione del limite al Jackpot

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, e' abrogato il quarto comma
dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto,
emanato con decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre
1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958,
e successive modificazioni, concernente limitazioni alle vincite di
prima e seconda categoria.

Art. 15-bis.

Termini per la richiesta di collaudo delle sale Bingo

(( 1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma
48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: ", contestualmente" fino a:
"novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "chiedano la proroga
del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto
direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori,
possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo
massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del
predetto termine";
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "La richiesta
di proroga, gia' formulata prima della data di entrata in vigore
della presente legge, deve essere espressamente confermata
dall'interessato". ))

Art. 15-ter.

Disposizioni varie in materia di giochi

(( 1. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto
periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
2. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "La posta unitaria
di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
))

Art. 15-quater.

Campione d'Italia

(( 1. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "in lire italiane" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "in euro, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di
cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al
consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio";
b) al comma 2, le parole: "in lire italiane" sono sostituite
dalle seguenti: "in euro". ))


Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA, DI TRASFERIMENTO DI BENI DEMANIALI,
DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE
DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, DI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI E
NORME FINALI

Art. 16.

Disposizioni in materia di rimborsi IVA

1. I contribuenti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75:
a) se hanno gia' ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato
emessi ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
349, possono richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili
corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale
nominale dei medesimi;
b) se non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di
Stato di cui alla lettera a), possono richiedere il pagamento in
contanti dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della citata
normativa, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui
all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto.
2. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
sono stabilite (( con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. ))

Art. 16-bis.

Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali

(( 1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
abrogato.
2. Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti
eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della
legge n. 448 del 2001. ))

Art. 16-ter.

Assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie

(( 1. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
recante disposizioni sul processo tributario, dopo le parole: "della
rendita catastale" sono aggiunte le seguenti: "e gli spedizionieri
doganali per le materie concernenti i tributi amministrati
dall'Agenzia delle dogane". ))

Art. 16-quater.

Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria

(( 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 8, comma 1, lettera c), concernente
l'incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di componente delle
commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione
finanziaria, le parole da: "del Dipartimento delle entrate" fino alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "delle Agenzie
delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni";
b) nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei
componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessita' di servizio, il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta
del consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto
comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12";
c) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici componenti
eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal
Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i
professori di universita' in materie giuridiche o i soggetti
abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che
risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici
anni";
2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
"2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono
esercitare attivita' professionale in ambito tributario, ne' alcuna
altra attivita' suscettibile di interferire con le funzioni degli
organi di giustizia tributaria";
d) nell'articolo 22, comma 3, concernente le votazioni per
l'elezione del consiglio di presidenza, prima delle parole: "Le
schede devono essere preventivamente controfirmate", e' inserito il
seguente periodo: "Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non
piu' di sei candidati";
e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del
consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera
m), e' inserita la seguente:
"m-bis) dispone, in caso di necessita', l'applicazione di
componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata,
rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un
anno;".
2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente
articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennita' di cui
all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992,
spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni
occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la
determinazione del modello di scheda elettorale e per il
coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio
di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di
incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di giudice
tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le
elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria. ))

Art. 16-quinquies.

Indennita' di presidio per il funzionamento del Servizio nazionale
della riscossione dei tributi

(( 1. Per il biennio 2002-2003, la rideterminazione della
remunerazione per lo svolgimento del Servizio nazionale della
riscossione, disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle
finanze entro il 30 maggio 2002, consegue ad una analisi dello stato
del servizio di riscossione dei tributi da concludere entro il 30
aprile 2002. L'analisi e' condotta congiuntamente da funzionari degli
uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
Agenzie delle entrate e delle dogane nonche' da rappresentanti della
categoria delle aziende concessionarie; le conclusioni del lavoro di
analisi sono presentate al Ministro dell'economia e delle finanze
anche per l'adozione del decreto di cui al primo periodo del presente
comma.
2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1, per l'anno
2002 e' corrisposta, in via provvisoria e quale anticipato importo
erogato sulla futura rideterminazione a fronte della quale dovra'
essere previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio, per ogni
concessione del Servizio, comprese quelle gestite in regime
cominissariale, una indennita' di presidio correlata anche ai
risultati di gestione, in luogo degli aggi erogati a carico del
bilancio dello Stato sulle riscossioni erariali ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
successive modificazioni, nelle misure e secondo i criteri indicati
nei commi 3, 4, 5 e 6.
3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennita' di cui al
comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 112
del 1999. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di competenza
delle corrispondenti unita' previsionali di base potra' essere
incrementato inmisura non superiore al tasso di inflazione
programmato previsto nel Documento di programmazione
economico-finanziaria. Per l'eventuale eccedenza, si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta:
a) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni
che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale,
rispetto alla media dei carichi del triennio precedente e al netto
delle riscossioni su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione
conseguita nel 2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari,
rispetto alla media dei carichi del triennio precedente. Per ogni
punto percentuale di minore riscossione si procede ad una
corrispondente riduzione della percentuale spettante;
b) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni
che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale
superiori all'anno 2001. Per ogni punto percentuale di maggiore
riscossione rispetto alla predetta percentuale si procede alla
corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare
dell'indennita';
c) per l'80 per cento del suo ammontare mediante assegnazioni
periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002 ed entro il 31
ottobre 2002.
5. La percentuale di riscossione relativa all'anno 2001 nonche'
quella utile ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) del
comma 4 sono calcolate con criteri omogenei di raffronto del carico.
6. La determinazione della percentuale di riscossione nonche' le
modalita' di erogazione delle percentuali di indennita' avviene entro
il 30 aprile 2002 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane sulla
base dei seguenti criteri:
a) la percentuale di riscossione per ciascuna gestione va
determinata, previa verifica dei dati effettuata con le singole
concessioni, sul carico triennale affidato in riscossione depurato
delle partite fallite, sgravate, sospese o riscosse;
b) fissazione della misura dell'indennita' per ciascuna
concessione in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna
concessione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui
all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e successive modificazioni;
c) erogazione delle percentuali dell'indennita' di cui al
comma 4, lettere a) e b), in acconto, in misura non inferiore al 40
per cento dell'intero ammontare entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo
entro il 30 giugno 2003.
7. All'articolo 77, comma 1, lettere a), b) e d), della legge
21 novembre 2000, n. 342, le parole: "31 dicembre 2001 e "1 gennaio
2002 sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre
2002 e "1 gennaio 2003 ". ))

Art. 16-sexies.
Contributo straordinario al CONI

(( 1. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il
potenziamento dell'attivita' sportiva e' autorizzata la concessione
di un contributo straordinario nel limite massimo di 103.291.000 euro
per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sono individuate le finalita' di utilizzazione
del predetto contributo anche nel quadro di un piano di
ristrutturazione e riorganizzazione dell'istituto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))

Art. 17.
Regolazione contabile

1. L'importo corrispondente alle agevolazioni di cui agli articoli
3, 4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno
2002, nonche' quello relativo all'articolo 16, valutato in 72.304
migliaia di euro per il medesimo anno, e' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17-bis.
Disposizioni per la copertura finanziaria

(( 1. Agli oneri relativi alla riduzione dell'aliquota di accisa
sulle emulsioni stabilizzate autoprodotte di cui all'articolo 1
valutati in 100 mila euro per l'anno 2002, al pagamento differito dei
generi di monopolio da parte dei rivenditori di cui all'articolo
7-bis valutati in 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alle
disposizioni in materia di pubblicita' effettuata con i veicoli di
cui all'articolo 5-bis valutati in 4,1 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002, alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti
nel comune di Campione d'Italia di cui all'articolo 15-quater
valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede
quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2002 e quanto a 22,1 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 6.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" - capitolo 3555 -
dello stato di previsione del Mistero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002 e corrispondenti unita' previsionali di base per gli
anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))

Art. 17-ter.

Contributo a favore dell'Associazione Festival internazionale "Citta'
di Trento"

(( 1. All'Associazione Festival internazionale film della montagna e
dell'esplorazione "Citta' di Trento", con sede a Trento, e' assegnata
la somma di 350 mila euro per l'anno 2002, per finanziare le spese
connesse e collegate allo svolgimento della 50a edizione del Festival
internazionale della montagna "Citta' di Trento".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 350 mila euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato