Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, recante l'approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi;
Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto-legge n.331
del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che
individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in
sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le
modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non
applicabilita' degli studi di settore;
Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la
Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della
legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2000;
Visto il proprio decreto 12 giugno 1997, concernente
l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad
attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi,
del commercio e ad attivita' professionali;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300,
che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro
e della programmazione economica e delle finanze al Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 57 del medesimo decreto legislativo n.300 del
1999 che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle
Entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data
7 febbraio 2002;
DECRETA:
Art. 1
(Approvazione degli studi di settore)
1. E' approvata , in base all'articolo 62-bis del decreto legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993 n. 427, l'evoluzione dello studio di settore SG68U,
Trasporto di merci su strada, codice di attivita' 60.25.0, approvato
con decreto del Ministro delle Finanze 30 marzo 1999.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi
relativi allo al predetto studioo di settore indicato sono
determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle
tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per
l'applicazione dello studio, contenuti all'allegato 1nell'allegato
.1;
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
4.Lo studio di settore si applica ai contribuenti che svolgono
in maniera prevalente l'attivita' indicata nel comma 1, nonche'
ai contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera
secondaria per le quali abbiano tenuto annotazione separata.
5.Lo studio di settore approvato con il presente decreto e'
utilizzabile a partire dagli accertamenti relativi al periodo di
imposta 2001.
Art. 2
(Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore)
1. Lo studioo di settore approvato approvato con il presente
decreto non si applica:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare
superiore a 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e
consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti
stessi;
Art. 3
(Variabili delle imprese)
1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da
utilizzare per l'applicazione dello dello studiodio di settore, di
settore approvatoapprovato con il presente decreto, e' effettuata
sulla base delle istruzioni per la compilazione del del relativo
relativo questionario questionario approvato con decreto del Ministro
delle Finanze 12 giugno 1997, tenuto conto di quanto precisato in
quelle per la compilazione delle dichiarazioni di cui
all'art. 5, comma 1 del presente decreto. In particolare la
variabile relativa al costo per carburanti e lubrificanti va assunta
al netto dei crediti di imposta per caro petrolio e carbon tax
relativi al gasolio per autotrazione.
Art. 4
(Determinazione del reddito imponibile)
1. Sulla base dello studio di settore sono determinati
presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 53, ad esclusione di
quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso
articolo del testo unico delle imposte sui redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera
c) e d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti
negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi
relativi alle voci e alle variabili di cui all'articolo 3 devono
essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio
dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei
redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di
settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 60, commi da 1 a
4, del testo unico delle imposte sui redditi.
Art.5
(Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore)
1. I contribuenti ai quali si applica lo studio di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione dello studio stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2002
Il Ministro: TREMONTI
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; Ministero delle Finanze