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Gazzetta Ufficiale N. 14 del 18 Gennaio 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2002

Istituzione e organizzazione interna del Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
520;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 dicembre 1999, concernente la disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2000 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di
ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 luglio 2002;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 257;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001,
con il quale l'on. Mirko Tremaglia e' stato nominato Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 giugno 2001, che conferisce all'on. Mirko Tremaglia l'incarico di
Ministro per gli italiani nel mondo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di italiani nel mondo al Ministro senza
portafoglio on. Mirko Tremaglia;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Dipartimento per gli italiani nel mondo
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Dipartimento per gli italiani nel mondo, di seguito denominato
Dipartimento, e' costituito come struttura generale della Presidenza
e organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.
Ministro per gli italiani nel mondo
1. Il Ministro per gli italiani nel mondo, di seguito denominato
Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da
conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza,
costituire commissioni e gruppi di lavoro, anche in relazione a
specifici obiettivi previamente individuati, nonche' conferire
incarichi di studio e di consulenza.

Art. 3.
F u n z i o n i
1. Il Dipartimento fornisce al Ministro, nell'ambito delle funzioni
delegate, il supporto per lo svolgimento di compiti relativi:
a) alla promozione culturale e all'informazione delle comunita'
italiane all'estero al fine di mantenere il legame con il Paese di
origine;
b) alla promozione e alla tutela dei diritti politici e civili
degli italiani residenti all'estero;
c) all'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore
delle comunita' italiane all'estero, nonche' alle provvidenze per gli
italiani che rimpatriano;
d) alle politiche generali concernenti le comunita' italiane
all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo
degli imprenditori italiani all'estero, ai fini dello sviluppo del
loro legame con la madrepatria.
2. Il Dipartimento provvede, in particolare, all'organizzazione
delle strutture al servizio di commissioni e di gruppi di lavoro
collegiali operanti nell'ambito delle attivita' del Dipartimento
stesso.
3. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione degli
affari generali, amministrativi, contabili e relativi al personale.

Art. 4.
Capo del Dipartimento
1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18,
21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni e integrazioni, cura l'organizzazione ed il
funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei
risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal
Ministro, coordina l'attivita' delle strutture a livello dirigenziale
e ne assicura il corretto ed efficiente raccordo con gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro.
2. Il capo del Dipartimento, che puo' avvalersi di una propria
segreteria, cura i rapporti con il segretario generale e con gli
altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di
coordinamento con il segretario generale.
3. Il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, puo'
conferire l'incarico di vice capo del Dipartimento al responsabile di
uno degli uffici del Dipartimento stesso.
4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio e'
temporaneamente assunta dal capo del Dipartimento, salvo che, sentito
quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro
dirigente.
5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il
servizio affari generali, contabili, gestione del personale e
archivio. Il capo del Dipartimento puo' delegare al responsabile del
servizio impegni e pagamenti gravanti sulle disponibilita' del centro
di responsabilita' amministrativa del Dipartimento.

Art. 5.
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici di livello
dirigenziale generale.
2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) ufficio per la promozione culturale e per l'informazione delle
comunita' italiane all'estero: provvede agli adempimenti di cui alla
lettera a) dell'art. 3, comma 1, e si articola in due servizi;
b) ufficio per la promozione e per la tutela dei diritti politici
e civili degli italiani residenti all'estero: provvede agli
adempimenti di cui alla lettera b) dell'art. 3, comma 1, e si
articola in due servizi;
c) ufficio per l'intervento coordinato dello Stato e delle
regioni a favore delle comunita' italiane all'estero: provvede agli
adempimenti di cui alla lettera c) dell'art. 3, comma 1, e si
articola in due servizi;
d) ufficio delle politiche generali concernenti le comunita'
italiane all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione
del ruolo degli imprenditori italiani: provvede agli adempimenti di
cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, e si articola in due
servizi.

Art. 6.
P e r s o n a l e
1. All'assegnazione di personale al Dipartimento provvede il
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei
limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con il Ministro, nell'ambito delle previsioni di
organico indicate nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988,
n. 400.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria del segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2002
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 13, foglio n. 316


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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