IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge
finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche
attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il
7 maggio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 37.755 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visti i propri decreti in data 20 febbraio, 25 marzo e 22 aprile
2003 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei
tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con
godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2010;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore,
con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2010, fino
all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al
decreto ministeriale del 20 febbraio 2003, citato nelle premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 febbraio 2003.
Art. 2.
L'art. 3 del decreto ministeriale 20 febbraio 2003, viene cosi'
modificato: «L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati del
Tesoro di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le
sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi
multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo
n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti
sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi
diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso
trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la
vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite
da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di
compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari,
con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante al
l'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, puo' avvalersi
di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato
alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle
modalita' dalla stessa stabilite.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari
accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i
sottoscrittori.».
Art. 3.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo
comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto
ministeriale del 20 febbraio 2003, entro le ore 11 del giorno
29 maggio 2003.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 20 febbraio
2003.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di
cui all'art. 12 del medesimo provvedimento, non vengono prese in
considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo
massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo
nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore
all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste
che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono
la seconda meta' dell'importo domandato;
b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due
punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Art. 4.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente art. 3, avra' inizio il collocamento della ottava tranche
dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art.
3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima
tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non
inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verra'
assegnata con le modalita' indicate negli articoli 14 e 15 del citato
decreto del 20 febbraio 2003, in quanto applicabili, e verra'
collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa
alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle
ore 12 del giorno 30 maggio 2003.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di
cui
al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale
complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori
ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
Art. 5.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il
2 giugno 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per centoventuno giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
«Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 2 giugno 2003.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art.
4 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al
netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita'
previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno
carico al capitolo 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2010, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8
del citato decreto del 20 febbraio 2003, sara' scritturato dalle
sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico
al
capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2003.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2003
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato