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Gazzetta Ufficiale N. 134 del 12 Giugno 2003

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 maggio 2003
Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001. (Deliberazione n. 160/03/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del Consiglio del 7 maggio 2003;
Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla
«Istituzione del mercato interno per i servizi delle
telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di
telecomunicazioni» (Open Network Provision);
Vista la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla
«Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;
Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la
direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle
telecomunicazioni;
Vista la direttiva del Consiglio 92/44/CE sulla «Applicazione della
fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee
affittate»;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE,
relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e
finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete
aperta (ONP)» e in particolare gli articoli 4, 6, 7, 8, 18 e
l'allegato 1, parti 1, 2 e 3;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/51/CE,
che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CE e 92/44/CE per
adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE,
relativa alla «Applicazione del regime di fornitura di una rete
aperta (ONP) alla telefonia vocale sul servizio universale delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale»;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21,
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19,
relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle
risorse correlate e all'interconnessione alle medesime (direttiva
accesso);
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20,
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22,
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia
di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
universale);
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/77,
relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica;
Visto il documento della Commissione 2002/C 165/03, recante «Linee
direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la
valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo
quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica»;
Vista la Raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio
2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione
ex-ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti
ed i servizi di comunicazione elettronica;
Visto il parere della DG XIII della Commissione europea sui criteri
e i parametri di misura adottati per l'identificazione degli
organismi aventi notevole forza di mercato ai fini della corretta
attuazione del quadro normativo ONP per le telecomunicazioni,
pervenuto all'Autorita' in data 5 luglio 1999;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'«Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive
comunitarie» ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera am), l'art.
22, comma 1, lettera a) e l'Allegato A;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante
«Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni»;
Vista la determina del Ministero delle comunicazioni in data
3 aprile 1998 relativa alla determinazione degli organismi di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni» e
in particolare l'art. 8 e l'art. 9, commi 1, 2, 3;
Vista la propria delibera 197/99 del 7 settembre 1999 concernente
«Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole
forza di mercato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 11 gennaio
2001, n. 77, relativo al Regolamento di attuazione delle direttive
comunitarie 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni;
Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa
alla fornitura di accesso ad Internet»;
Vista la propria delibera 219/02/CONS, del 10 luglio 2002, recante
«Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo
potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet»;
Vista la propria delibera 350/02/CONS del 6 novembre 2002,
concernente «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi
notevole forza di mercato per l'anno 2000»;
Visti i bilanci e le relazioni annuali degli operatori di
telecomunicazioni, con specifico riferimento all'anno 2001, nonche'
la documentazione e i dati forniti all'Autorita' dai soggetti
partecipanti al procedimento;
Vista la comunicazione di «avvio del procedimento finalizzato
all'identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi
notevole forza di mercato per l'anno 2001», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2002;
Sentite, in data 14 gennaio 2003 la societa' Wind Telecomunicazioni
S.p.A., in data 17 gennaio 2003 le societa' Vodafone Omnitel S.p.A. e
Telecom Italia S.p.A., in data 20 gennaio 2003 la societa' Telecom
Italia Mobile S.p.A.;
Sentite, in data 28 febbraio 2003 le societa' Telecom Italia S.p.A,
Telecom Italia Mobile S.p.A, Vodafone Omnitel S.p.A, Wind
Telecomunicazioni S.p.A.;
Sentite, in data 29 aprile 2003 le societa' Telecom Italia S.p.A. e
Telecom Italia Mobile S.p.A.;
Visti gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
1. L'istituto del significativo potere di mercato e il ruolo
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nel quadro
normativo comunitario e nazionale vigente.
Il presente procedimento e' stato integralmente condotto sulla base
delle disposizioni del vigente quadro regolamentare europeo. Il nuovo
quadro regolamentare europeo, che entrera' in vigore con la
trasposizione delle direttive della cosiddetta Review 99, o comunque
al piu' tardi entro il 25 luglio del 2003, e' in questa sede
descritto solo per dare evidenza della prospettata evoluzione
dell'istituto del significativo potere di mercato.
Il vigente quadro regolamentare europeo, recepito dalla normativa
nazionale con il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97,
prevede l'istituto del significativo potere di mercato (di seguito,
«notevole forza di mercato», secondo la formula piu' diffusa nei
testi nazionali) tra gli strumenti di regolamentazione asimmetrica
volti al perseguimento degli obiettivi della liberalizzazione e della
promozione di dinamiche concorrenziali nei mercati delle
telecomunicazioni. Lo stesso decreto ne stabilisce la nozione, i
criteri e le competenze per la relativa applicazione.
In particolare, l'art. 18, comma 2 della direttiva 97/33/CE assegna
alle Autorita' nazionali di regolamentazione il compito di
identificare e di notificare alla Commissione europea gli organismi
aventi notevole forza di mercato. La normativa nazionale di
recepimento, all'art. 22, comma 1, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318/1997 attribuisce esplicitamente
tale compito all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di
seguito Autorita).
In merito alla nozione di «notevole forza di mercato», l'art. 1,
comma 1, lettera am) del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997 definisce operatore avente notevole forza di mercato «un
organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare
mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito
geografico ove e' autorizzato ad operare»; ed aggiunge che
«l'Autorita', sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, puo' comunque stabilire che un organismo che detiene, nel
rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di
una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo
detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non
disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la
decisione deve tener conto della capacita' dell'organismo di
influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla
dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli
utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua
esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato».
Il quadro regolamentare sopra indicato individua quattro mercati
rilevanti (in termini di prodotto/servizio) ai fini della notifica
del significativo potere di mercato:
1) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa
(allegato A, parte 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997 e allegato 1, parte 1 della direttiva 97/33/CE);
2) mercato della fornitura di linee affittate (allegato A, parte
2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato
I, parte 2 della direttiva 97/33/CE);
3) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile
(allegato A, parte 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997 e allegato I, parte 3, della direttiva 97/33/CE);
4) mercato nazionale dell'interconnessione, con riferimento sia
alle reti telefoniche pubbliche fisse (allegato A, parte 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e all'allegato I,
parte 1, della direttiva 97/33/CE) sia alle reti pubbliche di
telefonia mobile (allegato A, parte 3, primo capoverso, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 3,
punto 1 della direttiva 97/33/CE).
La lista di mercati rilevanti stilata dalla normativa comunitaria
e' tuttavia suscettibile di modifiche dettate dal naturale processo
di evoluzione dei mercati. Lo strumento regolamentare della notifica,
infatti, per poter risultare efficace e coerente con i principi
generali che regolano le attivita' sui mercati delle
telecomunicazioni, richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, richiede
un'attivita' costante di verifica dell'adeguatezza della lista dei
mercati rilevanti in ragione delle effettive condizioni di sviluppo
concorrenziale dei mercati interessati. Tale attivita' di verifica
compete all'Autorita'.
L'evoluzione della normativa comunitaria in materia di
telecomunicazioni ha comportato rilevanti innovazioni anche in
relazione alla disciplina dell'istituto della notevole forza di
mercato.
Infatti, la Commissione europea, nell'ambito delle iniziative di
adeguamento degli strumenti regolamentari della cosiddetta Open
Network Provision (di seguito anche ONP) al nuovo contesto pienamente
liberalizzato, ha provveduto ad aggiornare alcune disposizioni in
materia di notevole forza di mercato. In particolare, tale processo
di aggiornamento ha interessato la direttiva 97/51/CE, che modifica
tra l'altro la direttiva 92/44/CEE, cosiddetta «ONP linee affittate»,
e la direttiva 98/10/CE, cosiddetta «ONP telefonia vocale».
Tali norme comunitarie sono state oggetto di puntuale trasposizione
nella normativa italiana ad opera del decreto del Presidente della
Repubblica n. 77, dell'11 gennaio 2001. In particolare, con specifico
riferimento al mercato delle linee affittate, l'art. 13, comma 5,
dispone che «[...] L'Autorita' non applica i requisiti di cui al
comma 1 [...]» (ovvero i tradizionali obblighi di orientamento al
costo, trasparenza e non discriminazione) [...] agli organismi che
non hanno significativo potere di mercato per quanto riguarda una
linea affittata specifica offerta in una determinata area [...]». Il
successivo comma 6 prevede inoltre che «L'Autorita' puo' decidere di
non applicare i requisiti di cui al comma 1 in una determinata area
geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva
concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate».
Analogamente, in materia di servizi di telefonia vocale, l'art. 31,
comma 6, dispone che l'Autorita' possa autorizzare gli organismi
notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dei
servizi di telefonia vocale a non conformarsi agli obblighi
conseguenti (prescritti ai precedenti commi 2, 3, 4, e 5), «[...] in
una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata
l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi
telefonici pubblici fissi».
Dal complesso delle disposizioni richiamate emerge una chiara
indicazione a rafforzare la fase di analisi dei mercati rilevanti,
con un esplicito richiamo anche alla possibilita' di ulteriore
segmentazione geografica (e nel caso delle linee affittate, per
tipologia di servizio) dei mercati.
In relazione ai mercati delle linee affittate e dei servizi di
telefonia fissa, viene confermato (rispettivamente agli articoli 14,
comma 1, e 37, comma 2) in capo all'Autorita' il compito di
notificare alla Commissione europea gli organismi aventi notevole
forza di mercato, nonche' le eventuali esenzioni previste ai sensi
delle norme richiamate.
Va rilevato che gia' nell'anno 1999, in sede di prima applicazione
dell'istituto, l'Autorita', con delibera n. 197/99/CONS, pur
notificando gli organismi con notevole forza di mercato nei quattro
mercati rilevanti indicati dalla normativa comunitaria e nazionale,
ha segnalato al considerando 3 la possibilita' di procedere, «[...]
tenuto conto dell'evoluzione dei mercati e delle possibili variazioni
degli elementi rilevanti ai fini del l'identificazione», ad ulteriori
segmentazioni di mercato, se ritenute necessarie.
Una prima segmentazione dei mercati definiti dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 318/1997 e passibili di
regolamentazione ex-ante e' stata realizzata dall'Autorita' in
applicazione della legge n. 59/2002 recante «Disciplina relativa alla
fornitura di accesso ad Internet».
La legge 59/2002, in considerazione del grado e delle condizioni di
sviluppo del mercato dei servizi di accesso ad Internet, nonche'
delle esigenze di diffusione dei servizi stessi, ha evidenziato la
necessita' di una disciplina in grado di superare la differenziazione
regolamentare esistente fra Internet Service Providers ed operatori
di telecomunicazioni. I primi, infatti, operano, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e della
delibera 467/00/CONS, sulla base della sola autorizzazione generale,
i secondi, invece operano, ai sensi del decreto ministeriale
25 novembre 1997, sulla base di licenza individuale. L'art. 1,
comma 1, della legge dispone inoltre che sia l'Autorita', entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione, a provvedere
all'aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo
potere di mercato nel mercato dell'accesso ad Internet per gli
effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318/1997.
In applicazione della normativa nazionale e tenuto conto degli
esiti della consultazione pubblica n. 132/02/CONS, l'Autorita', con
riferimento all'anno 2001, ha individuato ed identificato gli
organismi aventi notevole forza di mercato nei seguenti mercati:
1) mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da
rete fissa;
2) mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate
ad Internet in modalita' dial-up.
Tali mercati sono stati identificati come specifici segmenti,
rispettivamente, del mercato dei servizi e delle reti di telefonia
pubblica fissa e del mercato dell'interconnessione, i quali
risultano, a loro volta, ridefiniti dalla segmentazione realizzata.
In seguito, in sede di identificazione degli organismi aventi
notevole forza di mercato nell'anno 2000, l'Autorita' con delibera
350/02/CONS ha confermato l'approccio adottato nella precedente
delibera 197/99/CONS, continuando ad individuare i medesimi quattro
mercati rilevanti indicati dalla normativa comunitaria e nazionale.
Una profonda trasformazione dell'istituto, sia riguardo alla
nozione, sia agli strumenti e alle procedure d'applicazione, e'
contenuta nella recente direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo
e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva quadro), il cui recepimento da parte degli Stati membri e'
previsto entro il 24 luglio 2003, ai sensi dell'art. 28 della
direttiva stessa.
La nuova disciplina, recata agli articoli 14-16 della direttiva
quadro, prevede che la Commissione adotti una «raccomandazione sui
mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche che ammettono una regolamentazione ex
ante» che individui i mercati le cui caratteristiche siano tali da
giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione
stabiliti dalla direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'«accesso alle reti di comunicazione
elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle
medesime» (direttiva accesso) e dalla direttiva 2002/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al «servizio universale e
ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica», (direttiva servizio universale). Tale
raccomandazione e' stata emanata in data 11 febbraio 2003.
La direttiva quadro stabilisce all'art. 14 che e' compito delle
Autorita' nazionali di regolamentazione accertare se gli operatori di
comunicazioni che operano nelle aree di mercato individuate dalla
raccomandazione dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un
significativo potere nelle rispettive aree di mercato. La direttiva,
inoltre, all'art. 16 prevede che l'accertamento delle posizioni di
significativo potere di mercato, e' da eseguirsi mediante una analisi
di mercato condotta sulla base degli orientamenti contenuti nelle
linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la
valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo
quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica (2002/C 165/03).
La direttiva, infine, all'art. 7, comma 4, prevede che uno Stato
membro, seguita una specifica procedura di consultazione, possa
adottare una misura tendente ad identificare un mercato rilevante
differente da quelli individuati dalla raccomandazione.
L'art. 27 della direttiva, infine, chiarisce che gli Stati membri
sono destinatari degli obblighi contenuti nella normativa nazionale
vigente sino a quando non abbiano completato l'analisi dei mercati
sulla base delle nuove disposizioni e mediante l'uso degli strumenti
definiti dalla direttiva stessa. Sotto il profilo procedurale dunque,
in attesa del recepimento delle nuove direttive e della conseguente
applicazione del nuovo regime regolamentare, gli adempimenti
procedurali connessi alle attivita' di notifica sono necessariamente
disciplinati dalle norme vigenti.
In ogni caso, come sopra richiamato, le significative innovazioni,
sostanziali e procedurali, risultanti dal quadro regolamentare
vigente a livello europeo non sono ancora state recepite nella
normativa nazionale e quindi non possono avere effetti, ne'
sostanziali ne' procedurali, sul presente provvedimento. Il
provvedimento, peraltro, si riferisce alla situazione di fatto e di
diritto esistente nel corso dell'anno 2001.
2. L'iter del procedimento istruttorio.
Il procedimento istruttorio volto alla designazione di operatori
aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 ha seguito il
seguente percorso:
a) attivita' di analisi economica volta all'identificazione dei
mercati rilevanti, sia in termini di prodotto/servizio sia in termini
geografici;
b) definizione dei parametri di misurazione dei mercati
complessivi e delle quote di mercato detenute dai singoli operatori
in ciascun mercato rilevante;
c) calcolo delle quote di mercato detenute dai singoli operatori.
In tutte le sue fasi, il procedimento istruttorio ha tenuto conto
delle risultanze del procedimento di aggiornamento dell'elenco degli
operatori aventi significativo potere di mercato nel mercato
dell'accesso ad Internet, conclusosi con la delibera del Consiglio n.
219/2002. In tale ambito sono stati individuati come mercati
rilevanti «il mercato dell'accesso ad Internet in modalita' dial up»
ed «il mercato della terminazione del traffico Internet» e sono stati
notificati come operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno
2001 le societa' Telecom Italia S.p.a., in entrambi i mercati, e Wind
S.p.A. nel «mercato della terminazione del Traffico Internet».
In data 28 ottobre 2002, l'Autorita' ha richiesto agli operatori di
fornire informazioni e dati relativi ai mercati in cui operano tra
quelli indicati come rilevanti nel vigente quadro regolamentare. In
particolare, agli operatori e' stato richiesto di fornire dati
quantitativi, per ciascun mercato di attivita', in termini sia di
ricavi sia di volumi conseguiti nell'anno 2001 ed al primo semestre
del 2002. In relazione al mercato dei servizi/reti di telefonia fissa
ed al mercato dell'interconnessione nazionale, e' stato richiesto di
fornire i dati al netto di quanto di competenza dei mercati
dell'accesso commutato ad Internet e della terminazione Internet,
identificati con delibera 219/02/CONS, e gia' comunicati a questa
Autorita' con riferimento all'anno 2001. Con tale comunicazione e'
stata peraltro fornita agli operatori la definizione dei mercati,
cosi' come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997, adottata dall'Autorita' nell'ambito del presente
procedimento.
Gli operatori sono stati inoltre invitati a fornire tutte le
proprie osservazioni di natura metodologica, economica, giuridica e
regolamentare ritenute utili ai fini del procedimento.
Inoltre e' stato richiesto di formulare osservazioni in merito ai
criteri aggiuntivi alla quota di mercato, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera am) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997,
che consentano di valutare il livello di competitivita' nei vari
mercati ed in merito alle eventuali ulteriori segmentazioni dei
mercati in esame ritenute appropriate.
Relativamente all'utilizzazione di criteri aggiuntivi alla quota di
mercato, e' da osservare che l'art. 1, comma 1, lettera am) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 dispone che
«l'Autorita', sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, puo' comunque stabilire che un organismo che detiene, nel
rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di
una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo
detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non
disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la
decisione deve tener conto della capacita' dell'organismo di
influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla
dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli
utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua
esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato».
Pertanto la normativa vigente prevede che tali criteri aggiuntivi
siano presi in considerazione solo nei casi specificamente previsti.
All'attivita' di ricezione dei dati richiesti e' seguita
un'attivita' di audizione degli operatori, nel corso della quale sono
stati chiesti chiarimenti ed integrazioni in relazione ai dati
forniti e sono state discusse le osservazioni di natura economica e
regolamentare formulate dagli operatori.
La durata del procedimento, cosi' come previsto nella comunicazione
di avvio dello stesso, e' stata pertanto incrementata sulla base del
tempo necessario per acquisire i dati richiesti agli operatori
secondo i criteri stabiliti dall'Autorita', al fine di garantire una
raccolta di dati di mercato omogenei.
A tal proposito va rilevato, che molti operatori hanno condiviso
l'opportunita' di operare una segmentazione del mercato nazionale
dell'interconnessione, previsto dal quadro ONP, in funzione
dell'interconnessione su rete fissa e su rete mobile, sulla base di
quanto gia' espresso nel parere dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato del 17 ottobre 2002 con riferimento
all'analogo procedimento riferito all'anno 2000.
In merito ad eventuali criteri, aggiuntivi alla quota di mercato,
volti alla determinazione del potere di mercato, alcuni operatori
hanno sottolineato la necessita' di utilizzare parametri oggettivi,
facilmente valutabili e misurabili a priori. Inoltre, un operatore ha
segnalato l'opportunita' di tener conto delle previsioni di crescita
del mercato totale nella valutazione delle quote di mercato dei
singoli operatori, ai fini di eventuali notifiche.
L'Autorita', durante la fase conclusiva del procedimento, ha
provveduto ad informare gli operatori oggetto di potenziale notifica
dei risultati emersi nel corso del procedimento, ed ha invitato a
presentare e discutere eventuali osservazioni di natura metodologica,
giuridica e regolamentare relative ai presupposti e alle modalita' di
svolgimento del procedimento.
3. Valutazione economica e regolamentare del mercato di riferimento.
L'identificazione del mercato rilevante ai fini regolamentari
costituisce il passaggio preliminare all'applicazione dell'istituto
del significativo potere di mercato. La teoria economica e la
giurisprudenza della concorrenza da essa derivata inducono ad
individuare il mercato rilevante in relazione sia alla dimensione di
«prodotto/servizio» sia alla dimensione «geografica».
3.1. Il mercato di riferimento in termini di prodotto/ servizio.
Relativamente alla definizione del mercato rilevante in termini di
prodotto/servizio, l'Autorita' ha ritenuto opportuno confermare
l'approccio seguito nell'ambito delle precedenti applicazioni
dell'istituto del significativo potere di mercato. Infatti, nel corso
dei procedimenti che hanno portato all'individuazione e alla notifica
degli organismi aventi notevole forza di mercato per gli anni 1999 e
2000 sono stati individuati i medesimi quattro mercati rilevanti
indicati dalla normativa comunitaria e nazionale ovvero il mercato
dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa; il mercato dei
servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile; il mercato della
fornitura di linee affittate ed il mercato dell'interconnessione.
Con riferimento al mercato dell'interconnessione, si e' considerato
come il nuovo quadro regolamentare preveda un'articolazione ampia dei
servizi di interconnessione. Al riguardo, nell'ambito del presente
procedimento, sono emerse diverse valutazioni di natura economica che
hanno evidenziato l'opportunita' di operare una segmentazione del
mercato dell'interconnessione in funzione della tipologia di rete di
telecomunicazione interessata, ovvero di operare una segmentazione
del mercato dell'interconnessione nazionale in mercato
dell'interconnessione nazionale su rete fissa e in mercato
dell'interconnessione nazionale su rete mobile.
Al riguardo assume specifico rilievo l'evidenza della persistenza
di un forte differenziale tra i prezzi per servizi di
interconnessione sulle due reti. Il prezzo medio di terminazione su
rete mobile e' infatti superiore di circa 13 volte al prezzo medio di
terminazione rilevato su rete fissa e tale rapporto sale a circa 30
volte se si prende in considerazione il prezzo medio di terminazione
su SGU di Telecom Italia.
Tale considerazione evidenzia una sufficiente motivazione per
considerare i servizi di interconnessione fissa e mobile come
costituenti due distinti mercati.
La segmentazione effettuata e' motivata inoltre anche
dall'esistenza di una relazione di non sostituibilita' tra il
servizio di interconnessione su rete fissa ed il servizio di
interconnessione su rete mobile che induce a considerare tali
segmenti di mercato come mercati separati ai fini regolamentari.
Infatti la prestazione di terminazione di una chiamata in
situazione di mobilita' del chiamato non puo' essere sostituita da
una prestazione di terminazione su rete fissa. Cio' comporta, dal
lato dell'offerta, che in caso di incrementi del prezzo di
terminazione mobile, un operatore di rete fissa attirato dalle
prospettive di profitto nel mercato dell'interconnessione su rete
mobile, non avrebbe la possibilita' di entrare in quel mercato, a
causa delle differenti prestazioni fornite dalle due tecnologie.
Similmente, dal lato della domanda, i vincoli tecnologici
impediscono agli utenti di utilizzare soluzioni alternative alla
terminazione mobile, in quanto la domanda del servizio e'
strettamente collegata alle caratteristiche dell'offerta (in questo
caso la prestazione di mobilita' non e' inclusa nelle prestazioni di
rete fissa).
Inoltre, si evidenzia che l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, il 17 ottobre 2002, in risposta ad una precedente
richiesta di parere da parte dell'Autorita' in merito allo schema di
provvedimento riguardante l'identificazione degli operatori aventi
notevole forza di mercato per l'anno 2000, sottolineava che il
mercato dell'interconnessione era «caratterizzato da una particolare
rilevanza del traffico su rete mobile e da una significativa
differenza nella rilevazione delle quote di mercato degli operatori
fissi e mobili in termini di ricavi e di volumi di traffico». Il
disallineamento tra quote di mercato in valore ed in volume tra rete
fissa e mobile era conseguente alla rilevante differenza esistente
tra i prezzi di terminazione su reti mobili da una parte e su reti
fisse dall'altra. Pertanto, l'AGCM suggeriva «una rivisitazione della
definizione del mercato nazionale dell'interconnessione che tenesse
conto dell'opportunita', per il futuro, di distinguere il mercato in
funzione della tipologia della terminazione, su rete mobile o su rete
fissa».
Diversamente, non sono state considerate rilevanti le possibili
segmentazioni del mercato sulla base della tipologia di clientela,
costituita da operatori licenziatari e indirettamente da clientela
residenziale e affari, o su base geografica. Al riguardo non sono
infatti stati raccolti elementi che possano indurre a considerare
rilevanti tali tipi di segmentazione.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'Autorita' ha individuato
come mercati rilevanti ai fini della identificazione di organismi di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 ai
fini del presente procedimento, i mercati di cui ai punti successivi.
3.1.1. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa.
Il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa e'
da intendersi cosi' come definito nell'allegato A, parte 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Tuttavia, in
coerenza con quanto disposto dalla delibera 219/02/CONS, che ha
portato alla designazione ed alla notifica degli organismi aventi
notevole forza di mercato per l'anno 2001 con riferimento al mercato
«dell'accesso commutato ad Internet» ed al mercato della
«terminazione Internet», tale mercato non comprende al suo interno il
servizio di accesso commutato ad Internet.
3.1.2. Mercato della fornitura di linee affittate.
Il mercato della fornitura di linee affittate e' da intendersi
cosi' come nell'allegato A, parte 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1997.
3.1.3. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile.
Il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile e'
da intendersi cosi' come definito nell'allegato A, parte 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
3.1.4. Mercato dell'interconnessione.
La definizione del mercato dell'interconnessione discende
direttamente dalla definizione di interconnessione data dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 318/1997, all'art. l, comma 1,
lettera ab). Nell'ambito del presente procedimento, per le ragioni
sopra esposte, si e' valutato di dividere tale mercato in due
segmenti: mercato dell'interconnessione su rete fissa e mercato
dell'interconnessione su rete mobile.
3.1.4.1. Mercato dell'interconnessione su rete fissa.
La definizione del mercato dell'interconnessione su rete fissa
discende direttamente dalla definizione di interconnessione data dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, all'art. 1,
lettera ab), e da quanto disposto dall'Autorita' nell'ambito delle
precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di
mercato. Pertanto il mercato dell'interconnessione su rete fissa e'
da intendersi come il mercato dei servizi di interconnessione
relativi a tutte le reti di telecomunicazioni fisse. Il servizio di
interconnessione interna, che interessa tutte le chiamate originate e
terminate all'interno della medesima rete, concorre alla formazione
di tale mercato.
E' opportuno precisare che, in coerenza con quanto disposto dalla
delibera 219/02/CONS, il servizio di terminazione del traffico
Internet costituisce un segmento del «mercato dell'interconnessione
su rete fissa», che, pertanto, non e' stato computato ai fini del
presente procedimento.
3.1.4.2. Mercato dell'interconnessione su rete mobile.
Anche la definizione del mercato dell'interconnessione su rete
mobile discende direttamente dalla definizione di interconnessione
data dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997,
all'art. 1, lettera ab), e da quanto disposto dall'Autorita'
nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del
significativo potere di mercato. Pertanto, il mercato
dell'interconnessione su rete mobile e' da intendersi come il mercato
dei servizi di interconnessione relativi a tutte le reti di
telecomunicazioni mobili. Anche in questo caso, il servizio di
interconnessione interna, che interessa tutte le chiamate originate e
terminate all'interno della medesima rete, concorre alla formazione
del mercato.
3.2. Il mercato di riferimento in termini geografici.
Secondo la teoria economica e la giurisprudenza in materia, i
confini geografici del mercato rilevante comprendono un'area in cui
le imprese interessate sono attive nell'offerta e nella domanda dei
prodotti o servizi in questione, in cui le condizioni della
concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che puo' essere
distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della
concorrenza sono sostanzialmente diverse.
Nell'ambito del presente procedimento, l'Autorita' ha ritenuto
opportuno confermare la dimensione nazionale dei mercati rilevanti
individuati. L'omogeneita' delle condizioni concorrenziali
riscontrabile sull'intero territorio nazionale per ciascun mercato
non ha evidenziato infatti la necessita' di operare segmentazioni su
base geografica.
Inoltre, per quanto riguarda i mercati, intermedi e finali, di
telefonia mobile si riscontra che tutte le licenze rilasciate hanno
copertura geografica nazionale. Per quanto riguarda i mercati,
intermedi e finali, di telefonia fissa si riscontra che i principali
operatori hanno licenze con copertura nazionale e che gli operatori
con licenze che hanno minore copertura geografica non presentano,
allo stato, quote di mercato significative.
4. Parametri utilizzati per misurare la dimensione dei mercati e le
relative posizioni degli operatori.
I parametri utilizzati nell'ambito del procedimento per misurare la
dimensione dei mercati e le quote di mercato degli operatori,
coerentemente con le precedenti impostazioni dell'Autorita' e con le
indicazioni fornite dalla Commissione europea nella comunicazione del
5 luglio 1999, sono principalmente i valori dei servizi venduti con
riferimento all'anno oggetto di analisi. I relativi volumi sono stati
raccolti ed analizzati al fine di avere un quadro completo della
situazione del mercato, nonche' potere verificare i prezzi unitari
applicati, anche ai fini di eventuali segmentazioni dei mercati.
Sono, inoltre, stati analizzati anche dati che permettessero una
valutazione prospettica dell'evoluzione del mercato; a tal fine sono
stati richiesti agli operatori i dati del primo semestre dell'anno
successivo (i piu' aggiornati al momento della richiesta, avvenuta
nell'ottobre 2002), e sono state tenute in considerazione tutte le
valutazioni trasmesse all'Autorita' in merito allo sviluppo di
ciascuno dei mercati considerati.
In particolare, con riferimento ai mercati dell'interconnessione su
rete fissa e su rete mobile, le valutazioni di mercato sono state
realizzate, coerentemente con quanto espresso nella citata
comunicazione della Commissione europea del 5 luglio 1999, tenendo in
considerazione i valori ed i volumi relativi a servizi di
terminazione, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile,
indipendentemente dalla rete di originazione della chiamata. Ai fini
dei calcoli l'interconnessione interna (chiamate originate e
terminate sulla stessa rete) e' stata valorizzata applicando agli
specifici volumi di traffico il prezzo medio di terminazione
effettivamente applicato da ciascun operatore per i servizi di
terminazione forniti agli altri operatori, per ciascun anno di
riferimento.
Come e' stato gia' evidenziato dall'Autorita' nell'ambito delle
precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di
mercato, ed in coerenza con le linee guida comunitarie, il parametro
dei servizi di terminazione viene utilizzato esclusivamente ai fini
della definizione del mercato e dell'individuazione degli organismi
aventi notevole forza di mercato. Pertanto, la notifica di operatore
avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione
comporta obblighi relativamente alla totalita' dei servizi di
interconnessione offerti e non esclusivamente ai servizi di
terminazione.
La valutazione della dimensione dei mercati rilevanti e delle
relative quote degli operatori e' stata effettuata sulla base
dell'analisi congiunta dei bilanci delle societa' operanti nei
mercati rilevanti e dei dati acquisiti nel corso del procedimento
istruttorio. Pertanto, oltre che in termini di fatturato l'Autorita'
ha ritenuto opportuno calcolare, dove possibile, le quote di mercato
anche in termini di volumi, al fine di evidenziare eventuali
differenze fra gli andamenti di mercato calcolati sulla base dei
volumi e sulla base dei valori che aiutino a valutare il reale
assetto concorrenziale dei mercati sottoposti ad indagine. In
particolare, l'uso di entrambi i criteri puo' aiutare ad evidenziare
l'esistenza di specifici segmenti di mercato.
I casi nei quali sono state rilevate anomale differenze tra i dati
trasmessi all'Autorita' e le informazioni contenute nei bilanci,
ovvero comunicate ai mercati finanziari, ove disponibili, sono stati
oggetto di verifica e discussione con gli operatori.
E' da evidenziare che nel corso degli anni 2001 e 2002 si sono
realizzate diverse acquisizioni e fusioni tra soggetti operanti nei
mercati delle telecomunicazioni. Al riguardo si sottolinea che il
criterio utilizzato per attribuire le quote di mercato ai diversi
operatori e' stato quello relativo alla data a partire dalla quale
l'acquisizione o la fusione ha avuto effetto legale. In ogni caso, ai
fini di una valutazione prospettica del mercato, l'Autorita' ha
valutato gli effetti economici derivanti da tali operazioni ai fini
dell'identificazione degli operatori con notevole forza di mercato.
Tra le operazioni di maggiore rilevanza sul mercato occorre
ricordare quella relativa alla fusione tra le societa' Wind
Telecomunicazioni S.p.A. e Infostrada S.p.A., che ha prodotto effetti
legali dal 1° gennaio 2002, e l'acquisizione da parte della societa'
Wind Telecomunicazioni S.p.A. del ramo d'azienda della societa' Blu
S.p.A. al quale erano stati conferiti i clienti di tale societa', che
ha prodotto effetti legali dall'ottobre del 2002.
In entrambi i casi le quote di mercato degli operatori sono state
calcolate in modo separato per gli operatori fino alla data in cui le
predette operazioni hanno prodotto effetti legali.
5. Valutazione delle posizioni degli operatori nei mercati rilevanti.
5.1. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato dei
servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa.
La dimensione economica del mercato dei servizi e delle reti di
telefonia pubblica fissa in termini di fatturato complessivo,
derivante dalla commercializzazione di prodotti e servizi alla
clientela finale, risulta essere nel 2001 pari a circa 11,6 miliardi
di euro corrispondente a circa 110.000 milioni di minuti di traffico
ed a circa 27,2 milioni di accessi.
Dall'analisi delle quote di mercato in termini di ricavi dei
singoli operatori, Telecom Italia risulta essere l'unica societa' a
detenere una quota significativa, pari a circa l'83% del mercato. La
societa' Infostrada risulta essere il secondo operatore del mercato,
con una quota del 6,8%. Quote di mercato significativamente inferiori
sono invece detenute da Wind 2,8%), Tele2 (2%) e Albacom (1,5%).
Il calcolo delle quote di mercato basato sui volumi di traffico,
vede Telecom Italia registrare una quota di mercato del 74,1%,
seguita da Infostrada, con circa il 13% e da Wind con circa il 4,8%.
L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo
semestre 2002 evidenzia una diminuzione della quota di mercato di
Telecom Italia in valore di circa 4 punti percentuali e di oltre 6 in
termini di volumi, e la quota dell'operatore Wind (inclusiva di
quella relativa all'incorporato operatore Infostrada) crescere a
circa il 10,2% in termini di valore e a circa il 18,9% in termini di
volumi.
5.2. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato
nazionale della fornitura di linee affittate.
Nel 2001 il valore del mercato della fornitura di linee affittate,
espresso in termini di fatturato complessivo, risulta di poco
inferiore a 1.500 milioni di euro. Dall'analisi delle posizioni dei
singoli operatori, Telecom Italia risulta detenere una quota di
mercato superiore al 94%. Quote marginali di mercato sono invece
detenute dalla societa' Infostrada (1,8%), dalla societa' Albacom
(1,7%) e dalla societa' Colt (1,2%).
L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo
semestre 2002 non evidenzia sostanziali evoluzioni di tale scenario,
fatta eccezione per una diminuzione della quota di mercato di Telecom
Italia in termini di ricavi che passa dal 94,3% al 90,3%,
contestualmente ad un aumento del peso, in particolare, di Wind, Colt
e Fastweb.
5.3. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato dei
servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile.
La dimensione economica del mercato dei servizi e delle reti di
telefonia pubblica mobile in termini di fatturato complessivo risulta
essere pari a circa 9.400 milioni di euro, a cui corrispondono circa
53.700 milioni di minuti di traffico ed a circa 51,9 milioni di linee
attive.
Dall'analisi delle quote di mercato in termini di ricavi, Telecom
Italia Mobile (di seguito TIM) e Vodafone Omnitel (di seguito
Vodafone) risultano essere le uniche due societa' a detenere una
quota superiore al 25%. TIM detiene circa il 55% del mercato. La
quota di mercato di Vodafone risulta pari a circa il 35%. Quote di
mercato significativamente inferiori sono invece detenute da Wind
(8%) e Blu (1,4%).
Il calcolo delle quote di mercato basato sui volumi di traffico
evidenzia nel 2001 una quota della societa' TIM, pari a circa il 63%
del mercato totale, cui corrisponde una quota della societa' Vodafone
pari a circa il 29% ed il restante 8% di Wind e Blu.
I dati prospettici relativi al primo semestre del 2002 mostrano
modeste variazioni in termini di quote di mercato (la quota di TIM si
riduce di circa 2,5 punti percentuali), evidenziando l'avvio di
diverse forme di competizione e di sviluppo del mercato, non piu'
basate sulla crescita dello stesso, quanto sulle dinamiche interne e
sulla capacita' di innovare nei servizi.
Tale situazione fa rilevare una sostanziale variazione delle
dinamiche del mercato, rispetto a quanto rilevato nei precedenti
analoghi procedimenti di questa Autorita'.
5.4. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato
dell'interconnessione su rete fissa.
La valorizzazione del mercato dell'interconnessione su rete fissa
ed il calcolo delle singole quote di mercato e' stata effettuata sia
in termini di ricavi sia in termini di minuti di traffico. I valori,
tanto in termini di ricavi che di minuti di traffico, relativi al
servizio di interconnessione di terminazione su ciascuna rete fissa
sono stati calcolati considerando sia le chiamate originate e
terminate sulla stessa rete (interconnessione interna) sia le
chiamate originate su altre reti pubbliche fisse e mobili.
Inoltre, sotto il profilo metodologico, si evidenzia che i ricavi
relativi all'interconnessione di terminazione interna sono stati
valorizzati alla tariffa di interconnessione relativa al livello piu'
basso di rete (SGU), pubblicata nell'offerta di interconnessione di
riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001, secondo la medesima
metodologia gia' adottata dall'Autorita' per le analoghe analisi
relative agli anni precedenti.
Dall'analisi effettuata sulla base dei criteri sopra esposti,
risulta che a fronte di un valore totale del mercato di poco
inferiore a 1.900 milioni di euro, Telecom Italia detiene quasi l'85%
del mercato. La societa' Infostrada detiene circa il 7,1% del
mercato, Albacom una quota di circa il 5,4% ed Edisontel dell'1,2%.
L'analisi delle quote di mercato effettuata in termini di volumi
non evidenzia variazioni significative rispetto a quelle in valore.
L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo
semestre 2002 non evidenzia variazioni di rilievo allo scenario
appena esposto, con una quota di mercato di Telecom Italia pari
all'81,8% e della societa' Wind (inclusa l'incorporata societa'
Infostrada) del 7%.
5.5. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato
dell'interconnessione su rete mobile.
La valorizzazione del mercato dell'interconnessione su rete mobile
ed il calcolo delle singole quote di mercato e' stata effettuata sia
in termini di ricavi sia in termini di minuti di traffico relativi al
servizio di interconnessione di terminazione su ciascuna rete mobile
delle chiamate originate sia sulla stessa rete (interconnessione
interna) sia su altre reti pubbliche fisse e mobili.
Inoltre, sotto il profilo metodologico, si evidenzia che i ricavi
relativi all'interconnessione di terminazione interna sono stati
valorizzati applicando ai volumi di traffico interni il valore medio
del prezzo di terminazione effettivamente praticato agli altri
operatori nell'anno di riferimento. Tale modalita' di valorizzazione
dell'interconnessione interna e' stata modificata rispetto
all'analisi effettuata con riferimento all'anno 2000, anche per
permettere di apprezzare eventuali differenze tra le quote di mercato
in volume e quelle in valore.
Dall'analisi effettuata sulla base dei criteri sopra esposti,
risulta che, a fronte di un valore totale del mercato di poco
inferiore a 8.300 milioni di euro, Tim e Vodafone superano
largamente, sia nel 2001 che nel primo semestre 2002, il 25% del
mercato. Tim detiene una quota di mercato intorno al 50% sia nel 2001
che nel primo semestre 2002, Vodafone detiene una quota di mercato
pari a 39,6% nel 2001 ed a 38,1% nel 2002. Wind invece detiene nel
2001 una quota di mercato pari a 8,8%, che passa ad oltre il 10% nel
primo semestre 2002.
Infine, si segnala che, con riferimento a questo mercato,
l'Autorita' non ha ritenuto di accedere alle richieste di notifica
dell'operatore Wind, espresse da alcuni operatori, in quanto la quota
di mercato di tale operatore con riferimento all'anno 2001 risulta
notevolmente inferiore alla soglia del 25% prevista dalla normativa
vigente (circa 9% nel 2001), e la sua evoluzione prospettica (circa
il 10% nel primo semestre 2002), unita ad un'evoluzione relativamente
statica di tale mercato, non evidenzia una tendenza verso una
posizione di notevole forza sullo specifico mercato.
L'analisi delle quote di mercato effettuata in termini di volumi
non evidenzia variazioni di rilievo rispetto a quelle in valore.
Udita la relazione al consiglio del commissario Silvio Traversa sui
risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
1. La societa' Telecom Italia S.p.A. e' confermata quale organismo
di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti
mercati:
a) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa;
b) mercato della fornitura di linee affittate;
c) mercato dell'interconnessione su rete fissa.
2. La societa' Telecom Italia Mobile S.p.A. e' confermata quale
organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei
seguenti mercati:
a) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile;
b) mercato dell'interconnessione su rete mobile.
3. La societa' Vodafone Omnitel S.p.A. e' confermata quale
organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei
seguenti mercati:
a) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile;
b) mercato dell'interconnessione su rete mobile.
Il presente provvedimento e' notificato alle societa' Telecom
Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Vodafone Omnitel S.p.A.
ed alla Commissione europea ed entra in vigore dalla data di notifica
agli Operatori.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 7 maggio 2003
Il Presidente: Cheli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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