Con riferimento ai decreti di decadenza dalle concessioni per la
raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa,
pubblicati, in estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, su
istanza di parte, si forniscono le seguenti precisazioni:
1) si precisa che il decreto di decadenza n. 7187/COA/SEC del
17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario
n. 55, nei confronti della A.I.C.A. Agenzia Ippica Casilino di D.
Reali e C. s.n.c., con sede in Roma, Piazza dei Gerani, 20, titolare
delle concessioni n. 94 per l'esercizio della raccolta delle
scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso
dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 716
dell'11 febbraio 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1255
del 12 marzo 2003;
2) si precisa che il decreto di decadenza n. 7204/COA/SEC del
17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario
n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica Indipendenza e Saffi di
C.M.Molinari & C. s.n.c., con sede in Bologna, via Panigale, 5/2,
titolare delle concessioni n. 207, 208 per l'esercizio della raccolta
delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato
sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n.
1098 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1262
del 12 marzo 2003;
3) si precisa che il decreto di decadenza n. 7206/COA/SEC del
17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario
n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica Portanova di Corradini
Claudio & C. s.n.c., con sede in Bologna, via Arno, 32, titolare
delle concessioni n. 209 per l'esercizio della raccolta delle
scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso
dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1102 del
6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1268 del
12 marzo 2003;
4) si precisa che il decreto di decadenza n. 7207/COA/SEC del
17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario
n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica di Mario Vascotto & C. di
Fiorini Attilio & C., con sede in Bologna, Strada Maggiore, 20,
titolare delle concessioni n. 210 per l'esercizio della raccolta
delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato
sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n.
1100 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1267
del 12 marzo 2003;
5) si precisa che il decreto di decadenza n. 7230/COA/SEC del
17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - Supplemento ordinario
n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica Parmense di Bassi Carla &
C. s.n.c., con sede in Parma, viale dei Mille, 132, titolare delle
concessioni n. 288, 466, 1430 per l'esercizio della raccolta delle
scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso
dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1101 del
6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1259 del
12 marzo 2003;
6) si precisa che il decreto di decadenza n. 7236/COA/SEC del
17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario
n. 55, nei confronti della S.A.G.A.I. Societa' Appia Gestione agenzia
Ippica di Corradi, con sede in Roma, via dell'Arco di Travertino, 17,
titolare delle concessioni n. 305 per l'esercizio della raccolta
delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato
sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n.
718 dell'11 febbraio 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n.
1253 del 12 marzo 2003.
7) si precisa che il decreto di decadenza n. 7237/COA/SEC del
17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario
n. 55, nei confronti della A.I.T.O. Agenzia Ippica Toniolo di Grani
Marco s.n.c., con sede in Roma, via E. D'Onofrio, 91, titolare delle
concessioni n. 309, 1506 per l'esercizio della raccolta delle
scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso
dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 714
dell'11 febbraio 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1256
del 12 marzo 2003;
8) si precisa che il decreto di decadenza n. 7352/COA/SEC del
17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario
n. 55, nei confronti della Lidomatic S.r.l., con sede in Roma, via
Mar Glaciale Artico, 41, titolare delle concessioni n. 1490 per
l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e
a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con
decreto presidenziale n. 1103 del 6 marzo 2003, confermato
dall'ordinanza cautelare n. 1258 del 12 marzo 2003;
9) si precisa che il decreto di decadenza n. 7253/COA/SEC del
17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario
n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica Albano Laziale di A.
Perrotta e Longhi P. e C., con sede in Albano Laziale (Roma), via G.
Marconi, 3, titolare delle concessioni n. 349 per l'esercizio della
raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e'
stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto
presidenziale n. 1099 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza
cautelare n. 1260 del 12 marzo 2003.
10) si precisa che il decreto di decadenza n. 7283/COA/SEC del
17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario
n. 55, nei confronti della Gest. Agenzia Ipp. Cinecitta' di Corradini
Antonio e C. s.n.c., con Sede in Roma, Largo Giulio Capitolino, 13,
titolare delle concessioni n. 462 per l'esercizio della raccolta
delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato
sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n.
715 dell'11 febbraio 2003 confermato dall'ordinanza cautelare n. 1254
del 12 marzo 2003;
11) si precisa che il decreto di decadenza n. 7286/COA/SEC del
17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario
n. 55, nei confronti della SIS - Societa' italiana scommesse S.r.l.,
con sede in Cermenate (Como), via Matteotti, 45, titolare delle
concessioni n. 1001, 1004, 1008, 1069, 1127, 1142, 1145, 1152, 1187,
1275, 1284, 1291, 1298, 1302, 1320, 1323, 1415, 1416, 1417, 1422,
1437, 1438, 1439, 1442, 1470, 1498, 1499, 1504, 1505, 1514, 1518,
1555, 1558, 1606, 1607, 1611, per l'esercizio della raccolta delle
scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso
dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1097 del
6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1263 del 12
marzo 2003;
12) si precisa che il decreto di decadenza n. 7208/COA/SEC del
17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario
n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica Derby S.r.l., con sede in
Milano, corso Matteotti n. 8, titolare delle concessioni n. 213 per
l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e
a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con
decreto presidenziale n. 1287 del 13 marzo 2003, confermato
dall'ordinanza cautelare n. 1595 del 26 marzo 2003;
13) si precisa che il decreto di decadenza n. 7273/COA/SEC del
17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario
n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica di Mantova di Bassi Sandro
& C. s.n.c., con sede in Mantova, piazza Arche, 4, titolare delle
concessioni n. 414, 1263 per l'esercizio della raccolta delle
scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso
dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1288 del
13 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1579 del
26 marzo 2003.
14) si precisa che il decreto di decadenza il 7298/COA/SEC del
17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario
n. 55, nei confronti della NEWBET S.r.l., con sede in Roma, via
Lucrezio Caro, 67, titolare delle concessioni n. 1065, 1076, 1210,
1215, 1216, 1235, 1259, 1268, 1312, 1397, 1436, 1462, 1523, 1524,
1562, 1581, 1619, 1620, 1624, 1629, 1651 per l'esercizio della
raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e'
stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto
presidenziale n. 1290 del 13 marzo 2003, confermato dall'ordinanza
cautelare n. 1586 del 26 marzo 2003.
15) si precisa che il decreto di decadenza n. 7305/COA/SEC del
17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario
n. 55, nei confronti della FIN BET S.r.l., con sede in Assago
(Milano), C.Dir. Milanofiori Strada 4 Pal A/5, titolare delle
concessioni n. 1090, 1322 per l'esercizio della raccolta delle
scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso
dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1289 del
13 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1579 del
26 marzo 2003.
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ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
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Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato