IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio
2001, di programmazione dei flussi per il 2001, che ha autorizzato
l'ingresso di n. 83.000 cittadini stranieri non comunitari e, in
particolare, ha disposto, all'art. l, comma 2, di ammettere in
Italia, "per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero, chiamati e autorizzati
nominativamente, entro una quota massima di n. 33.000 persone" ed
all'art. 2, comma 1, lettera b) di consentire l'ingresso in Italia
per lavoro autonomo di 3000 lavoratori stranieri non comunitari;
Visto il proprio decreto in data 12 luglio 2001 che ha consentito
l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente
a carattere stagionale, di una quota massima di 6.400 cittadini
stranieri non comunitari;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, e successive
modifiche, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale prevede che
"in caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione
annuali, la determinazione delle quote e' disciplinata in conformita'
con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico
nell'anno precedente";
Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2002 che ha determinato per l'anno
2002 la quota massima di ingresso di 33.000 lavoratori subordinati
stagionali non comunitari;
Considerato che vi e' la necessita' di autorizzare l'ingresso, in
conformita' a quanto previsto per l'anno 2001, di un'ulteriore quota
di 6.400 lavoratori subordinati stagionali stranieri non comunitari e
di una quota di 3000 lavoratori stranieri non comunitari per lavoro
autonomo, anche per lo svolgimento di attivita' professionali
provenienti da qualsiasi Paese non comunitario;
Ritenuto di stabilire che le quote relative ai lavoratori
subordinati stagionali non comunitari riguardano oltre ai lavoratori
subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi indicati
dall'art. 1, comma 2 del proprio decreto in data 4 febbraio 2002
altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. E' consentito l'ingresso in Italia per l'anno 2002 di
un'ulteriore quota massima di 6.400 i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari, ripartita tra le regioni di cui al
prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con
le quote massime ivi assegnate.
2. Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non
comunitari di cui al comma 1, nonche' quelle indicate all'art. 1,
comma 1, del proprio decreto 4 febbraio 2002, riguardano, oltre ai
lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai
Paesi previsti dall'art. 1, comma 2 del citato decreto 4 febbraio
2002, altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno
2001.
3. E' stabilita per l'anno 2002 una quota massima di 3000
lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo
svolgimento di attivita' professionali, provenienti da qualsiasi
Paese non comunitario.
Roma, 12 marzo 2002
Il Ministro: Maroni
Allegato
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Regione |
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Umbria.... | 189
Abruzzo.... | 302
Molise.... | 170
Campania.... | 753
Puglia.... | 3.009
Basilicata.... | 753
Calabria.... | 1.129
Sicilia.... | 57
Sardegna.... | 38
| -----
Totale . . . | 6.400
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Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato