IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.
1677, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il
Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad
estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione
istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data
12 febbraio 1991, n. 183;
Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad
estrazione istantanea denominata "Il mercante in fiera" in attuazione
dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, e che, ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di
cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere
stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta con inizio dal 10 dicembre 2001 la lotteria nazionale ad
estrazione istantanea denominata "Il mercante in fiera".
Art. 2.
Vengono messi in vendita 40.000.000 biglietti la cui facciata
anteriore riproduce in alto la denominazione della lotteria, il
prezzo di vendita del biglietto e decori natalizi. Le aree di gioco,
ricoperte da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, sono
costituite da un quadrato raffigurante il dorso di una carta da gioco
contraddistinto dalla scritta "LA TUA CARTA" e da quattro rettangoli
sottostanti, raffiguranti il dorso di altrettante carte da gioco
sopra le quali sono situati quattro spazi con l'indicazione "PREMIO".
Sotto i quattro rettangoli e' apposta la scritta "LE CARTE
FORTUNATE". Nella parte inferiore del lato destro del biglietto e'
impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del
blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; nella parte
centrale inferiore del biglietto sono, inoltre, presenti due
rettangoli, ricoperti da speciale vernice; quello piu' grande con la
scritta "Attenzione non grattare qui", destinato al codice di
validazione, quello piu' piccolo, contrassegnato dalla scritta "non
grattare", contiene i codici di validazione per i rivenditori.
Nella parte posteriore del biglietto e' indicato il regolamento del
gioco, le categorie dei premi e le modalita' per ottenerne il
pagamento.
Art. 3.
Il prezzo di ciascun biglietto e' di L. 2.000 pari ad Euro 1,03.
Art. 4.
Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la
vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve
grattare l'area con la scritta "LA TUA CARTA", quindi grattare, ad
una ad una, le quattro "CARTE FORTUNATE" ed il "PREMIO"
corrispondente. Se il simbolo trovato nell'area "LA TUA CARTA" e'
uguale ad uno dei quattro simboli trovati sotto "LE CARTE FORTUNATE"
si vince il premio corrispondente posto al disopra della carta
vincente.
Art. 5.
La massa premi ammonta a L. 34.480.000.000, pari ad Euro
17.807.433,88, suddivisa nelle seguenti categorie di premi:
1a categoria: 4 premi di L. 500.000.000 pari ad Euro 258.228,45;
2a categoria: 4 premi di L. 50.000.000 pari ad Euro 25.822,84;
3a categoria: 12 premi di L. 10.000.000 pari ad Euro 5.164,57;
4a categoria: 480 premi di L. 2.000.000 pari ad Euro 1.032,91;
5a categoria: 80.000 premi di L. 100.000 pari ad Euro 51,65;
6a categoria: 80.000 premi di L. 50.000 pari ad Euro 25,82;
7a categoria: 640.000 premi di L. 10.000 pari ad Euro 5,16;
8a categoria: 3.200.000 premi di L. 4.000 pari ad Euro 2,07.
Art. 6.
Il pagamento dei premi di 1a, 2a, 3a e 4a categoria va richiesto
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad
effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del
biglietto vincente.
I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso
qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del
possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato -
piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda, in carta
semplice, contenente le generalita' dell'esibitore e l'indicazione
della modalita' prescelta per il pagamento fra quelle previste dal
regolamento di contabilita' generale dello Stato.
I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il
rettangolo con la scritta "Attenzione non grattare qui"; in caso di
raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di
validazione, si determina la nullita' del biglietto e, quindi, della
vincita.
I biglietti vincenti i premi di 5a, 6a, 7a e 8a categoria devono
riportare integro anche il rettangolo con la scritta "non grattare"
che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che
dovra' essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della
vincita ed al conseguente pagamento del premio.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la
data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno
quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullita', dovra'
essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.
Per i premi di 5a, 6a, 7a ed 8a categoria si prescinde dalle
suindicate modalita' ed il pagamento e' effettuato immediatamente al
portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.
Art. 7.
Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento
delle vendite se ne ravvisasse la necessita', verranno emessi
ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il
numero dei premi di cui al precedente art. 5.
Art. 8.
L'Amministrazione dei monopoli di Stato garantisce che i biglietti
sono realizzati con un sistema di stampa computerizzato che assicura
la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto
secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualita'
dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche
produttive dovranno escludere ogni esplorabilita' degli elementi
grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce
altresi' che ogni biglietto contenga gli elementi elettronici e
grafici atti a determinarne la validita' in caso di vincita.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 27 novembre 2001
Il direttore generale: Cutrupi
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 246
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato