Sezione I
Premio speciale a favore
dei detentori di bovini maschi
Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Visto il Decreto del 16 marzo 2000 del Ministro delle Politiche
Agricolo e Forestali, con il quale, in applicazione della specifica
normativa comunitaria, sono state emanate le modalita' per la
gestione nazionale dei premi zootecnici;
Visto l'articolo 5 del sopra citato Decreto del Ministro, che
sancisce le procedure da seguire per la presentazione delle domande
di premio e degli ulteriori adempimenti che ne derivano;
Considerato che l'insieme dei premi di cui al presente decreto
sono assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92
del Consiglio, del 27 novembre 1992 e n. 3887/92 della Commissione e
successive integrazioni, con i quali e' stato istituito un sistema
integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti
comunitari, alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre
1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative
all'identificazione e alla registrazione degli animali, con
particolare riguardo all'articolo 5, nonche' al regolamento CE
1760/2000 relativo alla identificazione dei bovini ed
all'etichettatura delle carni bovine e suoi regolamenti di
applicazione;
Considerata la necessita' di fornire tutte le indicazioni e i
chiarimenti necessari per la gestione nazionale dei regimi di premio
per i bovini maschi, le vacche nutrici, i bovini macellati, nonche' i
premi supplementari in applicazione dei Regolamenti CE n. 1254/1999,
2342/1999 e del Decreto del 16 marzo 2000:
Decreta:
Art. 1
Periodo presentazione domande
Le domande di premio speciale possono essere presentate dal 1
marzo alle ore 18 del 30 novembre, e ciascun produttore puo'
presentare un numero di domande non superiore a cinque, riferite allo
stesso codice aziendale.
I capi per i quali e' richiesto il premio devono essere detenuti
in azienda per almeno due mesi dal giorno successivo alla data di
presentazione della domanda di premio.
Art. 2
Animali ammissibili
Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che abbiano:
- non meno di 7 mesi e non piu' di 19 mesi per i maschi interi e
la prima fascia di eta' per gli animali castrati ;
- oltre 20 mesi, per la seconda fascia di eta', per gli animali
castrati.
Il produttore, per gli animali richiesti a premio, deve indicare
il numero della/e domanda/e di premio sul passaporto.
Per gli animali provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea,
che non abbiano gia' percepito il premio nel Paese di origine, il
produttore, deve indicare sul passaporto la seguente dicitura:
"Bovino maschio intero richiesto a premio con domanda
n..........."
oppure,
"Bovino maschio castrato richiesto a premio prima domanda n......"
"Bovino maschio castrato richiesto a premio seconda domanda n...."
L'annotazione di cui sopra e' vincolante ai fini dell'erogazione
del premio.
Gli animali che non sono stati ammessi al beneficio del premio in
seguito all'applicazione della riduzione proporzionale di cui
all'articolo 7 par. 2 e 3 del Decreto 16 marzo 2000 n. 122 o
all'applicazione del coefficiente di densita', non possono piu'
formare oggetto di una domanda per la stessa fascia di eta' e sono
equiparati ad animali per i quali e' stato pagato il premio.
Art. 3
In deroga all'articolo 4, par. 1 del Reg. CE no 1254/1999 e in
applicazione del paragrafo 5 dello stesso articolo, il limite di 90
capi per azienda e' abrogato alle seguenti condizioni:
vengano rispettate le norme minime di protezione ambientale
attraverso la presentazione del piano di spandimento dei reflui
zootecnici all'amministrazione competente;
vi sia l'impegno a non diminuire il livello di manodopera
impiegato rispetto all'anno precedente la richiesta di premio.
Sezione II
Regime di premio e di premio complementare
per il mantenimento delle vacche nutrici
Art. 4
Periodo presentazione domande
La domanda di premio per le vacche nutrici puo' essere presentata
nel periodo compreso tra il 15 maggio e le ore 18 del 15 ottobre ed
il produttore puo' presentare una sola domanda per anno.
Le aziende richiedenti sono obbligate a detenere per almeno sei
mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda
le vacche e le giovenche per le quali il premio e' richiesto, fatte
salve le eventuali sostituzioni consentite dall'articolo 10 bis del
regolamento CEE n.3887/92.
Art. 5
Definizione vacca nutrice
Per vacca nutrice si intende una vacca appartenente ad una razza
ad orientamento carne, diversa da quelle indicate in allegato 1, od
ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente ad una
mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di
carne.
Il premio puo' essere richiesto per i capi che rispondano alla
definizione sopra riportata nonche', per un numero non superiore al
40%, per le giovenche di eta' uguale o superiore a 8 mesi rispondenti
alle stesse caratteristiche di razza e destinazione.
Tuttavia, per gli anni 2002 e 2003, e' fatto obbligo richiedere il
premio per almeno il 15% di giovenche, obbligo che decade qualora il
premio sia richiesto per un numero di capi inferiore a 14.
Art. 6
Limiti al beneficio del premio
Non possono beneficiare del premio:
a. le aziende che allevino esclusivamente vacche appartenenti alle
razze riportate nell'allegato n. 1;
b. le aziende titolari, al 1o di aprile, di un quantitativo di
riferimento latte complessivo totale, consegne e vendite dirette,
superiore a 120.000 Kg.
Il produttore, per usufruire del premio, deve impegnarsi a non
aumentare oltre i 120.000 Kg il proprio quantitativo di riferimento
latte durante l'anno.
La limitazione di cui alla lettera b non si applica alle aziende
che effettuino esclusivamente vendite dirette. In tal caso le aziende
devono disporre comunque di superfici foraggiere sufficienti sia al
mantenimento di vacche necessarie alla produzione del quantitativo di
riferimento di latte che all'allevamento dei capi per i quali il
premio e' richiesto ed i richiedenti il premio devono impegnarsi a
non effettuare consegne di latte ne' di prodotti lattiero-caseari per
un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della
domanda.
Art. 7
Limite individuale di premio
Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non
puo' superare quello che l'AGEA ha comunicato quale "diritti
individuali al premio", fatta salva ogni eventuale successiva
assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure
acquisiti per trasferimento intervenuto tra privati produttori o
anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.
L'AGEA provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai
produttori l'entita' dei limiti individuali di premio.
Art. 8
Riserva nazionale
I diritti al premio presenti nella riserva nazionale vanno
distribuiti gratuitamente, secondo il seguente ordine:
1) giovani allevatori di eta' inferiore ai 40 anni,-in caso di
associazioni tale requisito deve essere rispettato da almeno i due
terzi dei soci-;
2) nuovi produttori, individuati tra coloro che non hanno mai
avuto diritti individuali;
3) altri produttori.
All'interno della predetta ripartizione l'attribuzione dei diritti
si effettua rispettando le seguenti priorita':
- allevatori iscritti ai libri genealogici di razze specializzate
da carne indicate in allegato 2;
- allevatori la cui azienda e' ubicata nelle zone svantaggiate
individuate ai sensi del Reg. no 1257/1999, art 17;
- allevatori che aderiscono al regolamento CE 1804/1999
relativamente alla produzione di carne bovina biologica;
- altri.
Art. 9
Richieste quota
I produttori che intendano ottenere diritti al premio dalla
riserva nazionale devono presentare motivata richiesta di quota
individuale, su modello prestampato dall'AGEA, alla quale le
richieste stesse vanno indirizzate e che comunque devono pervenire
entro e non oltre le ore 18 del 15 maggio.
L'AGEA provvedera' a comunicare agli interessati l'esito delle
richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti.
Art. 10
Trasferimenti dei diritti al premio
I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo
gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro
possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed
autorizzati dall'AGEA, ad altri produttori nel corso dei tre anni
civili successivi.
Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e
trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo'
trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il
trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in
parte i propri diritti. In caso di trasferimenti senza azienda una
quota pari al 5% dei diritti trasferiti viene versata nella riserva
nazionale.
Art. 11
Cessione temporanea
La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni solari
interi. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non
puo' superare tre anni consecutivi, il produttore recupera, salvo in
caso di trasferimento definitivo, tutti i suoi diritti per
utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi.
Art. 12
Utilizzo diritti
Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno
il 90% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene versata
nella riserva nazionale, fatti salvi i seguenti casi:
- un produttore che detiene al massimo 7 diritti al premio; se
durante ciascuno di due anni solari consecutivi detto produttore non
utilizza almeno la percentuale minima dei propri diritti, la quota
non utilizzata nell'ultimo anno viene versata nella riserva
nazionale;
- un produttore che partecipi ad un programma di estensivizzazione
riconosciuto dalla Commissione;
- un produttore che partecipi ad un programma di prepensionamento
riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non e'
obbligato il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;
- casi eccezionali debitamente motivati.
A tal fine viene considerato come utilizzato:
- il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli
amministrativi;
- il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da parte
del cedente;
- il numero di capi riscontrato a controllo in caso di
accertamento in azienda.
In caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti
non utilizzi almeno il 90% della quota a propria disposizione,
verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprieta' e,
in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura
della quota non utilizzata.
Art. 13
Notifiche
I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni
temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica
congiunta all'AGEA da parte del produttore che trasferisce e di colui
che riceve i diritti al premio.
La notifica, di cui sopra da redigere esclusivamente su apposito
modello definito dall'AGEA, deve pervenire alla stessa entro le ore
18 del 15 maggio ed essere compilata correttamente; in caso contrario
il trasferimento non sara' ritenuto valido.
L'AGEA, nelle situazioni prese in considerazione, determina il
nuovo limite individuale e comunica agli interessati il numero dei
loro diritti al premio.
Sezione III
Indicazioni comuni riguardanti il premio speciale
e il premio per le vacche nutrici.
Art. 14
Presentazione domande
Le domande di premio speciale per i bovini maschi e premio vacca
nutrice devono essere redatte esclusivamente sui modelli definiti
dall'AGEA alla quale devono essere indirizzate in originale, a mezzo
raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o,
per tramite terzi, ed in copia all'Assessorato Regionale
all'Agricoltura competente, e devono pervenire all'Agea entro i
termini prescritti.
Per le notifiche di cui all'art.13 e per le presentazioni delle
domande di cui al presente articolo e all'articolo 22,
l'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione ne'
per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
E' facolta' dell'AGEA autorizzare la presentazione delle domande
anche in via telematica, secondo le modalita' da questa definite.
Per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle
norme stabilite dal D.P.R. 403/98, riguardante la semplificazione
delle certificazioni amministrative.
Per l'acquisizione della certificazione antimafia l'AGEA
provvedera' a conformarsi alle disposizioni del DPR n.252 del 3
giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia.
Art. 15
Dichiarazione superfici
La domanda di pagamento per superficie, redatta secondo le
disposizioni impartite dalla specifica normativa, deve essere
presentata entro i termini e dallo stesso soggetto (persona
fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi
particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori
che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a
presentare la domanda di pagamento per superficie riportando la
porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna
"casi particolari" ed allegando l'attestazione dell'Ente od Organismo
proprietario delle superfici in causa.
Sono esentati dalla presentazione della domanda di pagamenti per
superficie i produttori che dispongono di un numero di capi da
prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di
densita' non superiore alle 15 UBA (Unita' Bovini Adulti).
Art. 16
Coefficiente di densita' aziendale
La densita' aziendale dei bovini per i quali richiedere il premio
speciale per i bovini maschi e per le vacche nutrici e' pari a 1,9
UBA/ha foraggero per l'anno 2002 e 1,8 UBA/ha foraggero a partire dal
2003.
Il calcolo delle UBA viene determinato tenendo conto:
a) dei bovini maschi, delle vacche e giovenche, degli ovini e/o
caprini per i quali siano state presentate le relative domande di
premi zootecnici nonche' delle vacche necessarie per produrre il
quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore. La
relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo dei
coefficienti di correlazione indicati nell'allegato 3;
b) della superficie foraggiera, disponibile durante tutto l'anno
civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini.
Tuttavia, la superficie foraggera deve essere disponibile per
l'allevamento per un periodo minimo di 7 mesi a partire dal 15
febbraio.
Art. 17
Verifica delle superfici foraggere
La superficie a pascolo e' individuata dal codice 38 della
dichiarazione seminativi; sono inoltre equiparate al pascolo anche le
superfici individuate dai codici 36 e 37, purche' dichiarata nel
codice utilizzo 13.
Qualora le superfici a pascolo si trovino in un comune diverso da
quello dove ha sede l'azienda, individuata ai sensi del DPR 19
ottobre 2000 n. 437, che sia diverso da quelli ad esso limitrofi, il
produttore deve dimostrare l'utilizzo delle superfici in causa
mediante il trasporto dei bovini della categoria richiesta a premio
pari ad almeno 0,2 UBA/ha, sempreche' l'allevatore non detenga un
numero di capi inferiore, da comprovare con i modelli trasmessi alle
ASL di competenza, salvo casi particolari debitamente motivati.
Qualora le altre superfici foraggere si trovino in una provincia
diversa da quella dove ha sede l'azienda, individuata ai sensi del
DPR 19 ottobre 2000 n. 437, che sia diversa da quelle ad essa
limitrofe, il produttore deve dimostrare l'utilizzo delle superfici
in causa mediante il trasporto del foraggio da comprovare con il
documento di trasporto del foraggio stesso, anche se tale documento
non e' necessario per altri fini.
Le suddette prove devono essere inserite nel fascicolo del
produttore.
Le superfici per le quali non vengono apportate le prove di
utilizzo di cui sopra saranno escluse dal calcolo del coefficiente di
densita'.
Art. 18
Misura orizzontale
I pagamenti dei premi sono riconosciuti, per gli importi previsti,
ai produttori che soddisfino i requisiti in materia di protezione
ambientale di cui all'articolo 1 del D.M. 15 settembre 2000, relativo
alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE n.
1259/1999 del Consiglio, che istituisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola
comune.
Ai sensi dell'articolo 1, punto c) del citato D. M. 15 settembre
2000 la stabulazione fissa e' individuata nell'allevamento dei bovini
in stalle sprovviste di annessi recinti all'aperto.
Sezione IV
Regime di premio per l'estensivizzazione
Art. 19
Presentazione delle domande
Il premio per l'estensivizzazione puo' essere concesso
esclusivamente per i capi che beneficiano del premio speciale e/o per
vacca nutrice ad esclusione dei bovini maschi equiparati ai capi per
i quali e' stato pagato il premio speciale di cui al precedente
articolo 2 secondo comma.
Il produttore, qualora si voglia avvalere dell'aiuto comunitario,
nella dichiarazione seminativi deve indicare che intende partecipare
al regime di premio all'estensivizzazione e nella prima domanda di
premio speciale bovini maschi e/o mantenimento per le vacche nutrici
deve specificare la fascia di densita' in cui ricade la sua azienda.
Art. 20
Coefficiente di densita' aziendale
Per poter usufruire del pagamento per l'estensivizzazione il
calcolo delle UBA e' effettuato tenendo conto di tutti i bovini di
almeno 6 mesi di eta' presenti nell'azienda durante l'anno civile in
questione, nonche' del numero degli ovi-caprini per i quali e' stato
richiesto il premio nello stesso anno civile.
La superficie foraggiera da prendere in considerazione per il
calcolo del coefficiente di densita' e' costituita per almeno il 50%
da pascolo e per la restante parte da altra superficie foraggiera
disponibile per l'allevamento dei bovini ed ovi-caprini. La
superficie foraggiera comprende sia quella utilizzata in comune che
quella adibita a coltura mista.
Non costituiscono superfici foraggiere, ai fini del premio per
l'estensivizzazione, quelle coltivate con le colture riportate
all'allegato 4.
La verifica della superficie foraggera si effettua in base a
quanto disposto dal precedente art. 17.
Sezione V
Regime di premio alla macellazione
e/o all'esportazione
Art. 21
Presentazione domande
La domanda di premio per la macellazione o per l'esportazione deve
essere redatta esclusivamente su modelli definiti dall'AGEA ed essere
indirizzati allo stesso Organismo a mezzo raccomandata postale o
mediante consegna effettuata direttamente o per tramite terzi.
E' facolta' dell'AGEA autorizzare la presentazione delle domande
anche in via telematica, secondo le modalita' da questa definite.
Per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle
norme stabilite dal D.P.R. 403/98, riguardante la semplificazione
delle certificazioni amministrative.
Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'AGEA
provvedera' a conformarsi alle disposizioni del DPR n.252 del 3
giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia.
Nei contratti associativi previsti dagli articoli da 2170 a 2181
del Codice Civile, la domanda di premio puo' essere presentata dal
soccidante in quanto responsabile della direzione
tecnico-amministrativa dell'impresa, previo assenso del soccidario.
Art. 22
Periodo presentazione domande
Le domande di premio devono pervenire all'AGEA nel periodo
compreso tra il 1 marzo e le ore 18 del 28 febbraio dell'anno
successivo per gli animali macellati o esportati entro il 31
dicembre, comunque entro 6 mesi dalla data di macellazione o
esportazione.
Per beneficiare del premio il produttore deve detenere l'animale
in azienda per almeno 2 mesi che terminano meno di 1 mese prima della
macellazione o 2 mesi prima dell'esportazione. Per i vitelli
macellati o esportati prima dei 3 mesi d'eta' il periodo di
detenzione e' di 1 mese
Art. 23
Documenti che accompagnano le domande
La domanda deve essere corredata da:
A) per gli animali macellati
1. un attestato del macello, redatto secondo il fac-simile
allegato 5, riportante le seguenti informazioni:
a - anagrafica completa dello stabilimento di macellazione e
codice identificativo del macello rilasciato dall'Autorita'
competente;
b - data di macellazione, numero d'identificazione e numero di
macellazione di ciascun animale;
c - per i vitelli di eta' uguale o superiore a 5 mesi, il peso
carcassa come definito dall'articolo 25;
d - il codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.
Uno stesso animale non puo' in nessun caso essere riportato su
piu' attestati del macello.
B) per gli animali esportati verso Paesi Terzi
1. una dichiarazione dell'esportatore, redatto secondo il
fac-simile allegato 6, riportante le seguenti informazioni:
a - anagrafica completa dell'esportatore;
b - numeri d'identificazione degli animali;
c - data di nascita degli animali nati dopo il 1 gennaio 1998;
d - per i vitelli di eta' uguale o superiore a 5 mesi il relativo
peso vivo.
2. copia della prova d'uscita dal territorio doganale della
Comunita' fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni
alle esportazioni.
3. copia della dichiarazione di esportazione.
Art. 24
Compiti dei macelli
I responsabili delle strutture di macellazione presso le quali
vengono abbattuti gli animali oggetto di richiesta di premio devono
redigere una apposita dichiarazione sulla base del fac-simile
allegato 7 da far pervenire all'AGEA entro il 30 giugno, salvo cause
di forza maggiore, per consentire i successivi prescritti adempimenti
di controllo ai sensi della vigente normativa comunitaria e
nazionale.
Le strutture di macellazione devono disporre di un registro di
macellazione che riporti almeno le seguenti informazioni:
1. numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun
animale;
2. peso carcassa dei vitelli come definito dall'articolo 25;
3. data di macellazione;
4. paese di provenienza dell'animale;
5. codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.
Le strutture di macellazione devono numerare progressivamente gli
attestati rilasciati e registrarne il rilascio con l'indicazione
della persona fisica o giuridica a cui e' stato rilasciato.
Qualora le strutture di macellazione non dispongano gia' di un
registro ufficiale contenente le predette informazioni dovranno
predisporlo ex-novo sulla base del fac-simile allegato 8. Al fine di
verificare che il registro sia conforme al citato fac-simile, lo
stesso deve essere vistato dal competente Assessorato regionale
all'agricoltura, anche successivamente alle registrazioni.
Art. 25
Animali ammissibili
L'acquisizione del diritto al premio si ha per le seguenti
categorie di capi macellati o esportati al di fuori del territorio
doganale della Comunita':
a - vitelli di eta' superiore ad 1 mese ed inferiore a 7 mesi, il
cui peso carcassa, come di seguito definito, sia inferiore a 160 Kg
se macellati, o il cui peso vivo sia uguale o inferiore a 290 Kg se
esportati;
b - tori, manzi, vacche e giovenche di eta' uguale o superiore ad
8 mesi.
Per peso carcassa dei vitelli si intende il peso della carcassa
dopo lo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, senza testa e
piedi, con il fegato, i rognoni ed il grasso di rognonata, rilevato
dopo raffreddamento o rilevato a caldo e ridotto del 2%. Qualora la
carcassa sia presentata senza fegato, rognoni e/o grasso della
rognonata, il peso rilevato e' aumentato di:
a - 3,5 Kg per il fegato;
b - 0,5 Kg per i rognoni;
c - 3,5 Kg per il grasso di rognonata.
Art. 26
Organismi
La trasmissione dei dati di cui agli attestati del macello puo'
avvenire per via telematica da parte di Organismi riconosciuti dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, riconoscimento che
potra' comunque essere revocato con apposito provvedimento.
Per l'ottenimento del riconoscimento gli Organismi devono
presentare apposita richiesta secondo il fac-simile allegato 9, al
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento delle
Politiche di Mercato - Direzione Generale per le Politiche
Agroalimentari - div. X, via XX Settembre n. 20 - 00178 Roma,
allegando l'originale delle deleghe delle strutture di macellazione
che intendono avvalersi di tale modalita' di trasmissione, nelle
quali dovra' figurare in particolare che la responsabilita' dei dati
trasmessi all'Organismo rimane a carico del macello e che lo stesso
si impegna a sottoporsi a tutti gli adempimenti previsti dalla
normativa comunitaria e nazionale.
Le deleghe delle strutture di macellazione di cui al comma
precedente, dovranno essere redatte secondo il fac-simile allegato
10.
Gli Organismi riconosciuti devono garantire l'assoluta integrita'
dei dati trasmessi dai macelli, impegnarsi a rilasciare alle
Amministrazioni competenti, ove richiesto, i dati in questione anche
su supporto cartaceo e per la trasmissione dei dati dovranno
attenersi al protocollo di scambio concordato con l'AGEA che si
impegna a garantirne la riservatezza qualora i dati ricevuti
rivestono carattere sensibile per le strutture di macellazione
Qualora il produttore faccia macellare i propri animali presso una
struttura di macellazione aderente ad un Organismo riconosciuto non
deve allegare alla domanda di premio alcun attestato, mentre per gli
animali oggetto di scambi intracomunitari, dopo il periodo di
detenzione, le strutture di macellazione, anche se aderenti ad un
Organismo, sono tenute a rilasciare ugualmente l'attestato del
macello, se richiesto.
Il Ministero delle politiche Agricole e Forestali provvede a
pubblicare sul proprio sito internet (www.politicheagricole.it)
l'elenco degli Organismi riconosciuti e degli stabilimenti di
macellazione ad essi aderenti.
Non verranno riconosciuti negli Organismi gli stabilimenti che
usufruiscono della deroga, in merito al trasferimento ed alla
stabulazione dei bovini, prevista dall'articolo 5 comma 3 punto a)
del decreto Legislativo 1 settembre 1998 n. 333 "Attuazione della
direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la
macellazione o l'abbattimento".
Qualora un macello a capacita' limitata intende aderire ad un
Organismo riconosciuto, deve allegare, alla delega di rappresentanza,
una apposita dichiarazione nella quale sia esplicitamente riportato
che non usufruisce delle deroga di cui al comma precedente.
Sezione VI
Premi supplementari
Art. 27
Integrazione al premio alla macellazione
Il produttore che intende beneficiare dei premi supplementari come
integrazione al premio alla macellazione deve farne apposita
richiesta sulla domanda del citato premio alla macellazione.
Il premio e' corrisposto esclusivamente per i capi macellati delle
seguenti categorie di animali:
- bovini maschi;
- giovenche, nate ed allevate in Italia, figlie di vacche nutrici
iscritte ai libri genealogici italiani da carne riportati in allegato
2, appartenenti ad allevamenti iscritti agli stessi libri
genealogici.
Per poter beneficiare del premio il produttore deve detenere il
capo almeno 5 mesi che terminano meno di un mese prima della
macellazione.
Art. 28
Integrazione al premio vacche nutrici
Il produttore che intende beneficiare dei premi supplementari come
integrazione al premio vacche nutrici deve farne apposita richiesta
nell'ambito del citato premio di mantenimento delle vacche nutrici.
Il premio e' corrisposto esclusivamente per le vacche e le
giovenche iscritte ai libri genealogici italiani da carne riportati
in allegato 2, appartenenti ad allevamenti iscritti agli stessi libri
genealogici.
Per la verifica dell'iscrizione ai relativi libri genealogici, per
le vacche e le giovenche, i dati comunicati dai produttori sono
riscontrati presso la banca dati detenuta dalla Associazione Italiana
Allevatori.
Art. 29
Integrazione per bovini maschi macellati
In attuazione a quanto disposto all'articolo 20 del Decreto n. 122
del 16 marzo 2000, il premio supplementare e' corrisposto:
a) per 19 Meuro per i bovini maschi di cui al precedente articolo
27;
b) per 5 Meuro ai produttori che ne facciano esplicita richiesta,
per i capi che rientrano nel sistema di controllo di cui all'articolo
10 del regolamento (CE) n. 2081/92 oppure per i capi appartenenti ad
allevamenti condotti ai sensi del reg. (CE) n.1804/1999 in materia di
agricoltura biologica, o che aderiscono a disciplinari di produzione
approvati con apposite leggi regionali;
c) la restante somma, pari a 30,1 Meuro per il 2002 e successivi
e' versata ai produttori singoli od appartenenti ad Organizzazioni
che operino sulla base di disciplinari riconosciuti ai sensi del
regolamento CE n. 1760/2000 da almeno 5 mesi antecedenti il giorno
della presentazione della domanda a condizione che rechino almeno le
indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12 del D.M. 30
agosto 2000, relativamente a tecniche di allevamento, metodo di
ingrasso, alimentazione degli animali nonche' a razza o tipo
genetico. Le Organizzazioni devono inviare preventivamente all'AGEA
l'elenco degli aderenti completo di tutti i dati anagrafici dei
produttori.
Art. 30
Importi massimi
L'importo di premio che puo' essere corrisposto per i bovini
maschi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 29 non
puo' superare 150 euro/capo, che si aggiungono agli importi erogati
ai sensi del disposto dell'articolo 29, lettera a).
Eventuali economie derivanti dall'applicazione delle lettere b) e
c) del precedente articolo 29, si sommano agli importi di cui alla
lettera a) dello stesso articolo 29.
Sezione VII
Disposizioni finali
Art. 31
Controlli e pagamenti
l'AGEA, nel corso dei periodi di detenzione degli animali per il
premio speciale e per le vacche nutrici, programma l'espletamento dei
sopralluoghi in azienda attenendosi a quanto disposto dal regolamento
CEE n. 3887/92 ivi compresi i controlli relativi all'ottenimento del
premio all'estensivizzazione e del premio alla macellazione, e
provvede a effettuare i relativi pagamenti dopo l'espletamento dei
controlli stessi, fatte salve le disposizioni di cui all'art.33 del
D. L.vo 18 maggio 2001, n. 228.
L'AGEA e' autorizzata, qualora possibile, a versare,
successivamente al 16 ottobre, un acconto di aiuto pari alla
percentuale di cui all'articolo 41 del regolamento CE n. 2342/1999
degli importi dovuti.
Art. 32
Diminuzione del numero di animali
Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero
degli animali per i quali e' stato richiesto il premio sia diminuito
per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita
della mandria, il richiedente e' tenuto a informarne per iscritto
l'AGEA entro 10 giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato,
motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni.
Il produttore puo' tuttavia sostituire le vacche e le giovenche
dichiarate in domanda con altre vacche o con giovenche eleggibili al
momento della sostituzione, nel rispetto dei limiti prescritti per le
giovenche, purche' la sostituzione avvenga entro i 20 giorni
lavorativi successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e
l'informazione venga trasmessa all'AGEA per iscritto, nel termine di
10 giorni successivi alla sostituzione e, comunque, entro il periodo
di detenzione obbligatoria degli animali.
Gli allevatori che rilevano delle inesattezze inserite nella
propria domanda, non imputabile a dolo o colpa grave, possono
comunicare all'AGEA dette inesattezze, entro 10 giorni lavorativi
successivi al loro riscontro, a condizione che non abbiano ricevuto
preventivamente comunicazione di controlli sul posto oppure
segnalazioni circa le irregolarita' di cui trattasi.
Queste ultime comunicazioni non possono modificare la sostanza di
quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione
delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale
vigente derivanti dalle inesattezze di cui trattasi.
Art. 33
Sanzioni
L'AGEA effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da
adottare a norma delle disposizioni di cui al regolamento CEE n.
3887/92, e se del caso provvede a comminare le sanzioni in esso
previste.
Per eventuali ritardi nella ricezione delle domande di premio
rispetto ai termini ultimi prescritti, l'AGEA provvede ad applicare
una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni
giorno feriale di ritardo, fatte salve le eventuali cause di forza
maggiore.
In caso di ritardo superiore ai 25 giorni di calendario, le
domande di premio non possono essere accolte.
Saranno inoltre escluse dal beneficio degli aiuti le aziende che
risultino detenere illecitamente o avere utilizzato sostanze
ormonali, tireostatiche o beta-agonisti, sulla base delle
comunicazioni che il Ministero della Sanita' fara' pervenire
direttamente all'AGEA e le aziende che risultino essere state
sanzionate per maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 727
del Codice Penale.
In caso di prima recidiva, il periodo di esclusione dal premio e'
esteso a 3 anni; nei casi di recidive successive l'esclusione e'
estesa a 5 anni.
Art. 34
Comunicazioni
L'AGEA provvedera' ad effettuare le comunicazioni prescritte del
regolamento CE 2342/1999 entro i termini stabiliti informandone anche
il Ministero.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 27 novembre 2001.
Il Ministro: ALEMANNO
ALLEGATI
pag. 25
pag. 26
pag. 27
pag. 28
pag. 29
pag. 30
pag. 31
pag. 32
pag. 33
pag. 34
pag. 35
pag. 36
pag. 37
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato