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Gazzetta Ufficiale N. 140 del 19 Giugno 2003

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo successivo ai sensi dell'art. 45 del contratto collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002 per il personale dell'area V della dirigenza scolastica da destinarsi all'estero.

Il giorno 6 giugno 2003 alle ore 10, presso la sede dell'ARAN, ha
avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione definitiva dell'accordo
successivo ai sensi dell'art. 45 del contratto collettivo nazionale
del lavoro 1° marzo 2002 per il personale dell'area V della dirigenza
scolastica da destinarsi all'estero tra:
l'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni
(firmato),
e per i rappresentanti sindacali:
confederazioni: CGIL (firmato) - CISL (firmato) - CONFSAL
(firmato) - CIDA (firmato);
organizzazioni sindacali: CGIL/SNS (firmato) - CISL/Scuola
(firmato) - CONFSAL/SNALS (firmato) - CIDA/ANP (firmato).
Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono l'allegato
accordo.

SEQUENZA CONTRATTUALE PER I DIRIGENTI SCOLASTICI ALL'ESTERO
Art. 1.
Campo di applicazione della sequenza contrattuale
La presente sequenza contrattuale, in attuazione dell'art. 45 del
contratto collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002 del personale
dell'area V, riguarda i dirigenti scolastici che vengono inviati
presso istituzioni scolastiche o consolari italiane all'estero.

Art. 2.
La funzione dei dirigente scolastico all'estero
1. Il dirigente, assegnato a dirigere all'estero una istituzione
scolastica, svolge i compiti previsti nel contratto collettivo
nazionale del lavoro 1° marzo 2002, nello specifico quadro
ordinamentale che attualmente regola le scuole italiane all'estero,
in coerenza con i principi dell'autonomia.
2. Lo stesso, se assegnato alle sedi consolari, svolge le proprie
funzioni, con riferimento alle iniziative scolastiche e al personale
della scuola presente nella circoscrizione consolare (corsi, scuole
non statali, scuole internazionali, scuole straniere etc. etc.),
avendo presenti gli obiettivi indicati dall'autorita' consolare.
In tale contesto, predispone il piano complessivo dell'offerta
formativa a livello circoscrizionale, con l'apporto dei soggetti che
vi concorrono; promuove e coordina le iniziative volte alla
diffusione della lingua e della cultura italiana col supporto delle
istituzioni scolastiche.
Ancora promuove e coordina le opportune iniziative per il
conseguimento degli obiettivi, in presenza di accordi in materia
scolastica o di progetti di diffusione della lingua e cultura
italiana all'estero, che prevedano l'integrazione dei corsi
scolastici ordinari o di progetti di lingua viva o di bilinguismo da
realizzare nelle scuole straniere e/o internazionali.

Art. 3.
Destinazione del dirigenti scolastici all'estero
1. Il Ministero degli affari esteri - attivate le relazioni
sindacali di cui al contratto collettivo nazionale del lavoro -
provvede tempestivamente e comunque entro il 31 marzo di ogni anno a
pubblicizzare, con apposito avviso - anche telematico e che indichi
altresi' i criteri di massima che saranno adottati nella valutazione
dei curricula - i posti di dirigenza disponibili per l'anno
scolastico successivo presso le istituzioni scolastiche italiane
all'estero e presso gli uffici scolastici delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari italiani.
2. Per l'anno scolastico 2002-2003 la pubblicazione dei posti
disponibili avra' luogo entro dieci giorni dalla firma definitiva del
presente accordo. Entro i successivi quindici giorni i dirigenti che
aspirino ai predetti posti potranno presentare dichiarazione di
disponibilita', corredata di dettagliato curriculum e con
l'indicazione delle lingue straniere conosciute, al Ministero degli
affari esteri, al fine di ricoprire le funzioni presso le sedi
appartenenti alle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e
spagnola.
3. La Direzione generale per la promozione e la cooperazione
culturale del Ministero degli affari esteri, vagliate le domande e i
relativi curricula, convochera' i dirigenti, le cui note
professionali corrispondano ai criteri di valutazione adottati, per
un colloquio finalizzato ad una verifica dell'adeguata conoscenza
della lingua o delle lingue straniere e della particolare idoneita'
relativa al servizio all'estero, che garantisca lo svolgimento
dell'incarico in uno specifico contesto educativo e plurilingue.
4. In caso di valutazione favorevole, il Direttore generale per
la promozione e cooperazione culturale conferira' ai candidati
prescelti, attraverso la stipula di un atto bilaterale di natura
privatistica, secondo quanto previsto dall'art. 23 del contratto
collettivo nazionale del lavoro per la dirigenza scolastica, un
incarico per l'espletamento delle funzioni dirigenziali. Per i
dirigenti in servizio all'estero dal 1° settembre 2000 in poi verra'
adottato un atto bilaterale di natura ricognitiva.
5. Per i dirigenti che ottengano dal Consiglio superiore delle
scuole europee la nomina ad un posto di direttore di scuola europea,
si provvedera', qualora si renda necessario, alla stipula di un nuovo
atto bilaterale, di natura privatistica, per l'espletamento
dell'incarico dirigenziale in uno dei posti disponibili che,
considerato quanto previsto dallo statuto delle predette scuole,
avra', eccezionalmente, la durata di nove anni.

Art. 4.
Sedi di destinazione all'estero
1. La destinazione all'estero viene effettuata in relazione ai
posti istituiti in corrispondenza dei due seguenti settori formativi:
a) settore formativo comprendente direzioni didattiche delle
scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art. 636
del decreto legislativo n. 297/1994; scuole secondarie di I
grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di I grado ex
art. 636 del decreto legislativo n. 297/1994; istituti comprensivi
(Scuola elementare e secondaria di I grado);
b) settore formativo comprendente scuole secondarie di
II grado; istituti comprensivi (scuola elementare, scuola secondaria
di I e II grado, o scuola secondaria di I e II grado).
I dirigenti gia' in servizio in Italia al momento della stipula
del contratto individuale, potranno chiedere indifferentemente di
essere destinati a posti dell'uno o dell'altro settore formativo
all'estero.

Art. 5.
Raccordo con le normative contrattuali
nazionali e relazioni sindacali
1. Ai dirigenti scolastici all'estero si applicano gli istituti
normativi ed economici previsti dal contratto collettivo nazionale
del lavoro 1° marzo 2002, con particolare riferimento agli
articoli 16 (impegno di lavoro), 25 (revoca dell'incarico
dirigenziale), 26 (incarichi aggiuntivi), 27 (verifica dei risultati
e valutazione dei dirigenti), 34 (conciliazione ed arbitrato, la cui
sede di riferimento e' la Direzione generale per la promozione e la
cooperazione culturale presso il MAE), 36 (responsabilita' civile e
patrocinio legale), 37 (struttura della retribuzione), 42
(finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), 43
(retribuzione di posizione), 44 (retribuzione di risultato).
2. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai
sessanta giorni, il personale dirigente in servizio all'estero e'
restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva
l'intero assegno di sede per i primi quarantacinque giorni; l'assegno
stesso non e' corrisposto per i restanti quindici giorni.
3. Relativamente a ferie e festivita' si applicano i commi 6 e 7
dell'art. 27 del decreto legislativo n. 62/1998. Per quanto riguarda
le assenze retribuite si applica l'art. 19 (fruizione dei permessi)
dell'accordo 24 febbario 2000 sulla sequenza contrattuale prevista
dall'art. 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro 26 maggio
1999 del compatto scuola. Relativamente agli infortuni sul lavoro ed
alle malattie dovute a causa di servizio e alle norme sulla tutela e
sostegno della maternita' e della paternita' al personale del
presente accordo si applica l'art. 35 del decreto legislativo n.
62/1998, nonche' la vigente disciplina circa i congedi parentali.
4. Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, questa e'
corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di
posizione prevista dall'art. 43, comma 1, del contratto collettivo
nazionale del lavoro 1° marzo 2002 per il personale dell'area V della
dirigenza scolastica.
Per l'attribuzione e la corresponsione della retribuzione di
risultato, questa, in via transitoria, e' determinata sulla base
dell'attribuzione media effettuata dalle corrispondenti articolazioni
regionali di provenienza, che provvedono altresi' all'erogazione
della stessa, e sulla scorta delle valutazioni espresse dalla
Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, la
quale, in tema di verifica dei risultati e di valutazione dei
dirigenti, nella circostanza svolge i compiti che il contratto
collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002 prevede quali
attribuzioni della Direzione generale scolastica regionale. La
medesima Direzione generale per la promozione e la cooperazione
culturale e' titolare delle relazioni sindacali che l'art. 7, comma
2, del contratto collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002
colloca a livello della Direzione generale scolastica regionale.
5. Per l'anno scolastico 2001/2002, considerato che il contratto
collettivo nazionale del lavoro e' stato sottoscritto in corso
d'anno, con conseguente impossibilita' di predisporre un sistema di
valutazione ai sensi dell'art. 27 del medesimo contratto collettivo
nazionale del lavoro, la retribuzione di risultato viene erogata in
uguale misura a ciascun dirigente scolastico, salvo i casi di
acclarata responsabilita' formalizzata in atti.
6. Per la definizione di specifici aspetti del servizio dei
dirigenti legati alla prevista estensione e attuazione all'estero
dell'autonomia scolastica (tra cui le funzioni di raccordo con le
RR.DD e CC., alla luce delle nuove competenze previste dalla
normativa vigente, e direzione degli uffici scolastici consolari) si
rinvia alla contrattazione integrativa decentrata a livello di
Ministero degli affari esteri. La delegazione di parte pubblica per
la contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero e'
costituita da un delegato del Ministro degli esteri, che la presiede,
da un delegato del MIUR e da una rappresentanza dei titolari degli
uffici interessati dell'amministrazione degli affari esteri e di
quella del MIUR.

Art. 6.
Durata del servizio all'estero
1. A partire dall'anno scolastico 2002/2003 il personale
destinatario del presente contratto puo' prestare servizio all'estero
per un massimo complessivo di nove anni, ivi compreso quello
eventualmente gia' svolto con qualifica di preside o direttore
didattico, fatta comunque salva la naturale scadenza degli incarichi
in atto.

Art. 7.
Disapplicazioni e mantenimento in vigore
1. Sono disapplicate tutte le disposizioni in materia di
destinazione all'estero dei dirigenti scolastici che siano in
contrasto con le norme del presente contratto.
2. Continua ad applicarsi il decreto legislativo n. 62/1998,
anche per le parti non richiamate dal presente contratto.



Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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