IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche,
recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
maggio 2000, recante "Individuazione delle risorse umane,
finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni
in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a
favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
novembre 2000, recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le
regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione dei
trattamenti economici a favore degli invalidi civili";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre 2000, recante "Trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
alla regione Calabria e agli enti locali della regione";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre 2000, recante "Trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
alla regione Marche e agli enti locali della regione";
Visto l'art. 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che riconosce alle regioni la possibilita' di attribuire all'I.N.P.S.
l'esercizio della potesta' concessiva dei trattamenti di invalidita'
civile, sulla base di specifici accordi stipulati tra le regioni
stesse e l'I.N.P.S.;
Vista la legge regionale 7 maggio 2001, n. 11, della regione
Marche, recante "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica
di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)";
Visto, in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta legge
regionale n. 11/2001 con la quale si stabilisce che la regione Marche
si avvale dell'I.N.P.S. per lo svolgimento delle funzioni concessorie
degli emolumenti in favore degli invalidi civili;
Vista la legge regionale 19 ottobre 2001, n. 20, della regione
Calabria recante "Affidamento all'I.N.P.S. dell'esercizio delle
funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore
degli invalidi";
Visto, in particolare, l'art. 51, comma 1, della predetta legge
regionale n. 20/2001 con la quale si stabilisce che la regione
Calabria si riserva le funzioni amministrative concernenti lo
svolgimento delle funzioni concessorie degli emolumenti in favore
degli invalidi civili;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 dicembre 2000, il quale stabilisce che entro il 31
dicembre 2001 alle eventuali modifiche nell'attribuzione delle
risorse finanziarie tra le regioni, le province e i comuni,
conseguenti all'emanazione di leggi regionali successive al 1 gennaio
2001, per le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo n.
112 del 1998, si provvede, su proposta della Conferenza unificata,
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'interno;
Vista la proposta della Conferenza unificata del 22 novembre
2001, di modificare l'attribuzione delle risorse finanziarie
trasferite per l'esercizio delle funzioni in materia di concessione
degli emolumenti a favore degli invalidi civili, sulla base di quanto
disposto dalle leggi regionali n. 11 e 20 del 2001 rispettivamente
della regione Marche e della regione Calabria;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'interno, prevista dall'art.
8 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'esercizio delle funzioni di concessione degli emolumenti
agli invalidi civili le risorse finanziarie riferite alle province
della regione Marche, pari a lire 118.087.018, e quelle riferite ai
comuni della regione Calabria, pari a lire 210.510.711, cosi' come
individuate nelle tabelle A ed E allegate ai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, recanti per le medesime
regioni ed i relativi enti locali il trasferimento dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per
l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto
legislativo n. 112 del 1998, sono assegnate direttamente alle regioni
Marche e Calabria che, secondo quanto previsto dalle rispettive leggi
regionali n. 11/2001 e n. 20/2001, hanno stabilito, per quanto
riguarda la regione Marche, di riservarsi le funzioni concessorie
degli emolumenti in favore degli invalidi civili e, per quanto
concerne la regione Calabria, di riservarsi l'esercizio della
funzione concessoria degli emolumenti in favore degli invalidi
affidandola in convenzione all'I.N.P.S.
2. A seguito della modifica dell'attribuzione delle risorse
finanziarie disposta dal comma 1, le tabelle A, allegate ai citati
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000
sono, relativamente alle regioni Marche e Calabria, sostituite con le
tabelle allegate al presente decreto. Sono eliminati i prospetti
relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie alle province
della regione Marche ed ai comuni della regione Calabria per la
materia relativa agli invalidi civili, di cui alle tabelle E allegate
ai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 2000.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto
alle necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2001
Il Ministro: Tremonti
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato