Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi;
Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto-legge n.331
del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che
individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in
sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n.
146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione
degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalita'
di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti
dei soggetti che esercitano piu' attivita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la
Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della
legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2000;
Visti i decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati
approvati gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel
settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle
attivita' professionali;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300,
che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro
e della programmazione economica e delle finanze al Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle
Entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
Visto l'articolo 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che ha previsto la facolta' di avvalersi del regime fiscale delle
attivita' marginali per alcune categorie di persone fisiche per le
quali risultano applicabili gli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non
applicabilita' degli studi di settore nei confronti dei contribuenti
che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu'
attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita in presenza
delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei
parametri ;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data
6 marzo 2002;
DECRETA:
Art. 1
(Approvazione di criteri per l'applicazione
degli studi di settore ai contribuenti
che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' in diverse unita'
di produzione o di vendita)
1. Sono approvati i criteri per l'applicazione degli studi di
settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione
o di vendita. Tali criteri si applicano a partire dall'anno 2001,
limitatamente alle attivita' indicate nella tabella di cui
all'allegato 1.A e nei confronti dei contribuenti che svolgono
esclusivamente attivita' per le quali si applicano gli studi di
settore ovvero queste e attivita' di vendita di generi soggetti ad
aggio o a ricavo fisso.
2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1 gli elementi
necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi
sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica e delle
tabelle delle incidenze delle variabili sui ricavi indicate
nell'allegato 1, nonche' delle note tecniche e metodologiche, delle
tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per
l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai
decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruita'
dei ricavi dichiarati e' effettuata prendendo in considerazione
l'insieme delle attivita' esercitate.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto ai valori minimi e massimi aziendali assumibili con
riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. Tali
valutazioni sono effettuate solo in presenza di indicatori comuni
alle diverse attivita' esercitate.
4. Per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che
esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita'
d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, occorre:
a) indicare, separatamente, i ricavi relativi alle diverse
attivita' esercitate ovvero alle diverse unita' di produzione o di
vendita;
b) attribuire alle diverse attivita' esercitate ovvero alle
diverse unita' di produzione o di vendita, i componenti direttamente
afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di
prevalenza nell'utilizzo;
c) indicare, in maniera indistinta, i dati del personale e quelli
contabili che non e' possibile ripartire tra le diverse attivita'
esercitate ovvero tra le diverse unita' di produzione o di vendita.
L'attribuzione di tali componenti alle singole attivita' o alle
singole unita' di produzione o di vendita e' effettuata in via
automatica dal programma informatico realizzato in base alle
disposizioni approvate con il presente decreto.
Art. 2
(Modalita' di applicazione degli studi di settore)
1. In via sperimentale, i ricavi, i corrispettivi e gli indici di
coerenza economica determinati in base all'articolo 1, sono
utilizzati come criteri selettivi per la scelta delle posizioni da
sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. I contribuenti
che dichiarano ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante
dai predetti studi di settore non sono
assoggettabili ad accertamento in base all'articolo 10 della legge
della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori ricavi
determinati a seguito della revisione degli studi stessi.
Art. 3
(Categorie di contribuenti escluse )
1. I criteri indicati nell'articolo 1 non si applicano nei
confronti dei contribuenti che:
a) dichiarano ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi
quelli di cui alla lettera c) del testo unico delle imposte sui
redditi, di ammontare complessivo superiore a 5.164.569 euro;
b) svolgono attivita' o utilizzano unita' di produzione o di
vendita che comportino la compilazione di piu' di dieci modelli per
l'applicazione degli studi di settore;
c) esercitano due o piu' attivita' d'impresa non rientranti nel
medesimo studio di settore, nel caso in cui l'importo dei ricavi
conseguiti nel periodo d'imposta, relativo alle attivita' non
prevalenti, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare
complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo;
d) esercitano esclusivamente un'attivita' in diverse unita' di
produzione o di vendita, per la quale sia prevista, nel decreto di
approvazione del relativo studio di settore, l'applicabilita' dello
stesso anche in caso di svolgimento della attivita' in piu' unita' di
produzione o di vendita;
e) esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu'
attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita e
che si avvalgono ovvero intendono avvalersi, del regime fiscale delle
attivita' marginali di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. I predetti contribuenti
determinano l'ammontare complessivo dei ricavi in base
all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita'
prevalente;
f) non hanno effettuato annotazioni separate in quanto hanno
conseguito:
- un ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645 euro;
- ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attivita' svolte in
Comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.
2. I predetti criteri non si applicano, altresi', nei confronti
dei contribuenti che sono interessati da una delle cause di
esclusione di seguito elencate, anche se la stessa riguarda solo una
delle attivita' svolte o opera soltanto all'interno di una delle
unita' di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento
dell'attivita':
a) sussistenza di una causa di esclusione di cui all'art. 10 della
legge 8 maggio 1998, n. 146;
b) esercizio di una o piu' attivita' d'impresa cui non risultano
applicabili gli studi di settore, ad esclusione delle attivita' di
vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, nel caso in cui
l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo a
dette attivita', sia superiore al 20 per cento dell'ammontare
complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo;
c) esercizio di piu' attivita' d'impresa non rientranti nel
medesimo studio di settore, nel caso in cui, per ognuno degli studi
di settore applicabili al contribuente, l'importo dei ricavi
conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attivita' del medesimo
studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare
complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo.
3. In caso di piu' attivita' svolte all'interno di piu' unita' di
produzione o vendita, per la verifica del limite del 20 per cento
indicato alle lettere b) ed c) del comma precedente, occorre fare
riferimento ai ricavi conseguiti nella medesima unita'.
4. Nei confronti dei contribuenti nelle condizioni indicate:
a) alle lettere a), b) e f), del comma 1, nonche' a) e c) del
comma 2, non si applicano ne' gli studi di settore ne' i parametri;
b) alla lettera b) del comma 2, si applicano i parametri relativi
alla attivita' prevalente;
c) alle lettere c), d), ed e), del comma 1, si applica lo studio
di settore relativo alla attivita' prevalente, tenendo conto, per
quanto riguarda i contribuenti di cui alla lettera e), delle
percentuali di riduzione indicate nel provvedimento dell'Agenzia
delle Entrate del 2 gennaio 2002.
Art. 4
(Variabili delle imprese)
1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da
utilizzare per l'applicazione degli studi di settore mediante i
criteri approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base
delle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli di cui
all'articolo 6.
Art. 5
(Determinazione del reddito imponibile)
1. Sulla base degli studi di settore applicati con i criteri
indicati all'articolo 1, sono determinati presuntivamente i ricavi di
cui all'articolo 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere
c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, del testo unico delle
imposte sui redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei ricavi di cui al comma precedente e' aumentato degli altri
componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 53, comma
1, lettera c) e d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei
componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli
importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'articolo 4
devono essere considerati i componenti negativi inerenti
all'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di
dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di
settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 60, commi da 1 a
4, del testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 6
(Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore)
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore
mediante i criteri approvati con il presente decreto comunicano, in
sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2002
Il Ministro: TREMONTI
Allegato 1
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; Ministero delle Finanze