IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995 recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca e successive modifiche;
Visto il Regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
dell'8 giugno 1998, n. L 171/2, e successive modifiche concernenti
misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, attuativo del
decreto-legge n. 85 del 7 maggio 2002, convertito in legge 6 luglio
2002, n. 134, concernente il Piano obbligatorio di dismissione e
riconversione delle rimanenti unita' autorizzate alle reti da posta
derivanti;
Visto il decreto ministeriale il 27 marzo 2003 concernente
l'aggiunta degli attrezzi da posta per le unita' da pesca autorizzate
all'uso della ferrettara;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di
attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;
Considerato che il divieto di utilizzo del sistema rete da posta
derivante dal 1° gennaio 2002 ha generato una significativa perdita
di reddito per gli operatori del settore che hanno percepito misure
di dismissione inferiori rispetto alle indennita' comparabili
applicate con il precedente «Piano spadare volontario» di cui al
decreto ministeriale 23 maggio 1997;
Considerato che ai predetti fini di sostenibilita' socio-economica
della categoria sono state sensibilizzate le regioni interessate
affinche' si attivassero alla corresponsione di un importo
integrativo. per i proprietari e per gli equipaggi, compreso tra il
40% e il 90%, delle misure nazionali;
Considerata l'opportunita' di diversificare le attivita' di pesca
consentendo l'uso di attrezzi selettivi che permettano altresi' la
continuazione di mestieri di pesca tradizionali;
Ritenuto, inoltre, necessario aggiornare l'elenco in allegato A al
citato decreto ministeriale 25 luglio 2002 tenendo conto delle
risultanze di istruttoria congiunta con le Capitanerie di porto per
la verifica dell'ammissibilita' alle misure del Piano obbligatorio di
cui al medesimo decreto;
Considerato che le misure in questione riguardano le sole unita'
per le quali l'autorizzazione delle reti da posta derivanti non e'
oggetto di giudizio pendente, le eventuali situazioni giuridiche, che
risulteranno attive in seguito a sentenza definitiva, saranno oggetto
di apposito successivo provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
1. L'elenco in allegato A del decreto ministeriale 25 luglio 2002
e' aggiornato con l'inserimento, in via di autotutela per riscontrata
ammissibilita', delle due unita' da pesca di seguito identificate con
la relativa indicazione della misura nazionale spettante al
proprietario nel rispetto dei requisiti di cui al richiamato decreto:
matricola 04CT01055 (UE 3420) Euro 69.664,05;
matricola 02IM00370 (UE4980) Euro 6.421,64.
2. Ai marittimi imbarcati sulle unita' da pesca suindicate e
risultanti nelle condizioni di ammissibilita' di cui al decreto
ministeriale 25 luglio 2002 sono corrisposte le misure ivi previste.
Art. 2.
1. Gli armatori delle unita' in allegato A del decreto ministeriale
25 luglio 2002, cosi' come modificato dal precedente art. 1, possono
presentare in relazione alle medesime unita' la richiesta, corredata
di licenza di pesca o attestazione provvisoria, per l'aggiunta del
sistema ferrettara e degli attrezzi da posta.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata, entro e
non oltre i trenta giorni dalla entrata in vigore del presente
decreto, all'ufficio marittimo di iscrizione.
3. L'ufficio marittimo di iscrizione provvede al contestuale
rilascio dell'attestazione provvisoria aggiornata con l'integrazione
e all'inoltro della richiesta completa di documenti alla Direzione
generale per la pesca e l'acquacoltura per il successivo
aggiornamento della licenza di pesca.
Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2003
Il Sottosegretario di Stato
delegato per la pesca e l'acquacoltura
Scarpa Bonazza Buora
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato