Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 136 del 14 Giugno 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comunicato relativo alla graduatoria della selezione di concessionari dei concorsi pronostici su base sportiva

Si comunica la graduatoria della selezione di concessionari di
attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su
base sportiva nonche' ad altri eventuali giochi connessi a
manifestazioni sportive indetta in data 9 aprile 2003: *
1ª Sisal s.p.a.; *
2ª Consorzio lottomatica giochi sportivi; *
3ª SNAI S.p.A; *
Si riportano i testi delle condizioni economiche (schema di
contratto) offerte ai punti vendita dalle sopraindicate societa'. *

SISAL S.P.A.
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA RACCOLTA DI CONCORSI PRONOSTICI
ED ALTRI EVENTUALI GIOCHI CONNESSI
A MANIFESTAZIONI SPORTIVE
tra
SISAL S.p.a. con sede in Milano via Jacini 2, codice fiscale,
partita I.V.A. e iscrizione nel registro delle imprese di Milano n.
07337300151, capitale sociale Euro 9.654.720,00 in persona del
Direttore rete commerciale, sig. Franco Cavalli, domiciliato per la
carica presso la sede indicata (di seguito denominata SISAL), *
e
...., c.f. .... residente in .... titolare di .... con sede in ....,
(di seguito denominato punto di vendita) *
(di seguito congiuntamente definite parti) *
Premesso che
a) SISAL e' concessionaria di attivita' e funzioni pubbliche
relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri
eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, giusta
concessione rilasciata dall'Amministrazione autonoma del monopoli di
Stato in data ................................. *
b) SISAL si e' posizionata al .... posto della graduatoria
formata dall'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato in base
all'importo del «Contributo una tantum per il rilancio del concorsi
pronostici»; *
c) il punto di vendita e' autorizzato alla raccolta di concorsi
pronostici su base sportiva nonche' di altri eventuali giochi
connessi a manifestazioni sportive, giusta nulla osta rilasciato
dall'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato in data ....; *
d) il punto di vendita ha manifestato la volonta' di avvalersi
dei servizi offerti da SISAL quale provider titolare della
concessione di cui alla precedente premessa lettera a) per la
raccolta di concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri
eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive; *
e) le parti intendono regolare, con il presente contratto,
tutti i rapporti che verranno posti in essere tra le stesse in ordine
ai servizi offerti da SISAL per la raccolta di concorsi pronostici su
base sportiva nonche' di altri eventuali giochi connessi a
manifestazioni sportive; *
f) salvo diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere
neretto e con l'iniziale maiuscola, di cui in appresso, viene
attribuito, ai fini del presente contratto il significato riportato
nella Concessione di cui alla precedente premessa lettera a). *
Tutto cio' premesso tra le parti, come sopra rappresentate, si
conviene e stipula quanto segue: *
Art. 1.
Premessa
1. Le parti convengono che le premesse e tutti gli allegati e gli
atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati. *
2. In particolare si ritengono parte integrante e sostanziale del
presente contratto i documenti emessi dalla Amministrazione Autonoma
del monopoli di Stato, in data 12 aprile 2003, e di seguito elencati:
*
concessione; *
decreto per il rilascio dei nulla osta ai Punti di Vendita; *
capitolato d'oneri; *
capitolato tecnico. *
3. Si riterra' comunque allegato al presente contratto qualsiasi
altro atto posto in essere dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato o da altra Autorita' competente nel merito relativo alla
disciplina dei rapporti oggetto del presente contratto e/o della
concessione. *
Art. 2.
O g g e t t o
Il presente contratto disciplina le obbligazioni del rapporto tra
SISAL e il punto vendita, in conformita' a quanto stabilito dalla
concessione, dal decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di
vendita, dal capitolato d'oneri e dal capitolato tecnico. *
Art. 3.
D u r a t a
Il presente contratto decorrera' dalla data di sottoscrizione
dello stesso e avra' durata pari alla durata della concessione
stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
SISAL. *
Art. 4.
Obblighi di SISAL nei confronti del punto di vendita
SISAL e' tenuta a rispettare tutti gli obblighi, posti in carico
alla stessa, contenuti nei seguenti documenti: *
concessione; *
decreto per il rilascio dei nullaosta ai punti di vendita; *
capitolato d'oneri; *
capitolato tecnico. *
qualsiasi altro atto che verra' posto in essere
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o da altra
Autorita' competente nel merito, relativo alla disciplina dei
rapporti oggetto del presente contratto e/o della concessione. *
Art. 5.
Corrispettivi di SISAL
1. SISAL a fronte dei servizi, di cui al presente contratto,
percepira' dal punto di vendita un corrispettivo annuale pari ad euro
500,00 + IVA. *
Gli ulteriori servizi indicati nell'allegato 3 della concessione
e qui sotto riportati, saranno prestati a titolo gratuito: *
collegamento personal computer con terminale di Gioco per lo
sviluppo di giocate sistemistiche (collegamento PC/TG) - SISAL si
impegna a fornire gratuitamente il kit necessario ai ricevitori che
ancora non ne disponessero; *
sistemi ridotti; *
sistemi basi e varianti; *
sistemi via internet - bacheca dei sistemi a carature proposti
e prenotabili sul sito internet www.sisal.it, nell'area dedicata ai
ricevitori. I sistemi saranno convalidati centralmente e le cedole a
caratura stampate localmente da terminale; *
accumulo - possibilita' di accumulare piu' schede finalizzata
al gioco a caratura; *
quick pick configurabile - possibilita' di generare una giocata
casuale basata su un pronostico inserito nel terminale. Il ricevitore
avra' la possibilita' di definire il suo pronostico utilizzando le
indicazioni di un «picchetto» aggiornato quotidianamente da Sisal via
terminale. *
Le funzionalita' sopra descritte, nonche' ulteriori servizi in
fase di elaborazione, saranno rese disponibili a partire
dal settembre 2003. *
2. Ai soli punti di vendita non attuali totoricevitori CONI, ne'
attuali ricevitori SISAL, SISAL richiedera' un contributo una tantum
per l'attivazione del collegamento al sistema di elaborazione, pari a
euro 3.500,00 + IVA. *
Art. 6.
Obblighi del punto di vendita
Il punto di Vendita e' tenuto a rispettare tutti gli obblighi,
posti in carico allo stesso, contenuti nei seguenti documenti: *
concessione; *
decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita; *
capitolato d'oneri; *
capitolato tecnico. *
Qualsiasi altro atto che verra' posto in essere
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o da altra
autorita' competente nel merito, relativo alla disciplina dei
rapporti oggetto del presente contratto e/o della concessione. *
Art. 7.
Compenso punto di vendita
Il punto di vendita, a fronte dell'attivita' e degli impegni
assunti con la stipula del presente contratto, percepira' un compenso
pari all'8% dell'incasso complessivo delle giocate ai concorsi
pronostici presso di lui effettuate. Tale compenso verra' trattenuto
direttamente dallo stesso dai versamenti dovuti a SISAL. *
Art. 8.
Risoluzione espressa del contratto
Il presente contratto, cosi' come previsto dal decreto per il
rilascio dei nullaosta ai punti di vendita, si intendera' risolto di
diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni: *
a) il titolare o il legale rappresentante del punto di vendita
gestisca i concorsi pronostici in modo non conforme alla loro
disciplina; *
b) il titolare o il legale rappresentante del punto di vendita
non ottemperi alle prescrizioni contenute nel decreto per il rilascio
del nullaosta ai punti di vendita; *
c) si verifichi la cessazione dell'attivita' commerciale del
punto di vendita; *
d) si proceda alla cessione dell'attivita' del punto di
vendita, in assenza della richiesta di nullaosta alla vendita dei
concorsi pronostici all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato da parte del cessionario; *
e) SISAL non adempia agli obblighi assunti nei confronti del
punto di vendita, con il presente contratto. *
Art. 9.
Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla
validita', interpretazione, stipulazione, esecuzione e risoluzione
del presente contratto saranno devolute alla giurisdizione esclusiva
del Foro di Milano. *
Milano, li' ................ *

SISAL S.p.A
Il direttore rete commerciale: Cavalli
Il punto di vendita ......................
Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile, il punto di
vendita specificamente approva i seguenti articoli: art. 6, art. 8 e
art. 9. *
Il Punto di Vendita ......................
*

Consorzio lottomatica giochi sportivi
Il seguente contratto e' stato redatto in conformita' a quanto
previsto dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato 10 aprile 2003 protocollo 2O2/UDG, di
seguito «il decreto». *
Contratto per le attivita' di vendita
dei concorsi pronostici e giochi su base sportiva
tra
il consorzio con attivita' esterna lottomatica giochi sportivi con
sede legale in Roma, via Mosca 45, in persona del legale
rappresentante p.t. (d'ora in avanti per brevita' anche
«concessionario») *
e
il sig. .... nato a .... il .... o (nome della societa) in persona di
.... in qualita' .... c.f. .... partita IVA .... con sede in ....
(prov.) .... (via o piazza) ..... *
titolare [] o non titolare [] di una concessione rilasciata dal
CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva con
scadenza ultima il 30 giugno 2003 n. ........... d'ora in avanti il
«punto vendita» *
Premesso che: *
a) i termini utilizzati nel presente contratto ove indicati con
lettere maiuscole avranno il medesimo significato attribuito dalle
corrispondenti definizioni contenute nel decreto; *
b) Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha indetto
una procedura di gara per la selezione di operatori (providers) per
la concessione di attivita' e di funzioni pubbliche relative ai
concorsi pronostici nonche' ad altri eventuali giochi connessi a
manifestazioni sportive; *
c) in esito alla suddetta procedura di gara, il concessionario
e' stato selezionato per l'affidamento delle attivita' e funzioni di
cui alla precedente lettera a), come risulta dalla «Lista dei
concessionari e caratteristiche del servizio da loro offerto ai punti
vendita e delle condizioni economiche previste per il punto vendita»
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed ha sottoscritto con
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'apposita
concessione, la cui durata e' fissata in anni quattro a partire dalla
data di inizio delle attivita' di concessione, eventualmente
prorogabile per un ulteriore anno; *
d) il Decreto regolamenta il rilascio dei nulla osta ai punti
vendita dei concorsi pronostici, subordinato, tra l'altro, alla
sottoscrizione tra il concessionario ed il punto vendita richiedente
di un contratto, avente i requisiti minimi di cui al decreto; *
e) il punto vendita intende presentare richiesta di nulla osta
ad Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il tramite del
concessionario [] ha gia' presentato per il tramite del
concessionario, richiesta di nulla osta ad Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett.a) del
decreto [] e, a tale scopo, ha individuata nel concessionario
l'operatore di riferimento con il quale intende sottoscrivere il
presente contratto; *
f) il concessionario provvedera' ad inoltrare la richiesta di
nulla osta del punto vendita unitamente alla documentazione da
allegarsi alla richiesta stessa, ai sensi del decreto [] o ha
provveduto, con la presentazione della proposta di candidatura, a
consegnare la richiesta di nulla osta del punto vendita ad
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, copia della quale e'
allegata al presente contratto []; *
g) il punto vendita dichiara di possedere tutti i requisiti di
cui al decreto per ottenere il rilascio del nulla osta da parte di
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; *
h) Il punto vendita dichiara di essere stato informato dal
concessionario e di avere piena conoscenza della normativa di
riferimento per le attivita' di vendita dei concorsi pronostici ed,
in particolare, di essere stato informato delle attivita' e funzioni
pubbliche attribuite da Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato al concessionario, nonche' delle caratteristiche del servizio
offerto dal concessionario e delle condizioni economiche previste; *
i) il punto vendita dichiara e garantisce, altresi', di essere
titolare di autorizzazione a svolgere attivita' commerciale e di
possedere locali, capacita' ed attrezzature necessarie ed idonee a
rendere disponibili al pubblico i concorsi pronostici ed altri
eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, riservando alla
commercializzazione dei concorsi pronostici un apposito ed adeguato
spazio all'interno del proprio locale; *
j) il punto vendita e' e restera' struttura commerciale
autonoma ed indipendente e con distinta responsabilita' dal
concessionario. *
Tutto cio' premesso, con il presente contratto le parti intendono
disciplinare le condizioni relative al rapporto tra concessionario ed
il punto vendita che troveranno applicazione per tutti i concorsi
pronostici che Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
intendera' commercializzare attraverso il punto vendita. *
Art. 1.
Premesse ed allegati
1.1. Le premesse e gli allegati al presente contratto,
costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. *
Art. 2.
O g g e t t o
2.1. Il concessionario affida al punto vendita, che accetta e si
impegna ad effettuare, nel rispetto dei termini e delle condizioni
tutte del presente contratto, del decreto e della vigente normativa
in materia di concorsi pronostici, la vendita dei concorsi
pronostici. *
2.2. Le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni e
termini di cui al presente contratto sono determinati in conformita'
a quanto previsto dal decreto ed ai contenuti della concessione
sottoscritta tra Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
concessionario. *
Art. 3.
Condizione sospensiva e durata
3.1. L'efficacia del presente contratto e' condizionata
sospensivamente al rilascio del nulla osta da parte di
amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a favore del punto
vendita. Inoltre, in caso di revoca del nulla osta da parte di
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il presente contratto
verra' a cessare automaticamente. *
3.2. Il presente contratto acquistera' efficacia dalla data del
rilascio del nulla osta ed avra' la medesima durata della concessione
sottoscritta tra Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il
concessionario. *
3.3. E' fatta, comunque, salva la facolta' di recesso, da parte
del punto vendita, che potra' essere esercitata, di anno in anno,
entro i sessanta giorni precedenti la conclusione della stagione
calcistica in corso, mediante raccomandata a/r da inviarsi al
seguente indirizzo: Consorzio lottomatica giochi sportivi, via Mosca,
45 - 00142 Roma, att.ne Amministrazione ricevitorie. *
Ai fini dell'esercizio del recesso fara' fede la data di
spedizione della raccomandata. *
Art. 4.
Impegni del concessionario
4.1. Il concessionario si impegna ad effettuare, a favore del
punto vendita, un'attivita' di gestione tecnologica, commerciale ed
amministrativa, come di seguito descritta, in particolare il
concessionario si impegna a: *
a) rifornire, tempestivamente, il punto vendita delle schedine
di gioco, in quantita' necessaria a coprirne le esigenze, nonche' di
tutti i materiali di consumo necessari al funzionamento del terminale
di gioco; *
b) fornire assistenza tecnica e provvedere alla manutenzione
tecnica ordinaria e straordinaria del terminale di gioco e della rete
di collegamento, per garantire la piena funzionalita' del punto
vendita, anche avvalendosi di sistemi di assistenza remota (call
center) nonche', ove necessario, con accessi in loco; *
c) dotare il punto vendita, che ne sia sprovvisto, di un
terminale di gioco secondo le caratteristiche specificate nel
capitolato tecnico, equipaggiato del software per la gestione delle
giocate, dietro pagamento del corrispettivo di cui al successivo art.
8.1; *
d) fornire al punto vendita il materiale promozionale e
pubblicitario da esporre all'interno dei locali; *
e) provvedere alla formazione, ove necessaria, del punto
vendita in relazione alle specifiche attivita' di gestione della
tecnologia messa a disposizione, della corretta gestione del
terminale e dei relativi messaggi diagnostici; *
f) provvedere alla formazione del punto vendita in relazione
alle tecniche di gioco ed alle tecniche di vendita dei prodotti di
gioco; *
g) fornire assistenza amministrativa e commerciale per la
corretta gestione delle operazioni di accettazione del gioco; *
h) fornire assistenza commerciale in occasione di specifiche
attivita' di promozione; *
i) provvedere alla formazione del punto vendita in occasione di
ogni significativa variazione o innovazione del portafoglio giochi; *
j) produrre, con cadenza settimanale, e rendere consultabili
attraverso il terminale di gioco l'estratto conto riportante
l'ammontare giocato, i premi pagati, l'aggio spettante al punto
vendita e l'importo dovuto da trasferire al concessionario, suddiviso
per ciascun concorso pronostico; *
k) attivare, attraverso il collegamento on-line real time, ove
non sia gia' collegato, il terminale di gioco del punto vendita al
proprio sistema di elaborazione. *
Il concessionario eseguira' le attivita' sopra indicate nel
rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dall'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e comunque con modalita' e tempi ragionevoli in
relazione al tipo di attivita' da svolgere. *
4.2. In aggiunta ai servizi sopra specificati ed in conformita' a
quanto dichiarato dal concessionario in sede di presentazione della
candidatura alla procedura di selezione indetta dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario si impegna a
svolgere, nei confronti del punto vendita, i servizi ulteriori
indicati in allegato al presente contratto. *
Art. 5.
Obblighi del punto vendita
5.1. Con la stipula del presente contratto ed il rilascio del
nulla osta, il punto vendita si impegna a: *
a) promuovere i concorsi pronostici presso il pubblico; *
b) esporre ed aggiornare tutto il materiale promozionale e/o
pubblicitario fornito dal concessionario e diretto ad agevolare la
partecipazione al gioco da parte degli utenti; *
c) esporre al pubblico i regolamenti ufficiali dei concorsi
pronostici e dei bollettini ufficiali dei concorsi; *
d) riservare all'attivita' di vendita dei concorsi pronostici
all'interno del locale lo spazio definito; *
e) vendere tutti i concorsi pronostici che saranno organizzati
da Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel periodo di
validita' del nulla osta; *
f) vendere quotidianamente i concorsi pronostici, a partire
dalla comunicazione di apertura fino a quella di chiusura del gioco
da parte del concessionario; *
g) accettare le giocate senza praticare sconti e senza
pretendere dall'utente maggiorazioni del costo a nessun titolo; *
h) rimborsare gli importi delle giocate nei casi previsti dal
regolamento ufficiale dei concorsi pronostici; *
i) effettuare il pagamento dei premi agli aventi diritto fino
ad un importo massimo di euro 3.000,00, previa convalida della
vincita tramite il terminale di gioco, nel rispetto dei tempi
previsti dalla vigente normativa; *
j) effettuare, tramite RID e con cadenza settimanale, sulla
base dell'estratto conto di cui al precedente art. 4.1 lettera j), i
versamenti alla banca indicata dal concessionario, in conformita'
all'emanando provvedimento di gestione dei flussi finanziari connessi
ai concorsi pronostici; *
k) sospendere le attivita' per non piu' di quattro settimane
l'anno, previa comunicazione scritta da inviare al concessionario con
almeno due settimane di anticipo; *
l) conservare diligentemente e trasferire al concessionario,
con le modalita' che verranno successivamente comunicate a seguito
dell'emanazione di apposito decreto da parte di amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, le ricevute di gioco corrispondenti
alle vincite pagate; *
m) garantire un incasso dalla vendita di concorsi pronostici,
per ogni stagione calcistica, pari, secondo quanto attualmente
previsto da Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ad almeno
euro 10.000,00 equivalente a 20.000 colonne giocate. Il presente
impegno si applica esclusivamente al punto vendita che non sia un
totoricevitore che abbia sottoscritto il presente contratto entro il
30 giugno 2003 ed ai punti vendita che abbiano sede in un comune con
popolazione superiore a 1.500 abitanti; *
n) comunicare tempestivamente al concessionario l'eventuale
revoca del nulla osta; *
o) pagare i corrispettivi di cui al successivo art. 8 con le
modalita' ivi previste; *
p) garantire l'apertura del locale in cui e' svolta l'attivita'
di vendita dei concorsi pronostici almeno cinque giorni alla
settimana, tra cui il sabato e/o la domenica mattina. *
5.2. Il punto vendita si impegna ad espletare i suddetti obblighi
con la massima diligenza ed a mantenere il possesso di tutte le
licenze, permessi ed autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente
e sopravvenuta, per svolgere l'attivita' oggetto del presente
contratto e del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato ed a svolgere le attivita' di vendita oggetto
del nulla osta nel rispetto delle indicazioni di volta in volta
fornite dal concessionario. *
Art. 6.
*
Verifiche e controlli del concessionario sul punto vendita
6.1. Il concessionario effettuera' un monitoraggio costante dei
risultati di vendita del punto vendita, al fine di verificare la
efficace gestione della vendita dei concorsi pronostici da parte del
punto vendita. *
6.2. Il concessionario ha, inoltre, il diritto di: *
accertare e verificare periodicamente la conformita' degli
spazi utilizzati dal punto vendita per l'attivita' di vendita dei
concorsi con quanto definito nonche' la corretta esposizione del
materiale promozionale e delle insegne; *
accertare e verificare, ove richiesto, periodicamente il
possesso della licenza di pubblica sicurezza, nonche' di ogni altro
titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente per l'esercizio
della relativa attivita' commerciale; *
accertare e verificare la corretta esposizione del materiale di
gioco obbligatorio ai sensi dei regolamenti specifici in essere; *
accertare e verificare il rispetto degli orari e delle giornate
di apertura e del periodo di chiusura da parte del punto vendita; *
accertare e verificare la corretta gestione della vendita dei
concorsi pronostici da parte del punto vendita. *
Art. 7.
*
Risarcimento danni e penali
7.1. Il punto vendita, in caso di violazione degli obblighi posti
a suo carico, fatti salvi ed in aggiunta ai rimedi espressamente
previsti in questo contratto e nel decreto, e' tenuto al risarcimento
dei danni eventualmente causati al concessionario. *
7.2. In caso di ritardo nei pagamenti degli importi di cui al
successivo art. 8, il punto vendita e' tenuto a versare al
concessionario, a titolo di penale, un importo pari a 0,5%
dell'importo dovuto per ciascun giorno di ritardo, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno. *
7.3. In caso di ritardo sul versamento del provento al
concessionario e/o del conguaglio di cui al successivo art. 8.4, il
punto vendita e' tenuto a corrispondere al concessionario, a titolo
di penale, un importo pari a 0,5% del provento dovuto, per ogni
giorno di ritardo sino al quindicesimo giorno, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno. *
Art. 8.
*
Corrispettivi e versamenti
8.1. Il punto vendita si impegna nei confronti del concessionario
al pagamento del corrispettivo una tantum di euro 3.500,00, al netto
dell'IVA, dovuto per la fornitura del terminale di gioco e
l'attivazione del collegamento al sistema di elaborazione. Tale
importo non e' dovuto dai punti vendita presso i quali sia gia'
operativo un terminale di gioco collegato con il sistema di
elaborazione del concessionario e dai totoricevitori che abbiano
presentato la richiesta di nulla osta, indicando quale operatore
prescelto il concessionario, entro il 30 giugno 2003. *
8.2. Il punto vendita si impegna, altresi', al pagamento di un
corrispettivo annuo di euro 500,00, al netto dell'IVA e pari
all'importo che il concessionario e' tenuto a versare ad
amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a titolo di canone di
concessione, dovuto per il collegamento al sistema di elaborazione
del concessionario e per tutti i servizi previsti per lo svolgimento
dell'attivita' di vendita dei concorsi pronostici di cui al
precedente art. 4. Il suddetto importo e' dovuto in misura intera
anche per frazioni di anno, qualora il punto vendita sia collegato al
sistema di elaborazione del concessionario alla data del 31 luglio di
ogni anno di durata del presente contratto. *
8.3. I corrispettivi di cui ai precedenti commi saranno liquidati
al Concessionario secondo le seguenti modalita': *
quanto all'importo di cui al precedente art. 8.1,
contestualmente al rilascio del nulla osta, in un unica soluzione,
previa emissione della relativa fattura, e comunque non oltre il
30 aprile di ciascun anno; *
quanto all'importo di cui al precedente punto 8.2 con le
modalita' che verranno successivamente comunicate dal Concessionario
al Punto Vendita previa emissione, in ogni caso, di un'unica fattura
per l'intero importo. *
8.4. In virtu' di quanto previsto dal precedente art. 5.1,
lettera m), qualora applicabile al punto vendita, quest'ultimo si
impegna, nei confronti del concessionario, a versare, entro il
31 luglio di ciascun anno a partire dal 31 luglio 2004, l'eventuale
conguaglio rispetto al provento predeterminato, e cioe' la differenza
tra il provento predeterminato e quello effettivamente realizzato nel
corso della stagione calcistica precedente, se inferiore al provento
predeterminato. *
Art. 9.
*
Fideiussione
9.1. A garanzia dell'esatto adempimento del pagamento dei
proventi, dei corrispettivi di cui al precedente art. 8, commi 1 e 2,
del conguaglio di cui al precedente art. 8, comma 4 e delle penali,
il punto vendita si impegna a far rilasciare, in favore del
concessionario o del soggetto dallo stesso designato, da primario
istituto di credito o compagnia assicurativa, una fideiussione o
polizza fideiussoria a prima richiesta, senza eccezioni e con
rinuncia al beneficio della preventiva escussione, dell'importo
minimo di euro 6.000,00, valida sino al novantunesimo giorno
successivo alla scadenza del presente contratto. Per tutti i punti
vendita il cui incasso medio settimanale relativo alla stagione
calcistica 2002-2003 sia stato superiore a euro 1.500,00 il
concessionario indichera' espressamente, tramite opportuna
comunicazione scritta, l'importo richiesto per la copertura
fideiussoria che sara' pari all'incasso medio settimanale
moltiplicato per quattro e arrotondato a euro 1.000,00 superiori. *
9.2. L'importo di cui al precedente comma 9.1 sara' soggetto ad
adeguamento al termine di ogni stagione calcistica, a partire dalla
stagione 2003-2004, e sara' pari all'importo della raccolta
effettuata dal punto vendita nella stagione calcistica conclusa,
moltiplicato per 0,20. *
9.3. Qualora l'importo di cui al precedente comma 1 si riduca in
esito ad escussione per qualsiasi causa avvenuta, il punto vendita si
impegna al reintegro della garanzia entro i dieci giorni successivi
al verificarsi della riduzione. *
9.4. Il concessionario si riserva inoltre di richiedere, anche in
corso di stagione calcistica, l'adeguamento della fideiussione sulla
base del reale andamento della raccolta del gioco del punto vendita
che sara' pari all'incasso medio settimanale moltiplicato per quattro
e arrotondato ai Euro 1.000,00 superiori. *
Art. 10.
*
Clausola risolutiva espressa
10.1. Sara' facolta' del concessionario risolvere in qualunque
momento il presente contratto, mediante semplice comunicazione
scritta inviata al punto vendita con raccomandata a/r, nelle seguenti
ipotesi: *
a) qualora il titolare o il legale rappresentante del punto
vendita gestisca i concorsi pronostici in modo non conforme alla loro
disciplina ed, in particolare, costituisce causa di risoluzione
automatica il ritardo sul riversamento dei proventi superiore a
quindici giorni ed il mancato versamento del conguaglio di cui al
precedente art. 8.4; *
b) qualora il titolare o il legale rappresentante del punto
vendita non ottemperi alle prescrizioni contenute nel decreto; *
c) qualora si verifichi la cessazione dell'attivita'
commerciale del Punto Vendita; *
d) qualora si proceda alla cessione dell'attivita', in assenza
della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici
all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da parte del
cessionario. *
10.2. Sara' facolta' del punto vendita risolvere in qualunque
momento il presente contratto, mediante semplice comunicazione
scritta inviata al concessionario con raccomandata a/r, qualora
quest'ultimo non adempia agli obblighi assunti nei confronti del
punto vendita, con il presente contratto. *
10.3. Le parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 4
del decreto - l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
esercita la funzione di vigilanza circa il rispetto degli impegni
assunti dalle parti medesime, anche su segnalazione dei
concessionari, da un lato, e delle associazioni di categoria,
dall'altro. *
Art. 11.
*
Revoca del nulla osta
11.1. Il punto vendita prende atto che, ai sensi dell'art. 7 del
decreto, il concessionario ha facolta' di richiedere
all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la revoca del
nulla osta qualora il punto vendita abbia conseguito un volume di
colonne vendute, nel corso dell'intera stagione calcistica, inferiore
ad euro 10.000,00, fatte salve le seguenti ipotesi: *
a) il punto vendita abbia sede in un comune con popolazione
residente non superiore a 1.500 abitanti; *
b) il punto vendita rientri nella categoria dei totoricevitori,
che abbiano richiesto il nulla osta entro il 30 giugno 2003. *
11.2. Il nulla osta sara' altresi' revocato, su segnalazione del
concessionario, al verificarsi di una delle ipotesi di cui al
precedente art. 10, lettere a), b), c) e d). *
Art. 12.
*
Comunicazioni
12.1. Tutte le comunicazioni, richieste e/o consentite ai sensi
del presente contratto, si intenderanno validamente eseguite solo ove
effettuate per iscritto a mezzo raccomandata a/r ed indirizzate come
segue: per il punto vendita all'indirizzo indicato in epigrafe; per
il concessionario: via Mosca, 45 - 00142 Roma, att.ne rete di
vendita. *
Art. 13.
*
Foro competente
13.1. Per la soluzione di qualsiasi controversia sara' competente
in via esclusiva il Foro di Roma. *
Roma, ....................... *
Il punto vendita ........................
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il punto
vendita dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di
approvare espressamente le clausole di cui agli articoli: art. 6 -
verifiche e controlli del concessionario sul punto vendita; 7 -
Risarcimento danni e penali; 8 - Corrispettivi e Versamenti; 9 -
Fideiussione; 10 - Clausola risolutiva espressa; 12 - Comunicazioni;
13 - Foro competente. *
Il punto vendita ..........................
*
Privacy. *
Ai sensi della legge n. 675/1996 e successive integrazioni, il
punto vendita, con la sottoscrizione del presente contratto, presta
il proprio consenso in favore del concessionario per il trattamento
dei propri dati personali nei limiti e secondo le finalita' connesse
e derivanti dall'esecuzione del presente contratto a favore del
concessionario e di tutte le societa' controllanti e/o controllate di
questa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. *
Il punto vendita .........................

Allegato
*
Servizi funzionali: *
collegamento tra terminale e personal computer, ove
disponibile, per l'elaborazione di sistemi da convalidare tramite
terminale di gioco; *
convalida di giocate precompilate generate in modo casuale, in
base al pronostico elaborato dal centro o dallo stesso Ricevitore; *
sviluppo e convalida di alcune tipologie di sistemi ridotti,
via terminale (chiavi di riduzione classica); *
sviluppo e convalida di sistemi a caratura (il terminale
gestira' la ripartizione in quote, accettando valori in decimali); *
possibilita' di inserire da tastiera del terminale la giocata
Totocalcio sul «9»; *
autoconvalida: libera impostazione da parte del Ricevitore sia
dell'importo del limite minimo sotto il quale il terminale procede
all'autoconvalida, sia dell'importo del limite di sicurezza (limite
massimo per il quale si richiede una doppia conferma); *
riconoscimento da parte del terminale dell'errore di
compilazione scheda con indicazione specifica (riga e casella) e con
possibilita' di correggere da tastiera. *
Servizi organizzativi: *
ritiro mensile di un unico plico contenente: stampe contabili,
ricevute vincenti, ricevute annullate, etc; *
possibilita' di stampare in qualsiasi momento i prospetti
contabili giornalieri; *
SNAI S.p.A.
Porcari, li ................


Spett.le ................
.........................
.........................
.........................
Oggetto: accettazione dei concorsi pronostici su base sportiva e di
altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive. *
Premesso: *
1) che la ns. societa' (di seguito anche concessionario), e' in
grado di effettuare i servizi di supporto all'attivita' di
accettazione dei concorsi pronostici su base sportiva e di altri,
eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive ai patti e alle
condizioni di cui infra e nel rispetto di quanto previsto dalle
seguenti fonti: *
concessione rilasciataci in data .... dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato ad oggetto «... l'affidamento di
attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici
nonche' ad altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni
sportive» (di seguito concessione), stante l'avvenuta collocazione
della nostra societa' al .... posto della graduatoria stilati dalla
predetta amministrazione in esito a selezione pubblica; *
decreto 10 aprile 2003 emanato dal direttore generale
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la
disciplina per il «rilascio di nulla osta per l'attivita' di vendita
di concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri, eventuali,
giochi connessi a manifestazioni sportive» (di seguito decreto per il
rilascio dei nulla osta ai punti di vendita); *
capitolato d'oneri e capitolato tecnico emanati
dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'ambito della
selezione pubblica «per la concessione di attivita' e di funzioni
pubbliche relative ai concorsi pronostici nonche' ad altri,
eventuali, giochi connessi a manfestazioni sportive». *
2) che voi (di seguito anche punto di vendita) date atto: *
di conoscere le citate fonti anche per averle opportunamente
esaminate in sede di presentazione della richiesta di nulla osta alla
vendita di concorsi pronostici, con contestuale elezione della nostra
Societa' a vostro fornitore di servizi; *
di aver ottenuto il prescritto nulla osta
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; *
Cio' comportando, nel presente contratto: *
da un lato, che le citate fonti sono recepite e non vengono
allegate; *
dall'altro, che le definizioni terminologiche ivi adottate
mantengono gli stessi significati; *
3) che Voi date ulteriormente atto: *
di essere consapevoli che la vostra remunerazione per
l'attivita' di vendita dei concorsi pronostici e' fissata in ragione
dell'8% (ottopercento) dell'incasso complessivo delle giocate del
vostro punto di vendita. *
Tanto premesso, vi proponiamo di stipulare contratto di servizi
cosi' articolato: *
1) premesse: le premesse sono recepite nel presente contratto e
ne formano parte integrante e dispositiva; *
2) identificazione del servizi «base»: i contenuti, le
caratteristiche, le modalita', i livelli di disponibilita' dei
servizi da noi offertivi - convenzionalmente definiti «base» - sono
vincolati e si oggettivano in quanto previsto al riguardo dalle fonti
richiamate; *
3) identificazione del servizi «aggiuntivi»: in aggiunta ai
servizi «base», vi renderemo disponibili i servizi «aggiuntivi» di
visualizzazione dei dati di gioco attraverso un sistema integrato di
pagine grafiche presso il punto di vendita. *
Relativamente al gioco raccolto tramite il concessionario: *
movimento colonnare complessivo; *
combinazioni piu' giocate e meno giocate. *
Relativamente al gioco su base complessiva: *
risultati avvenimenti oggetto del pronostico; *
categorie vincenti ed importo vincite; *
comunicati di servizio; *
4) materiale in comodato: il materiale fornitori in comodato
nell'ambito del/dei contratto/i di servizi di supporto
all'accettazione delle scommesse ippiche e/o sportive vigente/i inter
partes, potra' essere da voi utilizzato anche per fruire dei servizi
di cui al presente contratto; *
5) corrispettivo dei servizi e dell'attivazione - agenzie di
scommesse ippiche e/o sportive: i servizi «base» e «aggiuntivi»
nonche' l'attivazione saranno forniti a titolo gratuito ove
apparteniate alla categoria agenzie di scommesse e sussistano le
seguenti condizioni: *
che sia tra noi vigente almeno un contratto di servizi di
supporto all'accettazione delle scommesse; *
che la vendita dei concorsi pronostici venga effettuata
mediante terminali di vostra proprieta' - tecnicamente idonei - gia'
collegati o collegabili al nostro attuale sistema di trasmissione
dati per le scommesse ippiche e/o sportive, con oneri di tenuta in
esercizio dei suddetti terminali a vostro carico cosi' come gia' oggi
avviene. *
Allo stato attuale, sulla scorta delle specifiche tecniche
indicate nella selezione pubblica si ritengono tecnicamente idonei i
seguenti terminali: Max 3000, Altura, Start New Tig 5000 Net, Betsi,
Selfy, salvo se altri; *
6) corrispettivo dei servizi e dell'attivazione -
totoricevitori: a titolo di corrispettivo annuale per i servizi
«base» corrisponderete in via anticipata euro 500,00 oltre IVA ove
apparteniate alla categoria totoricevitori. *
I servizi «aggiuntivi» e l'attivazione saranno forniti a titolo
gratuito, cosi' come prescritto dalle richiamate fonti; *
7) corrispettivo del servizi e dell'attivazione - altri
soggetti: a titolo di corrispettivo annuale per i servizi «base»
corrisponderete in via anticipata euro 500,00 oltre IVA ove non
apparteniate alla categoria delle agenzie di scommesse ne' a quella
dei totoricevitori. *
I servizi «aggiuntivi» saranno forniti a titolo gratuito, cosi'
come prescritto dalle richiamate fonti. *
A titolo di corrispettivo una tantum per l'attivazione
corrisponderete contestualmente alla stessa euro 3.500,00 oltre IVA;
*
8) obbligazioni del punto vendita: voi assumete nei nostri
confronti tutti gli impegni previsti dalla concessione, dal decreto
per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita, dal capitolato
d'oneri e dal capitolato tecnico. A titolo di maggior esplicitazione,
e senza deroga alla generalita', rammentiamo che l'art. 5 del decreto
per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita indica i seguenti
obblighi a vostro carico: *
promuovere i concorsi pronostici presso il pubblico; *
esporre ed aggiornare tutto il materiale promozionale e/o
pubblicitario da noi fornitovi e diretto ed agevolare la
partecipazione al gioco da parte degli utenti; *
esporre al pubblico i regolamenti ufficiali dei concorsi
pronostici ed i bollettini ufficiali dei concorsi; *
svolgere attivita' di vendita di tutti i concorsi pronostici
che saranno organizzati dall'amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato nel periodo di validita' del nulla osta; *
svolgere attivita' di vendita quotidiana a partire dalla
comunicazione di apertura fino a quella di chiusura del gioco,
entrambe da parte nostra; *
accettare le giocate senza praticare sconti e senza
pretendere dall'utente maggiorazioni a nessun titolo; *
rimborsare gli importi delle giocate nei casi previsti dal
regolamento ufficiale dei concorsi pronostici; *
effettuare il pagamento dei premi agli aventi diritto fino ad
un importo massimo di euro 3.000,00; *
effettuare i versamenti alla nostra tesoreria, in conformita'
al provvedimento di gestione dei flussi finanziari connessi ai
concorsi pronostici; *
non sospendere l'attivita' per piu' di quattro settimane
l'anno, previa comunicazione scritta da inviarci con almeno due
settimane di anticipo. *
Voi dichiarate e garantite di possedere tutti i requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti dal decreto per il rilascio dei
nulla osta ai punti di vendita e vi impegnate, in costanza del
presente rapporto, a non compiere od omettere atti che possano
determinare il venir meno anche di uno solo di essi; *
9) obbligazioni del concessionario: noi assumiamo nei vostri
confronti tutti gli impegni previsti dalla concessione, dal decreto
per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita, dal capitolato
d'oneri e dal capitolato tecnico; *
10) durata della presente convenzione: il presente contratto
avra' durata pari a quella della concessione; *
11) recesso: vi e' riconosciuta la facolta' di recesso
anticipato dal presente contratto con il solo onere di farci tenere
comunicazione scritta di preavviso almeno sessanta giorni prima della
conclusione della stagione calcistica in corso. *
Anche noi potremo recedere anticipatamente, senza oneri eccetto
la comunicazione scritta, nell'ipotesi in cui nel corso dell'intera
stagione calcistica, non abbiate conseguito un volume di colonne
vendute almeno pari ad euro 10.000,00; *
12) clausola risolutiva espressa: in osservanza di quanto
previsto all'art. 5, comma 3 del decreto per il rilascio dei nulla
osta ai punti di vendita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
del codice civile costituira' inadempimento grave alle obbligazioni
contrattuali, legittimando la parte adempiente a valersi della
clausola risolutiva: *
la gestione da parte vostra dei concorsi pronostici in modo
non conforme alla loro disciplina; *
la mancata ottemperanza da parte vostra alle prescrizioni
contenute nel decreto; *
la cessazione da parte vostra dell'attivita' commerciale; *
la cessione dell'attivita' (voi cedenti) ad altro soggetto
che non abbia richiesto nulla osta alla vendita dei concorsi
pronostici all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; *
il mancato adempimento da parte nostra alle obbligazioni
assunte nei vostri confronti; *
13) clausola compromissoria: ove insorgessero controversie
(relative a diritti disponibili) in ordine all'interpretazione e/o
esecuzione dei rapporti contrattuali, saranno devolute all'arbitrato
rituale di un collegio di tre arbitri - nominati i primi due da
ciascuna delle parti ed il terzo in accordo tra loro o, in difetto,
dal presidente del tribunale di Lucca (cui spettano funzioni vicarie
anche per la nomina dell'arbitro di parte in caso di inerzia del
soggetto interessato e comunque decorsi inutilmente dieci giorni
dalla comunicazione del ricorso all'arbitrato). *
Gli arbitri applicheranno le norme del codice di procedura civile
e il lodo sara' emesso a Lucca, sede del collegio, nei sessanta
giorni dalla sua costituzione; *
14) deroga alla clausola compromissoria: in deroga alla
pattuizione di cui all'art. 13) che precede, noi saremo facoltizzati
ad adire l'A.G.O. ove si tratti di recuperare crediti eventualmente
vantati nei vostri confronti per mancati versamenti alla nostra
tesoreria. *
Ai fini del perfezionamento del contratto, vorrete trascrivere la
presente proposta su vostra carta intestata ritornandocela
sottoscritta per accettazione (firma e timbro). *
Distinti saluti. *


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it