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Gazzetta Ufficiale N. 139 del 18 Giugno 2003

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DECRETO 16 aprile 2003

Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalita' e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al capitale sociale delle societa' finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, come modificato dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti
per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione;
Vista la nota in data 24 luglio 1998, n. 6278, con la quale la
Commissione europea esprime parere favorevole in ordine a nuovi
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione da attuare ai
sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, indicando
alcune condizioni e limitazioni;
Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante modalita' di dismissione delle partecipazioni;
Vista le direttive 27 luglio e 7 dicembre 2000, concernenti
l'applicazione transitoria della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per
la salvaguardia dei livelli di occupazionali;
Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche
ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49;
Visto l'art. 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Tenuto conto della necessita' di utilizzare criteri omogenei nelle
modalita' di dismissione delle partecipazioni che verranno assunte e
di quelle ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge
5 marzo 2001, n. 57 nonche' della necessita', ove possibile, di
accelerare la dismissione di queste ultime;
Ritenuto opportuno modificare gli articoli 1, 4 e 6 del decreto
ministeriale 4 aprile 2001, recante modalita' e procedure di
partecipazione del Ministero al capitale sociale delle societa'
finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
come modificato dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e
dall'art. 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'art. 1 «Modalita' di intervento del Ministero» del decreto
ministeriale 4 aprile 2001 e' inserito il seguente comma:
«5-bis. Con le risorse assegnate per gli esercizi 2002 e 2003 il
Ministero partecipa al capitale sociale dellesocieta' finanziarie che
hanno presentato istanza, mediante quote determinate da:
a) importi di uguale valore per ciascuna societa' finanziaria,
complessivamente pari al 5 per cento delle risorse disponibili sul
Fondo speciale di cui al comma 4;
b) importi di uguale valore per ciascuna delle societa'
finanziarie che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel
proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del titolo secondo
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, complessivamente pari al 20 per
cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4;
c) importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle
partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna societa' finanziaria,
come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, complessivamente pari
al rimanente 75 per cento delle risorse disponibili sul Fondo
speciale di cui al comma 4. Sono escluse dal computo le
partecipazioni nelle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a
procedure concorsuali, alla data dell'ultimo bilancio approvato dalle
societa' finanziarie».
2. Il comma 6 dell'art. 1 - Modalita' di intervento del Ministero -
del decreto ministeriale 4 aprile 2001 e' sostituito dal seguente:
«6. Per gli esercizi successivi, nel limite delle risorse
finanziarie disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4, il
"Ministero" dispone una nuova sottoscrizione di capitale sociale,
mediante quote determinate da:
a) importi di uguale valore per ciascuna societa' finanziaria,
per una quota complessivamente pari al 5 per cento delle risorse
disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4;
b) importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle
partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna delle societa'
finanziarie, nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni
finanziarie erogate ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001,
n. 57, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, per la
restante quota delle risorse disponibili. Sono escluse dal computo le
partecipazioni delle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a
procedure concorsuali, alla data dell'ultimo bilancio approvato dalle
societa' finanziarie.
I dividendi erogati al "Ministero" ai sensi del comma 1, sono
imputati ad aumento delle quote di partecipazione del "Ministero"
medesimo».

Art. 2.
La prima frase del comma 5 dell'art. 4 «Valutazione dei progetti»
del decreto ministeriale 4 aprile 2001 e' sostituita dalla seguente:
«Le societa' finanziarie assumono partecipazione temporanea di
minoranza secondo le modalita' previste dalla normativa vigente,
anche ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6».

Art. 3.
L'art. 6 «Dismissione delle partecipazioni» del decreto
ministeriale 4 aprile 2001 e' sostituito dal seguente:
«1. Le partecipazioni assunte dalle societa' finanziarie nelle
cooperative ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001,
n. 57, sono temporanee e di minoranza. Sulla base di appositi
accordi, le societa' finanziarie devono dismettere la partecipazione,
nel termine massimo di 10 anni dall'assunzione della medesima, per
una quota almeno pari al 25 per cento del suo importo nei primi
cinque anni e per la parte restante nei cinque anni successivi. La
dismissione potra' essere realizzata o con il recesso della societa'
finanziaria o mediante la cessione, totale o parziale, delle quote
alle cooperative ai soci di queste o a terzi. La dismissione avverra'
a condizioni di mercato, sulla base dei valori di bilancio, ad un
prezzo di norma non inferiore a quello di,acquisizione e, comunque,
nel rispetto della legislazione cooperativa vigente.
2. Per le partecipazioni assunte in applicazione delle direttive
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
27 luglio 2000 e 7 dicembre 2000, le societa' finanziarie
sottoscrivono, qualora non abbiano gia' provveduto, gli accordi di
cui al comma 1, con le modalita' e le scadenze stabilite nel comma
stesso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. In tale caso i dieci anni di durata massima della
partecipazione decorrono da detta data.
3. Per le partecipazioni disposte ai sensi della legge 27 febbraio
1985, n. 49, anteriormente alle direttive di cui al comma 2, le
societa' finanziarie sottoscrivono, qualora non abbiano gia'
provveduto, gli accordi di cui al comma 1, con le modalita' e le
scadenze stabilite nel comma stesso, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In tal caso i dieci anni di
durata massima della partecipazione decorrono da detta data. Qualora
la dismissione avvenga, o venga completata, tramite cessione, totale
o parziale, della quota con contestuale versamento dell'importo,
questo viene determinato come somma dei valori attuali di un
ammontare pari almeno al 25 per cento della quota di partecipazione
valutata in misura non inferiore a quella risultante dal bilancio al
31 dicembre 2002 e di un ammontare non superiore al 75 per cento
della quota medesima, calcolati con scadenza rispettivamente al
quinto e al decimo anno successivi a detta sottoscrizione ad un tasso
pari al prime rate ABI vigente alla data della sottoscrizione stessa.
4. Le societa' finanziarie utilizzano le somme rientrate nel loro
patrimonio a seguito della cessazione delle partecipazioni come sopra
disciplinata, e di altri interventi effettuati a valere sulle risorse
apportate dal "Ministero", esclusivamente ai sensi dell'art. 12,
comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e del presente decreto.
5. Ogni cooperativa potra' beneficiare di ulteriori interventi
delle societa' finanziarie soltanto dopo che sia stata dismessa la
totalita' della partecipazione della societa' finanziaria
interessata. E' fatta comunque salva la possibilita' delle societa'
finanziarie di cedere, totalmente o parzialmente, a terzi, la quota
di partecipazione. Allo scadere del decimo anno dalla assunzione
delle partecipazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, la societa'
finanziaria recede dalla cooperativa partecipata. Qualora, per
qualsiasi motivo, i predetti accordi non vengano sottoscritti dalle
cooperative di cui al comma 1 e, per le cooperative di cui ai commi 2
e 3, non vengano sottoscritti nei sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, o qualora gli accordi sottoscritti non
vengano rispettati, le societa' finanziarie recedono, ai sensi
dellart. 2526 del codice civile, dalle cooperative partecipate.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2 Attivita' produttive, foglio n. 70

Allegato
Schema di domanda

Al Ministero delle attivita' produttive
- Direzione generale coordinamento
incentivi alle imprese - Ufficio D2
via Giorgione n. 2b - 00147 Roma

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'Art. 5
DELLA LEGGE 12 DICEMBRE 2002, n. 273.

Il sottoscritto nato a il in qualita' di legale rappresentante
della con sede legale in via codice fiscale e partita IVA iscritta al
n. del registro imprese presso la camera di commercio, industria e
artigianato di avente per oggetto sociale

Chiede

la partecipazione di codesto Ministero al capitale
sociale, secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 17 della legge
n. 49/1985, come sostituito dal comma 7 dell'art. 12 della legge n.
57/2001 e dal successivo art. 5 della legge n. 273/2002.

Dichiara che la societa':
a) e' ispirata ai principi di mutualita' di cui all'art. 26 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni;
b) e' costituita in forma cooperativa;
c) e' iscritta nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) opera nel rispetto del decreto del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre
1998, concernente i requisiti di professionalita' ed onorabilita' dei
soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di
controllo;
e) e' partecipata da n.....soci, tra cui n. .... cooperative
appartenenti al settore produzione e lavoro, distribuite in n. ....
regioni;
f) ha approvato l'ultimo bilancio in data....;
g) ha verificato che, alla data del 31 dicembre 2000, aveva
iscritto nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del
titolo II della legge n. 49/1985 per un ammontare di Euro
(corrispondenti a L. );
h) ha verificato che il valore a patrimonio netto delle
partecipazioni in essere assunte ai sensi del titolo II della legge
n. 49/1985 e successive modificazioni, risultante dall'ultimo
bilancio approvato anteriormente alla presentazione della presente
domanda, e' pari complessivamente ad Euro (corrispondenti a L. );
i) ha verificato che il valore a patrimonio netto delle
partecipazioni assunte ai sensi del titolo II della legge n. 49/1985
e successive modificazioni e poi dismesse, risultante dall'ultimo
bilancio approvato anteriormente alla presentazione della presente
domanda e prima delle dismissioni, e' pari complessivamente ad Euro
(corrispondenti a L. );
l) ha escluso dai predetti computi le partecipazioni assunte in
cooperative partecipate poste in liquidazione o sottoposte a
procedure concorsuali alla data dell'ultimo bilancio approvato
anteriormente alla data di presentazione della presente domanda;
m) ha verificato che i finanziamenti e le agevolazioni
finanziarie erogati ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001,
n. 57, risultanti dall'ultimo bilancio approvato sono pari
complessivamente ad Euro (corrispondenti a L. );

Allega:
1) copia autentica dello statuto vigente con relativo
provvedimento di omologazione;
2) certificato camerale completo di vigenza e nulla osta ai fini
dell'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni;
3) certificato di iscrizione al registro prefettizio ovvero
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000;
4) copia conforme all'originale del libro soci alla data della
presente domanda;
5) copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio approvato,
corredato delle relative relazioni;
6) certificato di iscrizione nell'elenco degli intermediari
finanziari tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000;
7) elenco delle cooperative vigenti che partecipano al capitale
sociale della societa' finanziaria, con indicazione della sede
legale, sottoscritto dal legale rappresentante e controfirmato dal
presidente del collegio sindacale alla data della presente domanda;
8) documentazione atta a dimostrare la vigenza di almeno
cinquanta cooperative ubicate in almeno dieci regioni ed eventuale
indicazione delle variazioni intervenute dalla data della precedente
domanda;
9) certificazione rilasciata da societa' di revisione attestante
per ciascuna delle partecipazioni di cui alle dichiarazioni h) ed i)
il seguente calcolo:

   a + b
   ----- x d = .............
     e
 
        (  a + b  )
   (*)  (----- x d) + c = .............
        (    e    )

dove:
a. valore delle partecipazioni assunte ai sensi dell'art. 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni,
risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative
partecipate anteriormente alla data di presentazione della presente
domanda;
b. valore delle partecipazioni assunte ai sensi dell'art. 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e
poi dismesse, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle
cooperative partecipate anteriormente alla data di presentazione
della presente domanda e prima delle dismissioni;
c. ammontare complessivo dei finanziamenti e delle agevolazioni
finanziarie erogati ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001,
n. 57, risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
d. patrimonio netto della cooperativa;
e. capitale sociale della cooperativa.

(*) Formula da utilizzare per le domande di partecipazione MAP di
risorse assegnate a decorrere dall'esercizio 2004.

10) copia conforme all'originale del bilancio chiuso al
31 dicembre 2000.

Si impegna a comunicare al Ministero delle attivita' produttive
ogni variazione dei requisiti indicati nei punti da a) ad e) delle
precedenti dichiarazioni.

Il legale rappresentante:

Nome Cognome

Firma

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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