IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno
1999, relativo allo SFOP - strumento finanziario di orientamento
della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del
17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni
strutturali nel settore della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del
20 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modalita'
di attuazione delle misure di «Arresto definitivo» delle attivita'
di
pesca delle navi prevista dallo SFOP 2000/2006 e successive
modifiche;
Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2003, con il quale si e'
provveduto a ridurre il premio previsto dall'art. 4 del decreto
ministeriale 22 dicembre 2000, in considerazione delle limitate
risorse disponibili;
Considerata la necessita' di provvedere alla emanazione di norme di
applicazione dei suddetti provvedimenti in materia di arresto
definitivo delle attivita' di pesca delle navi;
Decreta:
Art. 1.
Normativa di riferimento
1. Per l'attuazione della misura 1.2 «Esportazione/altra
destinazione» (arresto definitivo), perseguita attraverso le
modalita' di cui all'art. 2, si applicano le norme previste dal
regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e dal
regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999,
modificato dal Reg n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002.
2. La misura si applica solo alle unita', di eta' pari o superiore
a 10 anni, che siano state armate, ai sensi dell'art. 164 del codice
della navigazione, per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei
due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta di
trasferimento o di diversa destinazione, ovvero, per almeno l'80% del
numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente.
3. Ai fini del presente provvedimento l'eta' della nave e' un
numero intero pari alla differenza tra l'anno in cui la domanda di
trasferimento o di diversa destinazione viene ammessa a finanziamento
e l'anno di entrata in servizio, come definito dall'art. 6 del
regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986.
4. Le navi per le quali e' richiesto il premio di arresto
definitivo devono rispettare le seguenti condizioni:
a) la nave deve risultare iscritta nei registri delle navi da
pesca della Comunita' europea;
b) al momento dell'ammissione al premio (data del provvedimento
ministeriale) la nave deve essere operativa. E' definita operativa la
nave armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della
navigazione.
Art. 2.
Modalita' di arresto definitivo
1. L'arresto definitivo delle attivita' di pesca delle navi, in
base alla misura 1.2 - esportazione/altra destinazione, e' conseguito
attraverso:
a) il trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo in
contesto diverso dalla societa' mista: sono escluse le navi di stazza
inferiore a 20 tsl o 22 GT e le navi di eta' pari o superiore a 30
anni. La nave deve essere immediatamente iscritta nei registri del
Paese terzo ed e' soggetta al divieto definitivo di ritorno nelle
acque comunitarie;
b) la destinazione definitiva delle navi da pesca per scopi non
di lucro diversi dalle attivita' di pesca.
2. Per le modalita' di trasferimento definitivo della nave verso un
Paese terzo di cui al punto a) del comma 1, e' necessario, ai fini
del riconoscimento del premio, che vengano soddisfatti i seguenti
criteri:
a) esiste un accordo di pesca tra la Comunita' europea e il Paese
terzo verso cui avviene il trasferimento e sussistono garanzie
sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in
particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle
risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca,
nonche' le condizioni di lavoro dei pescatori;
b) il Paese terzo verso il quale sara' trasferita la nave non e'
uno dei Paesi candidati all'adesione all'Unione europea;
c) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca
che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave
trasferita; questo criterio non si applica tuttavia allorche' la nave
trasferita ha perso possibilita' di pesca nell'ambito di un accordo
di pesca con la Comunita' o di un altro accordo;
d) il Paese terzo, qualora non sia parte contraente o cooperante
delle competenti organizzazioni regionali per la pesca, non e' stato
identificato dalle competenti organizzazioni regionali per la pesca
come un Paese che consente modalita' di pesca che mettono a
repentaglio l'efficacia delle misure internazionali di conservazione.
La commissione pubblica periodicamente un elenco dei Paesi
interessati nella serie c) della Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea.
Art. 3.
Presentazione della domanda e iter istruttorio
1. L'originale della domanda di ammissione al premio previsto dalla
misura 1.2- esportazione/altra destinazione, redatta in carta
semplice, e' presentata o fatta pervenire all'ufficio di iscrizione
della nave che provvede al procedimento istruttorio.
2. Nella domanda, di cui si allega fac-simile, devono essere
indicati:
a) le generalita' complete del proprietario/i: cognome e nome;
luogo e data di nascita; codice fiscale; residenza; telefono e fax.
Per le societa': ragione sociale completa; sede legale; codice
fiscale; partita IVA; telefono; fax e generalita' complete del legale
rappresentante;
b) gli elementi identificativi della nave: numero di matricola o
numero RR.NN.MM.GG; ufficio di iscrizione della nave; numero UE
(obbligatorio);
c) la modalita' di arresto definitivo (trasferimento verso Paese
terzo o altra destinazione); in quest'ultimo caso specificare l'uso
cui verra' adibita l'unita', comprovato da eventuale documentazione;
d) le coordinate bancarie per l'accreditamento del premio:
istituto di credito, numero di conto corrente; codice ABI; codice
CAB; specificando la modalita' di pagamento prescelta;
e) la seguente dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no
codesta amministrazione, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.
675, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente
domanda e nei documenti richiamati, per il perseguimento delle
finalita' per le quali vengono acquisiti».
3. Qualora l'importo del premio risulti superiore a Euro 154.937,
alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia
presentata alla prefettura competente ai sensi dell'art. 110 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto,
ovvero, l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'.
5. Al termine dell'istruttoria, l'Autorita' marittima competente in
relazione alla iscrizione delle navi ammesse a beneficiare del premio
di arresto definitivo, procede al calcolo del premio ai sensi
dell'art. 4, e trasmette al Ministero, entro trenta giorni
dall'acquisizione della domande, ovvero entra sessanta giorni in caso
di integrazione documentale, una comunicazione secondo lo schema
allegato (Allegato 1).
6. L'esito negativo dell'istruttoria e' notificato direttamente al
richiedente precisando gli elementi che caratterizzano il non
accoglimento dell'istanza e le modalita' per impugnare il
provvedimento.
7. Il Ministero, acquisito il parere di cui al comma 5 e verificata
la disponibilita' finanziaria, notifica al richiedente la decisione
di ammissione, fissando in trenta giorni dalla notifica il termine
per la riconsegna all'ufficio marittimo della licenza di pesca o
dell'autorizzazione provvisoria. La riconsegua dell'atto abilitativo
alla pesca e' atto irrevocabile: il titolo e' annullato, la nave
viene cancellata dall'archivio licenze (ALP) e dal registro
comunitario. La mancata restituzione del titolo entro il termine
prescritto comporta l'archiviazione della domanda senza preavviso ai
sensi della legge n. 241/1990. In tal caso non puo' essere
ripresentata istanza prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data
della decisione di ammissione.
8. L'autorita' marittima competente in relazione alla iscrizione
delle navi ammesse a beneficiare del premio di arresto definitivo,
acquisito il documento previsto per l'esercizio della attivita' di
pesca, licenza e/o attestazione provvisoria, in corso di validita',
lo trasmette al Ministero, unitamente al verbale dell'avvenuta
riconsegna.
9. Una volta riconsegnata la licenza di pesca il richiedente
procede al trasferimento o alla diversa destinazione della nave
secondo le modalita' di cui all'art. 2.
10. Entro il termine di sei mesi dalla data di riconsegna della
licenza di pesca, il richiedente procede all'arresto definitivo. Il
mancato rispetto di detto termine pone a carico del richiedente il
rischio connesso alla ridotta o incompleta disponibilita' di risorse
finanziarie. In casi eccezionali l'autorita' marittima puo' concedere
la proroga di giorni trenta.
11. L'autorita' marittima competente in relazione alla iscrizione
delle navi ammesse a beneficiare del premio di arresto definitivo
trasmette al Ministero l'estratto RNMG con l'annotazione
dell'avvenuta cancellazione.
12. Gli allegati A, B e C al decreto ministeriale 22 dicembre 2000
e successive modifiche, restano agli atti dell'autorita' marittima
competente in relazione alla iscrizione delle navi ammesse a
beneficiare del premio di arresto definitivo.
Art. 4.
Calcolo del premio
1. Per il calcolo dell'importo massimo del premio da riconoscere
per il trasferimento o la diversa destinazione delle navi, si
applicano le tabelle riportate nell'allegato D) di cui al decreto
ministeriale 22 dicembre 2000.
2. La stazza per il calcolo del premio e' rilevata dall'ufficio
marittimo dai registri in proprio possesso. Solo per le navi di
lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri, qualora il
valore di stazza e' espresso in tsl, e' necessario acquisire il
certificato di stazza in GT.
3. La tabella 1 si applica per le navi con lunghezza tra le
perpendicolari superiore a 24 metri. La tabella 2 si applica per le
navi con lunghezza fra le perpendicolari uguale o inferiore a 24
metri le cui richieste di premio saranno presentate entro il
30 settembre 2003. Dopo tale data si applica la tabella 1 per tutte
le navi.
4. Il premio per la modalita' di arresto definitivo, attuato
attraverso la misura 1.2 esportazione/altra destinazione, calcolato
come segue, e' arrotondato alle dieci unita' inferiori, per i
pagamenti in euro:
a) premi per il trasferimento definitivo della nave verso un
Paese terzo in contesto diverso dalla societa' mista: importi massimi
dei premi per la demolizione diminuiti del 70%;
b) premi per la destinazione definitiva della nave a scopi non di
lucro diversi dalla attivita' di pesca, il premio e' pari all'importo
massimo del premio per la demolizione.
5. In caso di affondamento della nave successivo alla decisione di
concessione del premio, sara' erogato il premio previsto per la
demolizione.
Art. 5.
Modalita' di erogazione del premio
1. Il premio previsto dalla misura 1.2 esportazione/altra
destinazione, e' liquidato come segue:
a) 50% a titolo di acconto, entro trenta giorni dalla riconsegna
della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria, previo
impegno da parte del richiedente a procedere al trasferimento verso
un Paese terzo della nave o alla destinazione diversa nel termine
prescritto all'art. 3, comma 10. Per le navi con stazza inferiore a
20 tsl o 22 GT, l'acconto e' liquidato previa presentazione di nulla
osta da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali e di
eventuali creditori ipotecari;
b) saldo ad avvenuta radiazione del M/P dai registri di
iscrizione, che deve avvenire entro 6 mesi dalla riconsegna della
licenza.
Art. 6.
Cumulabilita' degli aiuti pubblici
1. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta
peschereccia si applicano le seguenti disposizioni. L'entita' del
premio determinato con le modalita' di cui all'art. 4 e' diminuito:
a) di una parte dell'importo riscosso, in caso di aiuto per
l'ammodernamento, calcolata pro rata temporis per il periodo
vincolativo residuo;
b) dell'intero aiuto per l'arresto temporaneo erogato ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento CE n. 2792/1999 del
Consiglio del 17 dicembre 1999 e dell'art. 14 del regolamento CE n.
2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998, riscosso nei due anni che
hanno preceduto l'ammissione al premio di arresto definitivo.
2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui alla lettera
a), del punto precedente si tiene conto del numero dei mesi interi
(la frazione, di mese superiore a quindici giorni e' considerata mese
intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data di
decisione del premio di arresto definitivo.
3. Il premio di arresto definitivo e' interamente liquidato nel
caso in cui la decisione di ammissione e' effettuata alla scadenza
del periodo vincolativo.
Art. 7.
Registrazione vincoli
1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla
concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti
a comunicare all'ufficio di iscrizione della nave, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione, le
agevolazioni concesse e la scadenza del vincolo. L'autorita'
marittima avra' cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso
di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione
all'ufficio di destinazione.
Art. 8.
Disposizioni generali
1. Per quanto non direttamente previsto dal presente decreto si
rinvia alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per
la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2003
Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 382
Allegato
Fac-simile
domanda di ammissione
All'.........................................
(ufficio di iscrizione della nave da pesca)
DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA MISURA 1.2 ESPORTAZIONE/ALTRA DESTINAZIONE
Il/i sottoscritto/i ..............................................
(persone fisiche)
cognome .... nome .... codice fiscale .... nato/i a .... prov.
.......... il .... attualmente residente/i a .... prov. ............
in via .... n. .......... c.a.p. ......... telefono .... fax ....
(persone giuridiche)
cognome .... nome .... nato a .... prov. ................ il ....
attualmente residente a .... prov................. in via .... n.
............. c.a.p. ...................... Nella qualita' di
rappresentante legale della Soc. .... .... ragione sociale .... sede
.... numero di iscrizione camera di commercio .... partita I.V.A.
.... telef. .... Fax ....
proprietario/i o rappresentante legale della societa' titolare della
nave da pesca denominata .... nominativo internazionale (solo per le
navi che hanno tale obbligo) .... matricola n. .... o RR:NN:MM:e GG.
n. .... ufficio di iscrizione della nave .... numero di iscrizione
nello schedario comunitario (UE) .... .... (obbligatorio);
chiede/o no
di accreditare il premio, da erogare in Euro...., per l'arresto
definitivo dell'attivita' di pesca della suindicata nave, conseguente
a .... (specificare la modalita' di resto definitivo) della
suindicata nave, sul c/c n. .... intrattenuto presso la banca, ....
ABI n. ............... CAB n. ...., ai sensi dei regolamenti
comunitari in oggetto e del presente decreto ministeriale.
Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione ai sensi
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati
personali riportati nella seguente domanda e nei documenti
richiamati, per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono
acquisiti.
Luogo e data ..............................
Firma .................
Allgato 1
(Timbro lineare dell'Ufficio)e
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Dipartimento
delle politiche di mercato -
Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura - Viale Asia, 2 -
00144 Roma
Si comunica che, ai sensi del Reg. CE n. 2792 del Consiglio del
17 dicembre 1999 e successive modifiche e del decreto ministeriale
20 dicembre 2000 recante norme di attuazione dell'art. 7 del Reg. CE
n. 2792/1999 e successive modifiche, la domanda di premio presentata
dal/i sig. .... acquisita al protocollo n. .... del .... per
l'arresto definitivo della nave denominata .... .... n. UE
............................., presenta tutti i requisiti per
l'ammissione della nave al premio di arresto definitivo da
conseguirsi mediante .... .... (specificare la modalita' di arresto
definitivo).
L'importo calcolato dalla Scrivente quale premio per l'arresto
definitivo della predetta imbarcazione da conseguirsi mediante ....
.... (specificare la modalita' di arresto definitivo), risulta pari a
Euro ......... .... di cui Euro .... di contributo comunitario, pari
al 50% del premio complessivo, e Euro .... .... di contributo
nazionale, pari al 50% del premio complessivo.
Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per
l'accredito del premio sono le seguenti:
Istituto di credito .....................................
Codice ABI ..............................................
Codice CAB ..............................................
Numero conto ............................................
Luogo e data .....................
Firma del titolare dell'Ufficio ..................
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato